mercoledì 2 gennaio 2019

FINALMENTE LA REGIONE INTERVIENE SULLA TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE CHE OPER ANELLE STRUTTURE CHE EROGANO ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE

L'Art. 9 della legge di stabilità regionale n.13/2018 reca disposizioni di salvaguardia dell’occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario stabilendo a tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.
La norma è stata evidentemente introdotta per costringere le strutture private a stipulare contratti di lavoro nel rispetto del CCNL nazionale ed a tempo indeterminato, tuttavia, considerata la situazione dei presidi pubblici  dovrebbe essere applicata anche a loro, ma perché la regione non interviene sul precariato delle aziende sanitarie punendo le violazioni del D.lgs 165/2001 ? 
La norma introdotta dalla legge di stabilità prosegue prevedendo che allo scopo di agevolare la definizione del contenzioso pendente in materia di controlli esterni in ambito sanitario di cui all’articolo 8 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, per prestazioni rese nel periodo antecedente all’entrata in vigore del decreto del Commissario ad acta 8 giugno 2017, n. 218, ovvero per prevenirne l’attivazione e consentire la stabilizzazione degli effetti economici, la struttura sanitaria interessata può richiedere all’amministrazione regionale di essere ammessa al pagamento della sanzione amministrativa in misura pari a un terzo, fermo il pagamento integrale della differente remunerazione sul singolo ricovero. 
La richiesta è formulata nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione per i controlli la cui valorizzazione è stata già comunicata, ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione della valorizzazione degli stessi.
La misura è accordata dall’amministrazione esclusivamente in caso di compresenza delle seguenti condizioni:
a) riconducibilità delle sanzioni agli abbattimenti applicati per i controlli non concordati, anche in parte;
b) effettuazione del pagamento integrale del debito nei termini previsti al comma 4;
c) rinuncia da parte della struttura al procedimento amministrativo di risoluzione delle discordanze e all’azione giudiziaria pendente o futura. 
La struttura deve provvedere al pagamento integrale del debito entro i sessanta giorni successivi all’accoglimento dell’istanza, ovvero entro il termine massimo di venti mesi in caso di richiesta di rateizzazione, con corresponsione degli interessi legali, pena la decadenza dal beneficio.

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