Il TAR Puglia, sede di Bari, sezione II, con sentenza n, 4(/2019 ha stabilito un importantissimo principio secondo cui le associazioni di volontariato concorrenti ad una gara pubblica per l'affidamento del servizio 118 possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Questa decisione nasce dall'art. 17, c. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, prevede che "L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario". Ai volontari potranno essere rimborsate dall'Associazione o dall'ente del terzo settore tramite il quale svolgono l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
L'art. 33, c.2, d.lgs. n. 117 del 2017 dispone "Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6.
Infine, l'art. 56, c. 2, d.lgs. n. 117 del 2017 statuisce che "Le convenzioni di cui al c. 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate".
Pertanto, nel caso di specie, è stata ritenuto illegittimo il Capitolato speciale della gara riservata ad associazioni di volontariato, bandita per l'affidamento del servizio di emergenza territoriale 118, che in più punti contempla un rimborso forfettario mensile fisso in misura massima, in evidente violazione delle innovative disposizioni del d.lgs. n. 117/2017, che viceversa impongono in via esclusiva il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli enti no profit.
Ora Regioni e ASL che affidano i servizi dovranno rispettare questo principio.
Nessun commento:
Posta un commento