Il comma 4‐bis dell'art. 31 del DPR 6 giugno 2001 , n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, a proposito di omesso abbattimento degli abusi edilizi stabilisce quanto segue:
"L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo‐contabile del dirigente e del funzionario".
Ogni cittadino può segnalare i fatti di cui sia a conoscenza all'OIV ai sensi dell'art. 19bis del D.lgs. 150/2009.
Tra breve nei Comuni inizierà il processo di valutazione della performance dei responsabili degli uffici, sarà interessante leggere cosa diranno certi OIV quando saranno chiamati a valutari alcuni responsabili degli uffici preposti all' anti abusivismo.
Tra breve nei Comuni inizierà il processo di valutazione della performance dei responsabili degli uffici, sarà interessante leggere cosa diranno certi OIV quando saranno chiamati a valutari alcuni responsabili degli uffici preposti all' anti abusivismo.
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