giovedì 31 gennaio 2019

IL MANCATO ABBATTIMENTO DEGLI ABUSI EDILIZI COMPORTA RESPONSABILITA' PER I FUNZIONARI INCARICATI

Il comma 4‐bis dell'art. 31 del DPR 6 giugno 2001 , n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, a proposito di omesso abbattimento degli abusi edilizi stabilisce quanto segue:
"L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo‐contabile del dirigente e del funzionario".
Ogni cittadino può segnalare i fatti di cui sia a conoscenza all'OIV ai sensi dell'art. 19bis del D.lgs. 150/2009.
Tra breve nei Comuni inizierà il processo di valutazione della performance dei responsabili degli uffici, sarà interessante leggere cosa diranno certi OIV quando saranno chiamati a valutari alcuni responsabili degli uffici preposti all' anti abusivismo.

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