Annualmente i comuni devono provvedere all’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi da incendi.
Tale disposizione discende dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi” che dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita ed impone agli Enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
A sua volta la Legge Regionale del 28 ottobre 2002, n. 39 concernente “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, che all’art. 69 prevede la costituzione da parte dei Comuni del Catasto degli incendi boschivi e la cartografia delle aree incendiate ai fini dell’individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005 sono stati anche approvati gli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi (legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, art. 69).
Il Comune di Sabaudia con deliberazione n. 48/2008 ha provveduto ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della suddetta Legge che prevede che i Comuni devono entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano forestale regionale, a censire, tramite apposito Catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.
In considerazione della estrema delicatezza del nostro territorio e degli incendi, in gran parte dolosi, che si verificano annualmente è di fondamentale importanza aggiornare il catasto delle aree percorse dagli incendi al fine di rendere impossibile l’edificazione sulle stesse per quindici anni, così come previsto dalla legge.
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