In attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 comunemente chiamata anticorruzione, è stato approvato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.".
Il provvedimento che è fortemente innovativo mira a prevenire ogni possibile situazione di "conflitto di interessi" o comunque contrastante con il principio costituzionale di imparzialità.
Il nuovo decreto stabilisce una serie articolata e minuziosa di cause di inconferibilità e incompatibilità (con obbligo in questo secondo caso di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra l'uno e l'altro incarico) con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:
•Incarichi amministrativi di vertice (ad esempio, segretario generale dell'ente locale o direttore);
•Incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
•Incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.
Le fattispecie previste vanno dalle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (anche con sentenza non passata in giudicato), alla inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello regionale e locale, alla incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, alla incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali, etc…
Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica è tenuto a verificare che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
La Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione, a sua volta ha adottato una serie di deliberazioni con le quale ha fornito una serie di interpretazioni alla normativa citata al fine di agevolarne l’applicazione.
Tutti i comuni e gli enti pubblici ivi comprese le Aziende Unità sanitarie locali sono tenuti all’applicazione delle norme in questione.
Nessun commento:
Posta un commento