martedì 16 dicembre 2014

La Corte dei Conti torna sul tema degli incarichi di consulenza e collaborazione

Nonostante le disposizioni che si sono succedute in questi anni per limitare e regolamentare l’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione (da ultimo la L. 24 dicembre 2007, n. 244), molti enti locali seguitano a fare quello che gli pare.
A seguito di una richiesta di parere formulata dal Comune di Caserta la Corte dei Conti della Campania, con la delibera n.235 del 14 novembre 2014, è dovuta tornare ad esprimersi in materia di vincoli di selezione nella scelta dei collaboratori da parte delle pubbliche amministrazioni.
In base alla legge richiamata ogni comune avrebbe dovuto adottare un regolamento che avrebbe dovuto essere trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione.
Secondo la Corte il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzate (avviso, bando, ecc.), solo nel caso in cui la procedura concorsuale sia andata deserta può prescindersi dal suo svolgimento.
L’ incarico, specialmente quando si tratti di consulenza deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione, in particolare: oggetto della prestazione, durata, modalità di determinazione del corrispettivo, termini di pagamento, verifiche del raggiungimento del risultato (indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo).
Tutti gli incarichi di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti.
L’accertamento dell’illegittimità per il mancato rispetto di una o più dei requisiti di Legge comporta l’obbligo di rimuovere l’atto in sede di autotutela, ma anche la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere.
Si tratta di conseguenze gravi che, in relazione all’entità del danno in base alla normativa vigente possono comportare conseguenze anche molto gravi per chi ha sottoscritto i provvedimenti.
Ancora una volta torna prepotentemente l’obbligo di mantenere separata la funzione di indirizzo politico-amministrativo prevista dall’art. 4 del D.lgs 165/2001 da quella di gestione propria dei dirigenti e dei funzionari consistente nell’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, la cui responsabilità ricade in maniera esclusiva su di loro.

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