sabato 20 dicembre 2014

LA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO

La relazione deve essere redatta dai Sindaci di tutti i comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
 e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
La relazione deve essere sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.  
Le tabelle da riempire sono contenute nello schema della relazione approvato con D.M. 26 aprile 2013 e sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.

Pertanto, i dati riportati devono trovare corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Sarebbe bene che nel corso del mandato ogni Sindaco avesse presente di cosa dovrà rendere conto alla fine dell'incarico.

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