venerdì 29 maggio 2020

SABAUDIA: DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE E IN CONCESSIONE


Allo scopo di agevolare la conoscenza delle disposizioni emanate specificamente per l'estate 2020 in occasione della epidemia per poter comunque usufruire della spiaggia di Sabaudia, in aggiunta a quanto già riportato nel precedente post proseguo l'illustrazione delle disposizioni relative alle spiagge libere o in concessione.

DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE
L'Ordinanza del Sindaco di Sabaudia n.30/2020 ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione; 
Nel posizionarsi in spiaggia, sarà cura dei bagnanti disporre l'ombrellone in modo da creare una piazzola di mt.3 x 3,5 individuata come da schema allegato alla presente e riprodotto nella cartellonistica all'ingresso delle passerelle d'accesso all'arenile. 
Nel contempo, dovrà garantirsi un corridoio di passaggio di circa 2 m. di andata e ritorno dalla battigia, in tal modo permettendo il distanziamento di 1m. dalle persone. 
Lo stesso corridoio di passaggio pari a 2 m. dovrà essere garantito dal piede dunale al fine di assicurare l'afflusso ed il deflusso dalle passerelle di accesso.
Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
E' consigliato delimitare la propria area di occupazione con l'ausilio di un apposito kit al fine di garantire il distanzia mento sociale;
Sia per le spiagge libere che per quelle in concessione e autorizzazione: 
E' in ogni caso vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti, sia su spiagge libere che in concessione e/o autorizzazione; 
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti, sia su spiagge libere che in concessione e/o autorizzazione; 

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE 
1. Gli operatori balneari prima dell'apertura al pubblico:
a) devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell’autorità Marittima; 
b) devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi; 
c) devono esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, gli operatori balneari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Inoltre, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente; 
a) devono curare la perfetta man utenzione delle aree affidate. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, previa comunicazione ai sensi dell'art. 16 comma 5 del Regolamento Regionale n. 19 del 12/08/ 2016 da inoltrare al Comune di Sabaudia Settore XI - Servizio Ambiente ed all'Ente Parco Nazionale del Circeo, potranno essere utilizzati idonei mezzi meccanici , corredati di documenti di circolazione, con adeguata motivazione, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione e non procuri danno alla vegetazione ed all'apparato dunale. La pulizia della duna dovrà essere effettuata esclusivamente manualmente. I materiali di risulta, opportunamente suddivisi per qualità di rifiuto in relazione al servizio di raccolta differenziata, dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio. La vegetazione algale e i detriti naturali devono, raccolti e depositati al piede della duna come da accordo di buone pratiche già concordato con PNC e Comune di Sabaudia. Sull'area devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti. 
e) Le zone del demanio marittimo assentite in concessione devono essere delimitate come da titoli concessori rilasciati - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione.
Al fine di non arrecare pregi udizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico; su tale delimitazione dovrà essere apposta la cartellonistica già indicata sul titolo concessorio e dovrà recare il numero assegnato all'attività in modo di essere ben visibile anche dal mare, secondo il tipo indicato a lato.
t) Presso ogni struttura dovrà essere garantito il primo soccorso, in conformità alle disposizioni vigenti ed al titolo autorizzatorio assicurando il pronto uso del materiale di primo soccorso previsto nell'Ordinanza di sicurezza bal neare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. 
g) I servizi igienici devono essere mantenuti puliti. Gli operatori devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti. I servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi. 
h) Per consentire l'accessibilità agli utenti diversamente abili dovranno collocare, per la loro concreta fruibilità, stuoie anche semplicemente appoggiate al suolo. 
i) E' auspicabile la limitazione nell'uso della plastica;
j) I titolari di concessione demaniale marittima per stabilimento balneare devono apporre nella struttura la Bandiera Blu e promuovere la diffusione di informazioni sul programma "Bandiera Blu" mediante apposite bacheche informative dove affiggere, nelle lingue previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, in lingua inglese, russa ed indiana: 
• Informazioni relative al programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE;
• Indicazione del periodo di inizio e fine della stagione balneare;
• Regolamento di spiaggia (orario assistente bagnanti);
• Mappa della spiaggia con indicazione dei servizi offerti.
k) E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
l) Gli operatori balneari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno SO cm. x 70 cm., redatto nelle lingue previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, in lingua inglese, russa ed indiana, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione. 
m) Gli operatori balneari, con l'apertura al pubblico, devono rispettare tutte le prescrizioni previste dal titolo autorizzatorio con particolare riferimento ad effettuare tutte le verifiche ed adottare tutte le misure per mantenere in efficienza la passerella di accesso all'arenile nei limiti della manutenzione ordinaria; 
n) L'accesso dei mezzi di pulizia verrà disciplinato con autonomo provvedimento, nelle more si applicheranno le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza . 

DIRITTO DI TRANSITO
1. Tutti gli accessi individuati dal P.U.A. e comunque quelli a servizio di spiagge pubbliche o assegnate devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, almeno dalle 09,00 alle 19,00 fino al mare. 
2. La fascia dei 5 metri a ridosso della battigia deve essere sempre lasciata libera e destinata al libero transito, in modo da garantire anche le attività di assistenza e soccorso ai bagnanti.
3.Gli operatori balneari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, nonché sul lato mare, apposito cartello delle dimensioni di almeno 70 cm. x SO cm, redatto nelle lingue previste dJll'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circndariale Marittimo di Terracina, in lingua inglese, russa ed indiana, riportante la seguente dicitura: " L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito". 

NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO
Ogni attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni. Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzata la locazione e/o il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale marittimo senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità. 

DISPOSIZIONI FINALI
1. E' abrogata ogni precedente disposizione comunale concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa. 
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. 
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. 
4. E' fatto divieto di circolazione fuoristrada di mezzi meccanici non autorizzati sulla fascia dunale e sul Pubblico Demanio Marittimo.
I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria e di Polizia Locale sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza
. La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà visibile sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia per tutta la durata della stagione balneare.
La presente Ordinanza è subordinata all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, alla normativa Nazionale e Regionale in materia di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, alle misure dettate dalla Protezione Civile in detta materia.
. La presente Ordinanza e/o le prescrizioni ivi contenute potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni con successivi provvedimenti.
              


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