venerdì 29 maggio 2020

L'ORDINANZA BALNEARE N. 30 PER L'ESTATE 2020


Con Ordinanza in data 29 maggio n. 30 il Sindaco di Sabaudia ha emanato l'Ordinanza balneare per l'anno 2020 con la quale è stato tra l'altro disposto quanto segue: 
1. La stagione balneare è compresa tra il 29 Maggio e il 30 Settembre 2020. 
2.Le attività delle strutture balneari autorizzate devono terminare non prima del 15 Settembre. 
3.Tutti gli operatori balneari sono tenuti a dotarsi dei dispositivi idonei ed omologati atti a consentire la fruizione dell'arenile e dello specchio acque antistante a persone diversamente abili, secondo quanto prescritto dalle normative vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. 
4.Gli operatori balneari sono tenuti in ogni caso a garantire il corretto mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione/autorizzazione, conformemente agli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione della stessa. 
5.La balneazione è consentita nel periodo 29 maggio-15 giugno, tutti i giorni, almeno dalle 10,00 alle ore 18,00. Per il successivo periodo, 16 giugno-15 settembre almeno dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Per il periodo 16 settembre-30 settembre, almeno dalle ore 9,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali. 
Seguono le disposizioni sull'uso delle spiagge:
1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Sabaudia è vietato: 
a) La balneazione nei tratti di specchi acquei interdetti con apposito provvedimento; 
b) lasciare natanti in sosta, fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio, o titolari di autorizzazione/concessione delle competenti autorità 
c) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate; 
d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici - ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità; 
e) campeggiare; 
f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo di locomozione ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso, a quelli addetti alla pulizia degli arenili nonché ai veicoli riconducibili ai soggetti espressamente autorizzati dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale; 
g) praticare qualsiasi attività che arrechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi; 
h) dal 29 Maggio al 30 Settembre, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico - sanitari e di pubblica incolumità ad esclusione dell'area appositamente individuata dall'Amministrazione Comunale all'accoglienza di animali da compagnia, dove gli stessi dovranno essere condotti nel rispetto delle prescrizioni e modalità che saranno impartite. I cani muniti di microchip e provvisti di museruola e/o guinzaglio, a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile, e che provvedano ad aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare, potranno essere condotti nell'arenile destinato alla libera fruizione non oltre le 07,30 e non prima delle 19,30. E' facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica; 
i) qualsiasi forma di inquinamento acustico ambientale fatte salve eventuali straordinarie autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti; 
j) gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi. 
k) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione; 
l) effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei; 
m) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo dalle ore 07,00 alle ore 19,00. Le eventuali gare di pesca sportiva (c.d. surfcasting ) organizzate da associazioni sportive affiliate alla FIPSAS, che sono consentite previa autorizzazione esclusivamente lungo i tratti destinati alla libera fruizione con esclusione pertanto delle aree affidate; 
n) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione/autorizzazione; 
o) distendere o tinteggiare reti da pesca; 
p) offrire lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici. 
q) effettuare il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico- ricreative, fino a nuove disposizioni. 
2. Le strutture turistico-ricettive di supporto alla balneazione comunque denominate, conformemente al titolo concessorio/autorizzativo ovvero convenzionale, hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare del competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. 
3.Il Comune di Sabaudia, per la corrente stagione balneare e nei limiti della spiaggia libera, può rilasciare autorizzazioni per manifestazioni sportive, turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro, nonché a soggetti in regime Onlus purché convenzionati con Enti pubblici o patrocinati da Enti Pubblici, per periodi non superiori a 20 giorni non prorogabili e/o rinnovabili sulla medesima porzione di demanio marittimo e nei tratti immediatamente adiacenti. L'Amministrazione si riserva di individuare tratti di arenile pubblico nei quali consentire in via esclusiva l'esercizio di attività sportive marittime per il cui esercizio è necessario l'utilizzo di natanti specifici (acquascooter, kitesurf, windsurf, ecc.). Tali attività sono soggette alle prescrizioni dettate dal Regolamento di disciplina del diporto nautico emanato dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, previa acquisizione da parte del richiedente dei provvedimenti di riserva dello spazio a terra e di autorizzazione. 
4. In conseguenza delle misure prescrittive di natura sanitaria imposte dalla normativa richiamata in premessa, i titolari di strutture balneari dovranno: 
a) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagna mento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare. 
b) Rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto. Privilegiare l'accesso alle strutture preferibilmente tramite prenotazione con l'obbligo di mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy. 
c) Potranno rilevare ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. 
d) Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C. 
e) La postazione dedicata alla cassa potrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale dovrà indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, dovrà favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 
f) Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alle strutture in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti dii persone, nel rispetto delle previsioni dettate dall’·O.P.G.R. n. 42/2020. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita 
g) Gli utenti delle spiagge hanno l'obbligo dell'uso della mascherina nelle fasi di accesso e allontanamento dall'arenile. 
h) Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. 
i) È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura monouso o personale. 
j) Effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. 
k) Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso. 
l) Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, oppure la destinazione ad uso personale ed esclusivo degli stessi. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. 
m) Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di consegna all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste. 
n) Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19).
In un altro post riferirò sull'utilizzo delle spiagge.

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