mercoledì 13 gennaio 2021

LE UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE


Con l'art. 8 del Decreto Legge 9 marzo 2014 è stata prevista, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, l'istituzione di Unità Speciali di Continuità Assistenziale.
Le Regioni e e le province autonome di Trento e Bolzano avrebbero dovuto istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Ogni unità speciale deve essere costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta.
Si tratta di unità di personale medico e infermieristico reclutato su base volontaria dotato di idonea strumentazione e DPI con il compito di intervenire in situazioni di emergenza e in particolare presso strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali nelle quali si sia manifestato un focolaio di contagio. Viene previsto che siano costituite da 2 medici e 2 infermieri e che ogni team sia composto da un medico e un infermiere.
Dal testo dell’avviso pubblicato dalla regione Lazio il 10 aprile 2020 si legge che per le attività svolte nel team delle USCR è prevista la corresponsione di un compenso orario lordo di € 40.
L’organizzazione descritta per le Unità Speciali di Continuità Assistenziale del Lazio (denominate qui  USCAR) appare diversa da quanto previsto dal decreto legge e da come è stata attuata dalle altre regioni in quanto è previsto che siano attivate dall’Unità di crisi della regione su richiesta delle ASL; si presentano quindi come una sovrastruttura extra-ordinem organizzata e gestita dal Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie (SERESMI) dell’INMI Spallanzani che è un Istituto di ricovero e Cura a Carattere Scientifico (confermato con DM 9/7/2019)e regolato dal D.lgs 288/2003 secondo cui «Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute».
Pertanto la scelta della regione appare in contrasto con la normativa degli IRCCS il cui ruolo prioritario è quello di perseguire finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
A tutto ciò si aggiunge che l’USCAR è una sovrastruttura sostanzialmente precaria che rischia di creare confusone e di danneggiare i servizi territoriali preesistenti.
Della materia è  dovuta occuparsi anche la Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 8166 del 2020).
Alla fine dell'anno 2020 ci si sarebbe attesi di leggere una relazione/rendiconto dell'attività svolta , ma così non è stato, per cui sarebbe interessante che fossero resi noti a livello provinciale i seguenti dati: 
1) Numero delle USCA attivate e relativo elenco per azienda e per distretto; 
2) Dotazione di personale alla data del 31 dicembre divisa per medici (specificare quanti: medici di base, medici di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, laureati abilitati, ecc.) infermieri, OSS ed altro personale; 
3) Dotazione di automezzi (tipo e numero totale); 
4) Dotazione di attrezzatura diagnostica (tipologia e numero); 
5) Possesso o meno del ricettario regionale; 
6) Tipo di copertura assicurativa; 
7) Tipologia delle prestazioni erogate fino al 31 dicembre e numero per ciascun tipo di esse. 
8) Costi sostenuti 

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