domenica 17 gennaio 2021

I CONTROLLI SULLE CASE DI RIPOSO


Con sempre maggiore frequenza leggiamo sulla stampa quotidiana di storie di vario genere accadute nelle case di riposo e di cui fanno le spese sempre gli anziani.
Si parla di sevizie, di abbandono, di scarso igiene, di assistenza inadeguata, di strutture fatiscenti, ecc.
Ma in taluni casi si legge anche di morti.
Si tratta in tutti i casi di cose che avrebbero dovuto essere rilevate in fase di autorizzazione o in sede di controlli periodici.
Ecco che l'anziano della strada si chiede chi ha dato l'autorizzazione e chi avrebbe dovuto fare i controlli. 
Ma andiamo per ordine, nella Regione Lazio esistono una legge del 12 dicembre 2003, n. 41 e un Regolamento del 18 gennaio 2005, n. 2 che stabiliscono quanto segue:
  1. AUTORIZZAZIONE: L’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture del presente regolamento è obbligatoria per le strutture pubbliche e private indipendentemente dalla natura dei fini perseguiti, anche in caso di modifiche della struttura. Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del comune nel cui territorio è ubicata la struttura che offre il servizio e, come tutti gli atti è firmata dal Sindaco. L’autorizzazione è rilasciata alle strutture che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge
  2. VIGILANZA: La funzione di vigilanza sulle strutture e sui servizi del sistema integrato è esercitata dai comuni, singoli o associati competenti per territorio mediante almeno un’ispezione annuale senza preavviso, al fine di verificare i requisiti funzionali ed organizzativi degli stessi, il benessere degli utenti e l’attuazione dei piani personalizzati di assistenza. Le aziende sanitarie locali svolgono funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi presenti nel loro territorio in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere degli utenti, nonché del personale addetto. I comuni inviano annualmente alla Regione una relazione sull’attività di vigilanza effettuata.
  3. SANZIONI:  qualora siano riscontrante irregolarità, il comune diffida il soggetto autorizzato ai sensi della presente legge a provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento; il provvedimento perde efficacia a seguito dell’accertamento della rimozione delle cause che l’hanno determinato; nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il comune dispone la revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività;
Pertanto i Comuni  sono tenuti a vigilare e a trasmettere alla regione annualmente una relazione sull'attività di vigilanza svolta; sarebbe interessante leggere queste relazioni.
Ma anche le Aziende USL, tanto brave a fare la relazione sulla performance dovrebbero riferire sulle ispezioni fatte. debbo confessare che in tanti anni non ho mai letto nulla sulle visite fatte alle case di riposo. Tutti si attivano solo se succede qualcosa. 
Penso che sarebbe necessario prevenire questi episodi attivando un sistema di controlli costante.
Sembra invece che i Comuni  si attivino solo dopo che sono arrivati i Carabinieri NAS o quando ci verificano fatti così gravi da finire sui giornali.

Nessun commento:

Posta un commento