sabato 23 gennaio 2021

UNA DETERMINAZIONE FINITA SOTTO LA LENTE DELLA MAGISTRATURA PENALE

Molto scalpore ha destato l'indagine della Magistratura sulle nomine di alcuni direttori amministrativi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nella regione Lazio. 
Dato che per molti anni ho svolto questo incarico in vari tipi di aziende ed enti del SSR ho cercato di ricostruire i fatti.
L’art. 3 del d.lgs 171 del 2016 stabilisce che il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. 
La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni in base al quale «Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi della unità sanitaria locale». 
L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. 
L’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo. 
Con DGR 680 del 1° ottobre 2019 la Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla sanità e integrazione socio-sanitaria, ha stabilito la formazione dell’elenco di idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e l’individuazione dei seguenti criteri: 
a) Laurea in discipline giuridiche o economiche; 
b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età; 
c) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo di almeno cinque anni nell’ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione di cui all’art. 2 del d.p.r. 484/1997; 
d) Insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013; 
e) Mancata collocazione in quiescenza ai sensi dell’art. 6 della l. 114/2014. 
A sua volta il direttore regionale salute e integrazione sociosanitaria, con determinazione G13279 in data 4 ottobre 2019 ha approvato l’avviso pubblico per la selezione dell'elenco di idonei da cui attingere per la nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale modificando la stesura della lettera c) come segue: «Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo di almeno cinque anni nell’ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».
E' saltata la frase "per un periodo di almeno cinque anni".
In questo modo si è consentito che a svolgere l’incarico di direttore amministrativo delle aziende sanitarie e degli enti del SSR potessero essere nominati dirigenti privi della necessaria esperienza (già cinque anni secondo me sono pochi per un incarico che richiede un'ampia conoscenza ed esperienza e che prevede anche la gestione di centinaia di milioni di euro e di migliaia di dipendenti). 
Una scelta molto grave anche in relazione al fatto che era necessario solo dare esecuzione ad una deliberazione della Giunta regionale (che è pienamente rispettosa del dettato legislativo), per cui appare difficile che si sia trattato di un errore.
All'avviso hanno quindi riposto dirigenti che non erano in possesso dei requisiti previsti del citato d.lgs 502/1992 i quali sono stati inseriti nell'elenco della regione Lazio; alcuni di questi sono stati poi nominati direttori amministrativi in alcune aziende di Roma e provincia.
Quando il consigliere regionale Aurigemma ha presentato una interrogazione gli è stato risposto che era tutto regolare (resoconto seduta del 6 novembre 2019) per cui  lo stesso sembra che abbia inviato una diffida sia al presidente della regione che all'assessore e ad alcuni dirigenti della regione invitandoli a ritirare il provvedimento; ma non è avvenuto nulla, di qui l'esposto all'autorità giudiziaria che ora ha disposto una proroga delle indagini.


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