martedì 13 febbraio 2018

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI DPCM SUL DIBATTITO PUBBLICO PREVISTO DAL D.LGS 50_2016

Sul sito del Consiglio di Stato è stato pubblicato il parere della Commissione speciale in data 7 febbraio scorso in merito ad uno Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Premette la commissione che l’istituto del dibattito pubblico non trova alcun riferimento né nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE né nella previgente normativa. E’ stato previsto per la prima volta dall’articolo 1, lett. qqq), della legge delega al Codice dei contatti 28 gennaio 2016, n. 11, che ha disposo l’”introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo”. Lo schema di decreto sul dibattito pubblico è stato adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il decreto si compone di 10 articoli e di un allegato, dettagliatamente descritti nella relazione illustrativa: l’articolo 1 individua le finalità del dibattito pubblico; l’articolo 2 contiene le definizioni e i riferimenti normativi; l’articolo 3 individua l’ambito di applicazione del decreto; l’articolo 4 disciplina il ruolo, la composizione e le funzioni della Commissione nazionale per il dibattito pubblico; gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 disciplinano le modalità di indizione, svolgimento e conclusione del dibattito pubblico; l’articolo 10 contiene le disposizioni transitorie e finali. 
La Commissione dà un giudizio di massima positivo alla disciplina dell’istituto del dibattito pubblico, avendo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri raggiunto un contemperamento tra l’esigenza di non allungare troppo i tempi di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e quella di dare effettività al coinvolgimento dei cittadini, dei portatori di interessi e delle amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’opera. Questi ultimi - intervenendo nella fase iniziale della progettazione, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali - consentono al proponente di poter scegliere se realizzare l’opera e quali modifiche apportare al progetto originale, con la conseguenza non solo di ottimizzare il progetto ma anche di diminuire il possibile contenzioso.

L' anniversario della caduta di Gaeta

Alle 18:45 del 13 febbraio del 1861 capitolava Gaeta accerchiata dalle truppe sabaude e isolata dal blocco navale; finiva così il Regno delle due sicilie
L'armistizio venne firmato nella villa reale dei Borbone (già villa Caposele, attualmente Villa Rubino, a Formia).
L'assedio da terra era iniziato il  13 novembre 1860, ma la flotta borbonica composta da cinque unità, cui si erano unite altre navi spagnole, prussiane e francesi proteggeva la città dal mare.

Il 19 gennaio 1861 tutte le navi da guerra straniere presenti in rada, che fino a quel momento avevano impedito l'assedio da mare della roccaforte di Gaeta, salpano e vanno via, perché mediante una trattativa segreta si è raggiunto un accordo in tal senso tra Cavour e Napoleone III, in cambio la Francia riceve con il trattato firmato il 2 febbraio 1861 i comuni di Mentone e Roccabruna.. 
Lo stesso giorno la flotta dei Savoia all'ancora a Napoli composta da dieci unità, salpa per Gaeta e si ancora a Mola di Gaeta.
Il 4 febbraio  venne centrata dal tiro dell'artiglieria la polveriera dove erano custoditi 180 chili di polvere da sparo; il 5 febbraio esplose  il magazzino delle munizioni della batteria S. Antonio esplode, creando una breccia nei bastioni di protezione larga circa 30-40 metri, la perdita di oltre 7 tonnellate di polvere da sparo e circa 42.000 cartucce da carabina e da fucile. Nel crollo morirono  316 artiglieri napoletani e 100 civili. 
Progressivamente le truppe piemontesi e le navi avevano aumentato i bombardamenti così l'11 febbraio 1861 il re Francesco II di Borbone, per risparmiare ulteriore sangue, dette mandato al Governatore della piazzaforte di negoziare la resa di Gaeta. 

L'ATTIVITA' DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO PER L'ANNO 2018

Ecco alcuni dei settori prioritari di intervento per l'attività di vigilanza in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa che verrà svolta nel 2018 dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la finalità di potenziare il contrasto dei fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare e la lotta all'evasione ed elusione contributiva: Lavoro nero, caporalato, logistica, trasporto, false cooperative, tirocini, distacco transnazionale. 
Il documento di programmazione dell'attività è stato illustrato dal Capo dell'Ispettorato, Paolo Pennesi, nel corso della riunione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza che si è tenuta nei giorni scorsi  alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti.
"Sulla scorta dei risultati del primo anno di attività dell'Ispettorato - ha detto il Ministro - dobbiamo ulteriormente qualificarne l'attività di vigilanza, anche attraverso un rafforzamento della capacità di intervento: per questo ci siamo attivati, in linea con quanto previsto in legge di bilancio in tema di lavoro nella pubblica amministrazione, per richiedere l'assunzione di 150 nuovi ispettori".
La programmazione della vigilanza nel 2018 parte dall'esperienza realizzata nel primo anno di attività, che ha evidenziato un aumento di alcuni fenomeni di violazione della legge, ad esempio in materia di somministrazione illecita di manodopera, e la necessità di dedicare maggiore attenzione ad alcuni settori come quello della logistica e delle false cooperative. Non mancherà un forte e costante impegno, anche in collaborazione con altre istituzioni, nel fronteggiare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento di manodopera.

A PROPOSITO DELLA REVOCA DELL'OIV

Negli ultimi anni su questo blog mi sono occupato più volte dell'Organismo indipendente di valutazione: l'organo previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e dall’art. 6 del Regolamento approvato con del DPR 105/2016 con le modifiche introdotte dal D.lgs 74/2017, che in ogni Comune si occupa della valutazione della performance dei dirigenti e del restante personale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica controlla la corretta istituzione e composizione degli OIV. 
L’OIV dura in carica tre anni e sostituisce i servizi di controllo interno previsti dal D.lgs n. 286/99 ed esercita le attività di controllo strategico riferendo direttamente all’organo di indirizzo politic0; i suoi membri possono essere revocati con atto motivato. 
L’OIV a seconda delle dimensioni dell’ente è costituito da un organo monocratico ovvero da uno collegiale composto da tre componenti nominati tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e costituito da soggetti dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con Decreto del Ministro per la semplificazione e la P.A. in data 2 dicembre 2016. Nei casi previsti dal Dipartimento i Comuni possono istituire OIV in forma associata tra di loro. L’ANAC ha adottato delle Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni che pur non riguardando specificamente i Comuni possono essere utilizzate per la predisposizione e l’adozione di un regolamento da parte degli enti locali contenendo princìpi, procedure e modalità operative di carattere generale (ANAC Delibera n.23 del 16 aprile 2013)
L'argomento è stato ampiamente trattato nel mio "Utopia di un Comune e come realizzarla" (2017).
Di recente è stato sollevato in vari enti il problema della revoca dei componenti dell'OIV.
La legge non ne parla espressamente, ma molti regolamenti comunali ne fanno cenno prevedendo questa fattispecie nei casi di gravi inadempienze od inerzia.
Naturalmente come tutti gli atti la revoca spetta all'organo che ha provveduto alla nomina, in questo caso al Sindaco e, ovviamente, deve essere adeguatamente motivato.
L'omessa consegna della relazione annuale ritengo che possa ampiamente configurare la fattispecie dell'inadempienza.

lunedì 12 febbraio 2018

I COMUNI E LA COLLABORAZIONE ALLA LOTTA CONTRO L'EVASIONE FISCALE

Nonostante l'impegno del governo nella lotta contro l'evasione fiscale è ancora scarsa la collaborazione da parte dei Comuni.
Fin dal 1945 fu prevista la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi in quanto anche all'epoca si avvertì l'esigenza di coinvolgere gli enti locali proprio in considerazione della capacità di questi enti di intercettare, nei territori di rispettiva competenza, elementi sintomatici di violazione delle norme tributarie.
La partecipazione dei Comuni all’attività accertatrice è stata istituzionalizzata con l’articolo 44 del DPR 600/1973.
Allo scopo di incentivare l'azione di contrasto all'evasione, nel rispetto del principio del federalismo fiscale, l’attività di collaborazione dei comuni all'accertamento è stata premiata con il riconoscimento a loro favore di una quota sulle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.
Nel corso degli anni, tale quota ha subito diverse modifiche, passando dall’originario 33% (Dl 203/2005) al 50% (Dlgs 14 marzo 2011), aumentata infine al 100% limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014 (Dl 138/2011).
Con l'articolo 1, comma 702, legge 190/2014 è stata portata al 55% la quota spettante ai Comuni sulle maggiori somme dei tributi statali riscosse in conseguenza della loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale.
Nonostante questi incentivi secondo la Corte dei Conti (Relazione Generale 2017) la diminuzione degli accertamenti realizzati con il contributo dei comuni ha raggiunto il 66,5%. 
I comuni che maggiormente hanno utilizzato lo strumento nel 2016 sono quelli della Calabria con 230 segnalazioni seguiti dagli Enti della Lombardia con 161 segnalazioni e dall'Emilia Romagna con 160 segnalazioni. 
Ultima la Basilicata con zero segnalazioni, preceduta da Valle d'Aosta con una segnalazione, Abruzzo con 4 e Molise con 5 segnalazioni. 
Nel quinquennio il crollo più significativo nelle segnalazioni si è registrato in Lombardia passata da 1.127 del 2012 a 161 del 2016 e in Emilia Romagna passata da 1.061 a 160.
ora sono previsti incentivi anche per gli uffici comunali.
Molti Comuni hanno incassato somme rilevanti.
Il Comune che in proporzione al numero degli abitanti (21.000) ha incassato la somma maggiore è stato quello di Castel San Pietro Terme con € 496.000,00  che è l'equivalente della spesa annua di un assessorato.
I dati diramati dal Ministero dell'Interno sono qui:
Nel Lazio i Comuni beneficiari sono stati solamente :
FROSINONE (FR) 7.298,97, LANUVIO (RM) 680,00 MAZZANO ROMANO (RM) 200,00,  MONTE PORZIO CATONE (RM) 190.584,34, ROMA (RM) 123.839,68 e TARQUINIA (VT) 58,25.
E' evidente che molti amministratori locali del Lazio temono di perdere voti dai loro elettori .
Allo scopo di accelerare i processo di partecipazione dei Comuni è stato siglato il 30 gennaio 2018 un nuovo protocollo d’intesa nazionale tra Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, Anci e Ifel sull’accertamento dei tributi statali.
Formazione, definizione di check-list per la predisposizione delle segnalazioni, sviluppo e diffusione delle best practice, rafforzamento del team antievasione partecipato da tutti i soggetti sottoscrittori dell’accordo, sono fra le iniziative previste per consolidare i risultati raggiunti.
L’avvio delle attività del protocollo fornirà l’occasione anche per introdurre qualche necessario intervento sulla normativa che regola le segnalazioni qualificate, in particolare prevedendo l’estensione dell’efficacia delle segnalazioni anche in caso di successivo recupero da comunicazione bonaria. Questa proposta, già avanzata da ANCI, adeguerebbe l’istituto dell’accertamento compartecipato alle nuove forme di comunicazione tra contribuente e amministrazione fiscale introdotte dalla legge 190 del 2014, ai commi 634 e seguenti, con l’obiettivo di “stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”.

ARRIVANO (FINALMENTE) 1,6 MILIARDI SPALMATI SU SEI ANNI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

La Conferenza Stato Regioni in data odierna ha espresso parere favorevole al decreto di riparto di 1,620 miliardi proposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio per interventi di manutenzione della rete stradale di province e città metropolitane.
Peraltro lo stanziamento, previsto nella finanziaria, è ripartito su periodo di sei anni, e per l'anno 2018 ci sono solo 120 milioni di euro. 
Il decreto disciplina l'utilizzo delle risorse, che non potranno essere utilizzate per realizzare nuove tratte diinfrastrutture o interventi non di ambito stradale, ma solo per interventi di progettazione e di adeguamento normativo, miglioramento della sicurezza, percorsi per la tutela di utenti deboli, salvaguardia pubblica incolumità, riduzione dell'inquinamento ambientale, riduzione del rischio da trasporti soprattutto quelli eccezionali, incremento della durabilità e riduzione dei costi, anche grazie alla programmazione pluriennale.
Per il Lazio la ripartizione è la seguente:
Frosinone € 18.638.204,44
Latina € 15.021.864,64
Rieti € 10.186.695,25
Roma € 54.098.553,57
Viterbo € 14.422.979,96
Qui trovate il testo integrale del comunicato su www.regioni.it

domenica 11 febbraio 2018

LA SPESA PRO CAPITE DEL COMUNE DI SABAUDIA E IL BENCHMARKING CON QUELLO DI IVREA

La spesa corrente pro capite è un indicatore interessante per fare il confronto tra il proprio comune e gli altri.
Sarebbe un dato che dovrebbe mettere a disposizione dei cittadini l'amministrazione, ma se non lo ha fatto se lo possono fare da soli.
Basta prendere il dato della spesa corrente (è il Titolo I della spesa) e dividerlo per la popolazione di quell'anno (dato ISTAT).
Ho provato a fare questo lavoro per il Comune di Sabaudia cercando anche di recuperare i dati dal 2010 e di metterli a confronto con i dati elaborati dall'ISTAT (peraltro elaborati per ora solo fino al 2015 a causa dei ritardi nella disponibilità dei dati dei comuni.
Come si può vedere il costo pro capite più elevato è stato raggiunto nel 2015 con una spesa pro capite di ben 1.581 euro. 
Proprio quell'anno la spesa pro capite più elevata è stata registrata nella Valle d'Aosta con 1.848 euro, ma suppongo con una qualità della vita migliore.
Volendo fare il benchmarking con un altro comune, dopo alcune analisi ho pensato di farla con quello di Ivrea (che ha circa 23.600 abitanti, quindi solo tremila più di Sabaudia appartenendo alla stessa categoria), un ente che ha avuto la fortuna di aver avuto come Sindaco Adriano Olivetti (fu nel 1956).
Così ho provato a cercare i dati del bilancio 2015 del Comune di Ivrea.
Il sito del Comune, come previsto per legge consente di trovare i dati di bilanci, anche degli anni passati con grande facilità, cosa che per il momento non avviene per quello di Sabaudia anche se la nuova giunta ha previsto che venga realizzato un nuovo sito.
In tempi brevissimi ho trovato la spesa corrente del Comune di Ivrea sostenuta nel 2015  (23.552.268,19) e gli abitanti di quell'anno (23.606): il conto è presto fatto. la spesa corrente pro capite del 2015 di quel Comune è stata solo di € 997,72 a fronte di quella già citata di Sabaudia pari ad € 1581.
Qualcuno pensa che ad Ivrea si viva peggio di Sabaudia?
Ma avremo occasione di approfondire questo tema per cercare di comprendere le differenze allo scopo di stimolare il miglioramento della qualità della vita del Comune di Sabaudia contenendo la spesa.


LA SPESA PRO CAPITE NEI COMUNI ITALIANI

L'ISTAT ha da poco pubblicato i dati relativi ai consuntivi 2015 dei Comuni italiani
Nel 2015 le entrate complessive accertate delle amministrazioni comunali sono pari a 86.650 milioni di euro (+4,0% rispetto al 2014), con una capacità di riscossione del 71,7% (+2,5 punti percentuali). Le riscossioni ammontano a 78.405 milioni di euro, con le entrate tributarie che rappresentano il 46,2% del totale.
Le spese impegnate dai comuni sono pari a 83.490 milioni di euro (+3,9% sul 2014), in prevalenza destinate all'acquisto di beni e servizi (36,6%) e alle spese per il personale (17,0%), queste ultime con un'incidenza rispetto alle entrate correnti del 22,8%. Rispetto al 2014 sono diminuite le spese per il personale (-2,9%) e quelle per trasferimenti
(-0,6%) mentre risultano in aumento le spese per investimenti in opere (+10,2%).
Il grado di autonomia impositiva è pari al 63,3% (-0,9 punti percentuali rispetto al 2014), mentre l'autonomia finanziaria si attesta all'85,3%.
Le spese correnti impegnate ammontano a 55.226 milioni di euro, pari al 3,4% del Pil e corrispondenti a un importo pro capite di 910 euro, coperte con 62.056 milioni di euro di entrate correnti (3,8% del Pil e 1.023 euro per abitante).
Nei comuni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si registra la spesa pro capite più elevata (1.848 euro), in quelli del Veneto il valore più basso (657 euro). Rispetto al Pil la maggiore incidenza delle spese correnti si ha in Sardegna (5,5%), il valore più contenuto in Veneto (2,1%).
Le spese complessive impegnate dalle amministrazioni provinciali e dalle città metropolitane per l'anno 2015 sono pari a 10.281 milioni di euro (+7,1%), solo in parte coperte dai 9.906 milioni di euro di entrate (+8,9%). Le spese correnti rappresentano il 75,7% del totale, pari allo 0,5% del Pil.
Le entrate tributarie accertate rappresentano il 54,6% di quelle correnti mentre il grado di autonomia impositiva è pari al 54,6% e quello di autonomia finanziaria al 64,0%.
Il 36,5% delle spese correnti è destinato agli acquisti di beni e servizi. Le spese per il personale rappresentano il 21,3% e la loro l'incidenza rispetto alle entrate correnti è del 22,7%.
In Sicilia si registra la spesa per abitante più bassa (90 euro), in Basilicata quella più alta rispetto al Pil (1,3%).

sabato 10 febbraio 2018

I COMUNI COMINCIANO A PREDISPORRE TUTTO IL NECESSARIO PER L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME SULLA PRIVACY. QUI TROVATE IL TESTO DEL REGOLAMENTO EUROPEO E IL QUADERNO DELL'ANCI

Com'è noto a partire dal prossimo 25 maggio sarà direttamente applicabile, anche in Italia, il nuovo 
REGOLAMENTO UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che introduce importanti novità anche per gli enti locali.
Il Regolamento introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati personali (data breach)
L’informativa diventa sempre di più uno strumento di trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti. Per facilitare la comprensione dei contenuti, nell’informativa si potrà fare ricorso anche a icone, identiche in tutta l’Unione europea. Gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell’Ue e con quali garanzie; cosi come dovranno sapere che hanno il diritto di revocare il consenso a determinati trattamenti, come quelli a fini di marketing diretto.
Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali dovrà essere, come oggi, preventivo e inequivocabile, anche quando espresso attraverso mezzi elettronici (ad esempio, selezionando un’apposita casella in un sito web). Per trattare i dati sensibili, il Regolamento prevede che il consenso deve essere anche «esplicito». Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè, non equivale al consenso) oppure ottenuto proponendo a un interessato una serie di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. I trattamenti effettuati fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimarranno comunque legittimi. I fornitori di servizi Internet e i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni. Limiti alla possibilità per il titolare di adottare decisioni solo sulla base di un trattamento automatizzato di dati.
Le decisioni che producono effetti giuridici (come, la concessione di un prestito) non potranno essere basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati (ad esempio, la profilazione). Faranno eccezione i casi in cui l’interessato abbia rilasciato un consenso esplicito al trattamento automatizzato dei suoi dati, oppure questo tipo di trattamento risulti strettamente necessario per la definizione di un contratto o avvenga in base a specifici obblighi di legge. In ogni caso, sono previste garanzie per gli interessati, come il diritto di opporsi alla decisione adottata sulla base di un trattamento automatizzato o il diritto di ottenere anche l’intervento umano rispetto alla decisione stessa. Se il trattamento è finalizzato ad attività di marketing diretto, l’interessato ha sempre il diritto di opporsi alla profilazione.
Grazie all’introduzione del cosiddetto «diritto all’oblio», gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on line da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: se i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. A questo diritto si accompagna l’obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. Il diritto all’oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l’esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.
La nuova disciplina impone un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un’intensa attività di adeguamento organizzativo, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire, appunto, dal suindicato termine del 25 maggio 2018.
L’Anci, al fine di fornire un supporto operativo ai Comuni in questa fase di prima attuazione della nuova disciplina, ha predisposto l’11° Quaderno operativo della propria collana editoriale “Manuali tecnici per gli Amministratori”. 
Il volume, infatti, contiene lo schema di delibera del Consiglio Comunale e il modello del Regolamento adeguato alle novità normative.
In particolare, nello schema di Regolamento, vengono segnalati i suggerimenti operativi per i Comuni di minore dimensione demografica: l’esercizio in forma associata della nuova funzione assegnata ad un unico Responsabile della protezione dei dati, che può essere sia un dipendente adeguatamente formato, sia un soggetto esterno selezionato con procedura ad evidenza pubblica.

venerdì 9 febbraio 2018

Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Parolo Gentiloni e dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina e della giustizia Andrea Orlando, ha approvato il giorno 8 febbraio, in secondo esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge sulla semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n. 154) e della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), introduce nuove norme volte all’armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione del settore biologico.
Il provvedimento mira a rendere più efficiente l’intero sistema dei controlli, anche a specifica tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra gli operatori. Vengono introdotte norme per rafforzare la trasparenza nella fase di certificazione dei prodotti biologici e per eliminare potenziali conflitti di interesse tra i soggetti del sistema dei controlli. Si introducono previsioni di maggior dettaglio circa i requisiti e gli obblighi a carico sia degli organismi preposti al controllo del settore che a carico degli operatori nonché, a completamento del sistema dei controlli e per rendere lo stesso cogente ed efficace sotto il profilo della repressione, una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.
Il testo tiene conto delle condizioni e delle osservazioni della Conferenza unificata e dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, con particolare riferimento alla salvaguardia delle competenze delle Regioni e delle Province autonome.

IL GOVERNO HA RIPARTITO LE SOMME PER IL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

Sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2018 è stato pubblicato il DPCM  27 novembre 2017 recante il riparto del fondo per le non autosufficienze.
Le risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2017, pari complessivamente a 463,6 milioni di euro, sono: 
a) le risorse di cui all'art. 1, comma 159, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui all'art. 1, comma 405, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrate dall'art. 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a complessivi 450 milioni di euro; 
b) le risorse derivanti dalle attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), pari a 13,6 milioni di euro. 
Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una quota pari a 448,6 milioni di euro, alle regioni per le finalita' di cui all'art. 2 e, per una quota pari a 15 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 3.  
Nelle more degli esiti della rilevazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016, in ordine al numero delle persone con disabilita' gravissima, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, nonche' delle determinazioni del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 del medesimo decreto, i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2017 sono basati sugli indicatori stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016. Le quote percentuali di riparto in tal modo individuate sono riportate nella colonna A della tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
Le quote di riparto di cui al comma 3 sono riproporzionate, con riferimento alle sole regioni a statuto ordinario, come da colonna B della tabella 2, al fine di individuare il contributo delle medesime per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 fissato in 50 milioni di euro in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015. Le regioni a statuto ordinario, a valere su risorse regionali, integrano del medesimo ammontare, indicato nella colonna C della tabella 2, la quota del Fondo nazionale per le non autosufficienze loro attribuita per le finalita' di cui all'art. 2. 5. Sulla base di quanto previsto ai commi 3 e 4, il riparto alle regioni del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 avviene secondo le quote riportate nella colonna D della tabella 2. 6. 
A seguito dell'integrazione del Fondo per le non autosufficienze ai sensi del comma 4, le risorse complessivamente disponibili nelle Regioni per gli interventi di cui all'art. 2 e' quello riportato nella colonna E della tabella 2. Le regioni programmano gli interventi sull'ammontare complessivo ivi riportato. 7. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni secondo le quote di cui alla colonna A della tabella 2 del DPCM
Il totale è pari € 463.600.000,00 di cui  448.600.000,00 alle regioni, il resto è riservato al ministero dell'interno.
LE TABELLE ALLEGATE AL DPCM

giovedì 8 febbraio 2018

IL TAR LATINA RESPINGE IL RICORSO DI UNA SOCIETA' DI COSTRUZIONI CONTRO IL COMUNE DI SABAUDIA

Con la sentenza n. 48 pubblicata il 7 febbraio il TAR del Lazio, Latina, Sezione I, ha rigettato il ricorso della soc. Orao Costruzioni srl, subentrata all'Aurora85 contro il Comune di Sabaudia per la realizzazione di edifici residenziali e commerciali in località Borgo Vodice, via Migliara 54.
Oggetto del ricorso era il provvedimento comunicato con nota del 16.10.2015, a mezzo del quale il Comune di Sabaudia aveva respinto (rectius: dichiarato improcedibile) la domanda di proroga della concessione edificatoria n. 4251 del 1992, scaduta nel 1996. 
Detta domanda era stata presentata dall’originaria titolare della concessione, l’Ancora 85 - S.r.l. e da Orao, con contestuale trasferimento della titolarità a quest’ultima, e riferita alla concessione n. 4351 (non 4251) del 1992. 
Va, altresì, premesso che avverso detta costruzione l’Agip aveva avviato nel 1993 un processo per danno temuto, sul rilievo che realizzande strade avrebbero invaso un’area di passaggio dell’oleodotto della società petrolifera. Il processo innanzi al Giudice ordinario si è poi concluso con la sentenza n. 172/96, che aveva ordinato la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino.
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuta destituita di fondamento la censura con cui la ricorrente sembrava contestare l’allegato comportamento doloso dell’ente comunale, essendo sufficiente in proposito rilevare che la doglianza così formulata non è idonea a supportare l’asserita invalidità del diniego gravato.
Sotto altro profilo, il Collegio ha evidenziato che una richiesta di proroga di concessione i cui termini sono scaduti da oltre un decennio, presenti fondati profili d’ improcedibilità, come per altro eccepito dalla difesa resistente. Né, a conclusioni diverse, secondo il TAR può pervenirsi argomentando dal riferimento alla responsabilità soggettiva della scadenza dei visti termini, atteso che la richiamata sentenza n. 172/96 del Giudice ordinario - passata in giudicato - ha in ogni caso impedito la ripresa dei lavori. Sotto tale profilo, in disparte la questione sulla sussistenza o meno di un effettivo interesse al ricorso da parte della ricorrente, la rilevata scadenza dei termini dell’invocata concessione rende il ricorso certamente infondato nel merito.
In conclusione sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti devono essere entrambi respinti.