I sottoscritti Consiglieri comunali Franco Brugnola e Amedeo Bianchi : in data 18 ottobre 2012, avevano presentato una Mozione per sollecitare l’attuazione dell’art. 107 del D.lgs 267/2000 ; tenuto conto che fino ad ora non è stata neanche calendarizzata la data in cui sarà esaminata in Consiglio, con la presente presentano la seguente interrogazione :
PREMESSO CHE
- L’Art. 107 del D.lgs 267/200 reca disposizioni in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza stabilendo in particolare che:
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
- Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nell’articolo 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000 come modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001 e nel D.lgs 30 marzo 2001 , n.165,
CONSIDERATO CHE
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31.3.1999, all’art. 9 ( Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative ) stabilisce tra l’altro che:
“Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi….”
- L’art. 11 del medesimo CCNL prevede inoltre che solamente gli enti privi di personale con qualifica dirigenziale possano attribuire gli incarichi nell’area delle posizioni organizzative “esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, approvato con deliberazione n.11 del 29 gennaio 2008 all’art. 14 stabilisce quanto segue :
1. Il Settore è unità organizzativa interna all'AREA, comprendente un’insieme di funzioni semplici o complesse operanti all'interno degli uffici e la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell’intervento dell’Ente nell’ambito della materia specifica. Gli uffici interni ai servizi non sono strutture organizzative e gli addetti ad essi svolgono solamente specifiche funzioni di responsabilità.
2. Al Settore è preposto un Funzionario di categoria D3, che assolve alle attribuzioni riportate, per la categoria anzidetta, dall’allegato A del CCNL 1998/2001, stipulato il 31.03.1999 e s.m., nel rispetto delle norme dell’art.52 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e del presente regolamento.
3. Il Capo Settore, di norma, può compiere atti di esternazione, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, soltanto se delegato dal dirigente Capo Area competente oppure allorché trovasi in funzione di vicario del Capo Area e con posizione organizzativa. Per tutte le altre attività, ratione officii, egli è istruttore responsabile del procedimento amministrativo o di fasi di esso, sino al completamento di tutti i procedimenti, ma il provvedimento finale resta di competenza del Capo Area, che lo firma, impegnando l'Amministrazione verso l'esterno. Tale regola vale anche per tutti gli atti gestionali e non soltanto per quelli amministrativi o di certazione.
3. Il Sindaco, il Direttore Generale o il Segretario Generale, il Capo Area possono assegnare eccezionalmente e motivatamente compiti di gestione ai responsabili dei Settori, limitatamente a specifici ambiti di competenza, così anche ai responsabili di unità di staff, a seconda degli eventi, che interessano l’organizzazione del lavoro dell’Ente.
4. In deroga al principio assoluto del rispetto della sfere di competenza ratione materiae è data facoltà al Sindaco e alla sua Giunta di adottare un sistema organizzativo reticolare volto a responsabilizzare i
Funzionari addetti ai Settori, con posizione organizzativa perfetta, e a renderli attributari di piano esecutivo di gestione, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 7°, precedente.
- Nel nostro Comune sono previsti tre posti di dirigente, preposti ad altrettante aree : amministrativa, finanziari a e tecnica e che al momento sono in servizio due dirigenti, per cui non può trovare applicazione
- Nonostante ciò il Sindaco ha affidato con propri provvedimenti non sempre controfirmati dal Segretario generale, la responsabilità dei Settori a personale inquadrato nella posizione funzione D3 o D1 assegnandogli anche il budget e delegando loro l’adozione di tutti i provvedimenti che per legge dovrebbero essere svolti dai dirigenti;
- in tal modo al personale interessato sono state attribuite notevoli responsabilità sovresponendolo senza adeguato corrispettivo ed affidandogli compiti non consentiti dalla normativa vigente
CONSIDERATO INFINE CHE
- Gli incarichi ai responsabili dei settori conferiti dalla S.V. sono quasi tutti scaduti da molto tempo e oramai in gran parte in regime di prorogatio da molto tempo e che le sollecitazioni rivolte in tal senso non hanno avuto alcuna risposta;
RITENUTO CHE
I commi 3 e 4 del prefato art. 14 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi siano in contrasto con la legge e con il CCNL ;
CHIEDONO
Di conoscere quando il Sindaco provvederà a ricondurre l’organizzazione del Comune entro i binari fissati dalle norme sopra riportate, modificando il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e provvedendo ad indire un avviso per il conferimento ex novo della responsabilità dei Settori nei casi in cui gli incarichi siano scaduti, attribuendo – come previsto dalla legge - a ciascun dirigente responsabile delle tre aree, il potere di delegare ai titolari dei Settori e degli uffici l’adozione degli atti nei limiti fissati dall’art.10 del D.lgs 267/2000.