Oggi ho inviato una lettera al Presidente del Collegio dei Revisori per chiedere una verifica sullo staff del Sindaco in base ad un parere della Corte dei Conti:
Com’è noto l’art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l’altro che :
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco…. della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero…da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato…”
Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato dalla Giunta all’art. 19 prevede “…Per quanto attiene le attività di Staff del Gabinetto del Sindaco e per la sua segreteria, …trovano applicazione le norme dell'art. 90 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., che regolano gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, senza limiti definiti.”
L’art. 4, comma 102, lett. “b”, della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) ha modificato l’art. 9, comma 28, della d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010; ne risulta che il vigente testo del citato art. 76, comma 7, è il seguente: “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. …..Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.”
A seguito della emanazione della suddetta disposizione in materia di contenimento della spesa, di recente la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con Deliberazione n. 6/2012/PAR a seguito di un quesito posti da un Sindaco ha preso in esame il problema affermando: “….Nel vigente quadro normativo e interpretativo, il Collegio ritiene che debba essere adeguatamente valutata (in termini Sez. contr. Campania nel parere n. 493 del 20 dicembre 2011) la disposizione riportata nell’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, nella formulazione risultante per effetto della modifica apportata dall’art. 4, comma 102, lett. b), della legge 183/2011. Il citato art. 9, comma 28, stabilisce infatti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (come da espressa indicazione dell’art. 36 della stessa legge 183/2011), costituisce principio generale ai fini della finanza pubblica – anche per gli enti locali – la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato (ovvero con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione lavoro, o mediante altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio) nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ovvero, qualora nell’anno 2009 non siano state sostenute le relative spese, mediante il riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”
Ciò posto la predetta Sezione ha espresso “…. l’avviso che, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del d.l.78/2010, convertito in legge 122/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102, lett. “b”, della legge 183/2011, costituisca, per gli enti locali, principio generale ai fini della finanza pubblica il vincolo di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”
In ordine a quanto sopra, tenuto conto che tra breve codesto Collegio sarà chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, prego di voler cortesemente verificare il rispetto delle norme sopra richiamate tenendo presente il citato parere della Corte dei Conti.
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