Com’è noto, ai sensi dell’art. 41 del
T.U.EL. la prima seduta del Consiglio deve essere riservata all’esame della
condizione degli eletti sotto il profilo della inesistenza delle cause di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità (art.63 del T.U.E.L.)
L’incandidabilità comporta il
divieto di candidatura per coloro che hanno riportato condanne per reati
specificamente definiti o a pene superiori ad un certo limite o a misure di
prevenzione per appartenenza a determinate associazioni per delinquere e la
sospensione dalla carica per coloro che hanno in corso procedimenti penali per
determinati reati.
L’ineleggibilità di persone
appartenenti ad alcune categorie è finalizzata a garantire a tutti i candidati
la parità rispetto agli altri, evitando che chi si trovi in condizioni di
vantaggio a motivo dell’ufficio ricoperto, possa esercitare una indebita
influenza nei confronti degli elettori.
L’incompatibilità invece riguarda
coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con l’ente, in quanto
portatori di interessi propri o dei propri congiunti, in contrasto con quelli
dell’ente locale.
Poiché nel corso della passata
consiliatura ho avuto occasione di accertare, dopo la convalida degli eletti, almeno
due casi di colleghi che avevano delle vertenze in atto con il Comune, relative
ad abusi edilizi, ho provveduto a scrivere una lettera al Segretario generale e
a chi presiederà la prima seduta in qualità di Consigliere anziano, affinché venga
svolto tale controllo.
Sarebbe
utile che anche i neo consiglieri provvedessero nei giorni antecedenti alla
prima seduta a prendere visione del fascicolo relativo a questo punto per
verificare di persona l’inesistenza di cause di ineleggibilità, o di
incompatibilità in base alla normativa vigente, controllando la documentazione
allegata e chiedendo spiegazioni, ove ritenuto necessario, al Segretario
Generale. Come accennato l’esperienza consiglia di verificare con particolare
attenzione l’inesistenza di vertenze legali tra i consiglieri eletti e il Comune,
a questo proposito a nulla vale che la Giunta non abbia autorizzato il Sindaco
a costituirsi per resistere al giudizio, dovendo rilevarsi solamente il fatto
che esiste una pendenza e che questa circostanza non elimina il conflitto.
Un
altro punto importante è rappresentato dall’assenza di crediti vantati nei
confronti degli stessi consiglieri da parte dell’Amministrazione comunale, l’inesistenza
di vertenze con la Corte dei Conti ovvero l’assenza di ordinanze di pagamento
di sanzioni amministrative per violazioni edilizie od altro; a questo fine può
essere utile anche la lettura dell’Albo pretorio.
Sarebbe bene che almeno sotto questo aspetto la nuova
consiliatura iniziasse con il piede giusto.
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