martedì 11 giugno 2013

Gli adempimenti della prima seduta del nuovo Consiglio comunale

Com’è noto, ai sensi dell’art. 41 del T.U.EL. la prima seduta del Consiglio deve essere riservata all’esame della condizione degli eletti sotto il profilo della inesistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità (art.63 del T.U.E.L.)
L’incandidabilità comporta il divieto di candidatura per coloro che hanno riportato condanne per reati specificamente definiti o a pene superiori ad un certo limite o a misure di prevenzione per appartenenza a determinate associazioni per delinquere e la sospensione dalla carica per coloro che hanno in corso procedimenti penali per determinati reati.
L’ineleggibilità di persone appartenenti ad alcune categorie è finalizzata a garantire a tutti i candidati la parità rispetto agli altri, evitando che chi si trovi in condizioni di vantaggio a motivo dell’ufficio ricoperto, possa esercitare una indebita influenza nei confronti degli elettori.
L’incompatibilità invece riguarda coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con l’ente, in quanto portatori di interessi propri o dei propri congiunti, in contrasto con quelli dell’ente locale.
Poiché nel corso della passata consiliatura ho avuto occasione di accertare, dopo la convalida degli eletti, almeno due casi di colleghi che avevano delle vertenze in atto con il Comune, relative ad abusi edilizi, ho provveduto a scrivere una lettera al Segretario generale e a chi presiederà la prima seduta in qualità di Consigliere anziano, affinché venga svolto tale controllo.
Sarebbe utile che anche i neo consiglieri provvedessero nei giorni antecedenti alla prima seduta a prendere visione del fascicolo relativo a questo punto per verificare di persona l’inesistenza di cause di ineleggibilità, o di incompatibilità in base alla normativa vigente, controllando la documentazione allegata e chiedendo spiegazioni, ove ritenuto necessario, al Segretario Generale. Come accennato l’esperienza consiglia di verificare con particolare attenzione l’inesistenza di vertenze legali tra i consiglieri eletti e il Comune, a questo proposito a nulla vale che la Giunta non abbia autorizzato il Sindaco a costituirsi per resistere al giudizio, dovendo rilevarsi solamente il fatto che esiste una pendenza e che questa circostanza non elimina il conflitto.
Un altro punto importante è rappresentato dall’assenza di crediti vantati nei confronti degli stessi consiglieri da parte dell’Amministrazione comunale, l’inesistenza di vertenze con la Corte dei Conti ovvero l’assenza di ordinanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni edilizie od altro; a questo fine può essere utile anche la lettura dell’Albo pretorio.
Sarebbe bene che almeno sotto questo aspetto la nuova consiliatura iniziasse con il piede giusto.

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