Ospedale Santa Maria Goretti Latina - Fonte Google Map |
L’Italia con il D.lgs 187/2000 ha recepito la Direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, prevedendo all’art. 3 l’obbligo della giustificazione individuale di ogni esame che comporti l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Con l’articolo 15 di detto D.lgs 187/2000 è stato però abrogato l’articolo 114 del precedente D.lgs 230/1995 che aveva istituito il “Libretto radiologico personale” sul quale i medici erano tenuti ad annotare tutte le prestazioni, eliminando un importante strumento di tutela della salute dei pazienti, specialmente quelli affetti da talune patologie che richiedono anche più accertamenti TAC e PET in un solo anno.
Il Ministero della Salute, al fine di garantire un’applicazione uniforme sul territorio nazionale e di assicurare l’uso appropriato delle risorse umane e strumentali del SSN, ha adottato delle Linee guida che in attuazione delle previsioni dell’art. 6 del citato D.lgs 187/2000, fissano i criteri di riferimento che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica radiologica, delineando raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi e ai professionisti coinvolti nel processo radiologico (medico radiologo, tecnico sanitario di radiologia medica, fisico medico).
A sua volta l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato delle Linee guida per la garanzia di qualità in radiologia diagnostica ed interventistica.
La successiva Direttiva 2013/59/EURATOM al comma b) dell’art. 58 prevede che i pazienti dovranno trovare nel referto una informazione comprensibile circa la quantità di radiazioni cui sono stati sottoposti nel corso di ciascun esame radiologico o medico nucleare.
L’art.20 della legge 117/2019 recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee indica i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione della predetta direttiva Euratom stabilendo alla lettera f) del 1° comma dell’art. 20 l’obbligo di procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l’adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali.
L'azienda sanitaria locale Latina ha istituito da alcuni anni una UOC Rischio clinico; anche se il Governo non ha ancora recepito formalmente detta Direttiva appare evidente, nell'interesse dei pazienti, che sia opportuno che anche l'azienda in questione si adegui onde evitare assorbimenti di radiazioni incontrollati, pericolosi o ingiustificati.
Al riguardo la UOC di Diagnostica Avanzata d’Immagini a direzione universitaria della stessa azienda operante presso il padiglione ICOT si è già adeguata indicando sul referto la dose di radiazioni.
Si richiamano a questo proposito i rischi a cui potrebbe essere esposta l’azienda oltre che nel caso di mancato rispetto delle norme di cui all’art. 14 del citato D.lgs 187/2000 anche sotto l’aspetto della responsabilità civile.
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