venerdì 8 ottobre 2021

LA RE-INTERNALIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SISTEMA DI EMERGENZA SANTARIA TERRITORIALE

Prima dell’aziendalizzazione delle unità sanitarie locali tutti i servizi e le attività sanitarie venivano gestiti direttamente con personale proprio.
Così avveniva per tutti i servizi ospedalieri come le pulizie, le cucine, le lavanderie, il guardaroba, gli impianti termici, la manutenzione, la guardiania, ecc., ma anche extra ospedalieri come il servizio di ambulanza.
Pertanto la voce di spesa più elevata era quella del personale dipendente.
Questa voce è stata sin da subito oggetto di attenzione da parte del Ministero dell’economia e delle finanza nonché della Corte dei conti.
Si è così arrivati con i commi 3 e 4 dell’art. 34 della legge 289/2002 al blocco delle dotazioni organiche e della stipula dei contratti a tempo indeterminato.
A causa delle ricorrenti difficoltà economiche e con la scusa di risparmiare, queste disposizioni sono state confermate a più riprese.
Ma viene fatto risalire al 1996 l’avvio dell’outsourcing[1] termine con il quale si intende il trasferimento, in base a un rapporto di tipo contrattuale, della produzione di servizi e attività strumentali, che in precedenza erano svolte al proprio interno da personale dipendente, ad imprese private[2] spesso con la scusa che erano portatrici di competenze non presenti altrimenti nelle aziende sanitarie.
Sono stati affidati a ditte private oltre ai servizi alberghieri (pulizie, ristorazione, lavaggio biancheria piana e divise), a quelli tecnologici (gestione centrale termica, manutenzione immobili e impianti) e a quelli informatici, anche ad attività sanitarie come l’assistenza domiciliare, il servizio di pronto intervento sul territorio, ecc. [3]
Di fatto i costi sono stati trasferiti dai capitoli relativi al personale (sui quali è stata imposta la riduzione della spesa) e all’acquisto di beni, a quelli relativi alle forniture di servizi che non avevano vincoli di spesa.
Non c’è stata una adeguata valutazione circa i costi e i risultati attesi, né è stata considerata la conseguente perdita dell’organizzazione, del know how e delle professionalità; i dirigenti hanno approvato queste scelte credendo di liberarsi di parte del lavoro, senza organizzare e svolgere adeguati controlli sul rispetto dei contratti e con particolare riguardo alla qualità del servizio, benché la responsabilità del loro funzionamento restasse sempre in capo a loro.
Nessuno si è mai posto il problema che alla scadenza di ogni contratto sarebbe stato necessario effettuare una analisi dei benefici ottenuti e delle eventuali criticità.
Nonostante le aspettative in molti casi il costo sostenuto dalle aziende per l’acquisto di beni e servizi in questi anni è aumentato[4]ed anche la qualità non sempre corrisponde agli standard previsti.
L’articolo 11 del D.L. 35/2019, convertito con legge 60/2019 ha introdotto nuove disposizioni in materia di spesa del personale delle aziende sanitarie personale consentendo un aumento del 5% rispetto a quella sostenuta al 31 dicembre 2018 e prevedendo (3° comma) che le regioni possano, previo accordo da definirsi con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, incrementare ulteriormente i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Sulla base delle norme citate il Consiglio regionale del Lazio il 31 luglio 2019 ha approvato un Ordine del giorno presentato dai consiglieri Marcelli, Lombardi, Cacciatore, Blasi, Pernarella, Corrado, De Vito, Porrello e Novelli, per impegnare il Presidente e la Giunta regionale per ridurre la quota di esternalizzazione di servizi e personale sanitario, approvandolo all’unanimità.
Nonostante detto ordine del giorno in data 30 dicembre 2019 l’ARES 118 ha provveduto ad adottare la deliberazione n. 365 con cui veniva indetta una procedura selettiva tra gli enti, associazioni e istituzioni di volontariato a carattere associativo per l’affidamento di durata triennale per l’attività di soccorso sanitario in emergenza per un importo di € 41.799.618,60.
Solamente a seguito delle vive proteste del personale la citata deliberazione è stata revocata con deliberazione n. 20 in data 14 gennaio 2020.
Finalmente di recente l’ARES 118, dopo aver avviato la procedura per l’acquisizione delle ambulanze per la re-internalizzazione del servizio ha iniziato il reclutamento del personale.
Si tratta peraltro di procedure complesse che richiedono molta attenzione per quanto riguarda la tutela del personale utilizzato presso le aziende appaltatrici e le associazioni di volontariato e il suo possibile riassorbimento in quanto per il reclutamento occorre rispettare la normativa generale dei concorsi per il personale di cui al DPR 487 del 1994.e al DPR 220 del 2001[1].
A questo fine, poiché l’attività svolta dal personale volontario non può essere valutata come servizio, sarebbe opportuno che da parte delle commissioni esaminatrici detta attività venga considerata nell’ambito dei titoli relativi curriculum formativo professionale.


[1]A.D’URSO, F.DEGRASSI, M.FARCHIN, ALETO, L.S. MACINATI, backsourcing in healthcare organizations. The experience of AOU Trieste and ASL Roma B, MECOSAN, 2009, vol. 18, fasc. 71 pagg. 141-149


[1]Ministero della sanità, Linee Guida n. 2/1996
[2]Vetritto G., L’esternalizzazione strategica nelle amministrazioni pubbliche, Rubbettino Edizioni, Soveria Mannelli (CZ) 2006
[3]C.LANGELLA, A.MARIANI, Processi di esternalizzazione e reinternalizzazione nelle RSA: evidenze empiriche in Lombardia - Outsourcing and backsourcing in nursing homes: empirical evidence from Lombardy, Azienda Pubblica, 1/2020
[4]AGENAS, Monitoraggio spesa sanitaria, Dati di costo rilevati dai conti economici 2018-2019

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