lunedì 14 settembre 2015

Il Consiglio dell'ANAC, presieduto dal dott. Cantone ha inviato una segnalazione al Parlamento per proporre una modifica delle norme sulla inconferibilità degli incarichi. Si tratta di considerazioni molto pregnanti che mirano a correggere la normativa esistente specialmente per quanto riguarda le sanzioni e che prevede la possibilità che l'ANAC intervenga in via sostitutiva. Si tratta di proposte come sempre importanti e che nascono da una profonda conoscenza della materia. Come è possibile infatti che sia il Segretario generale di un Comune ad impedire al Sindaco di conferire un incarico ad una persona di sua fiducia ma che si trova in una situazione di inconferibilità? Il Segretario generale potrà pure dare parere negativo, ma poi il Sindaco potrà decidere sulla sua conferma o meno.... 
Leggete tutto qui: 

The Italian experience in the management, use and disposal of frozen, seized and confiscated assets

Dal 7 al 9 settembre si è tenuto a Vienna l'International Expert Group Meeting per l'esame della gestione dei beni sequestrati e confiscati. Sono state messe a confronto le normative dei vari Paesi ed in particolare quella dell'Italia che gestisce il doppio dei beni confiscati rispetto a quello di tutte le altre Nazioni messe insieme. Il nostro è un sistema in parte misto che affida la gestione a degli amministratori giudiziari fino al momento della confisca, quando subentra l'Agenzia nazionale. Purtroppo molti beni giacciono abbandonati e subiscono un rapido degrado in attesa di essere assegnati ai Comuni e da questi utilizzati per finalità sociali. Sotto questo aspetto penso che dovrebbero essere messe in atto procedure più attente per ridurre i tempi di affidamento agli utilizzatori finali. Gli americani li chiamano beni congelati proprio per dare l'idea che di fatto vengono sottratti all'attività imprenditoriale, invece dovrebbero essere subito rimessi in produzione. Nel Comune di Sabaudia (LT) ci sono molti beni confiscati che potrebbero essere utilizzati per finalità sociali, ma il Comune non li ha ancora acquisiti. 

domenica 13 settembre 2015

IL 31 DICEMBRE SCADE IL TERMINE PER I COMUNI FINO A 5000 ABITANTI PER DISPORRE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA O IN UNIONE LE FUNZIONI FONDAMENTALI ALLO SCOPO DI CONTENERE LE SPESE

L'orazione di Pericle
In base alla legge le funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti dovrebbero obbligatoriamente essere esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione.
La scadenza del termine per provvedere è fissata al 31 dicembre 2015, ma il termine è prossimo e pochissimi Comuni si sono attivati.  Nel caso di Comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane il limite scende a 3.000 abitanti. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali (e statistici vedi l bis), nell’esercizio delle funzioni di competenza statale»;
l bis) i servizi in materia statistica.
I Comuni appartenenti alle categorie superiori anche se non sono obbligati posso scegliere di stipulare convezioni od altre forme di gestione delle loro funzioni fondamentali con altri enti locali viciniori per contenere le spese.
Ricordiamo che ogni  Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica ai sensi dell’art. 14 del TUEL, inoltre il Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del TUEL in qualità di ufficiale di Governo ha compiti in materia di sicurezza pubblica e di Protezione civile.

sabato 12 settembre 2015

PUBBLICITA' AI DATI RELATIVI ALLE ANALISI DEL LAGO DI PAOLA

In questi giorni è tornato il problema della moria dei pesci nel Lago di Paola. La proprietà Scalfati ha indetto un incontro per parlare del problema.
Ancora una volta la stampa ha dato ampia pubblicità al fatto. I cittadini devono essere messi in condizione di conoscere quale è la reale situazione delle acque del lago e da dove provenga l'inquinamento. Dai dati delle ultime analisi di cui sono entrato in possesso ci sono colibatteri, enterococco (tutti pericolosi per la salute umana) di evidente provenienza fecale, dato che solo il 75% delle abitazioni è allacciato alla rete fognaria, come dichiarato in Consiglio comunale dal Sindaco il 6 agosto scorso, deliberazione n. 18/2015)  e molte sostanze chimiche provenienti dall'agricoltura (fertilizzanti, diserbanti, ecc.).
Com’è noto, il D.lgs n. 195/2005 reca norme sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ed affida compiti precisi agli enti locali.
Successivamente l’art. 3-sexies del D.lgs 152/2006 ha stabilito che in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, possa accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. A sua volta l’art.40 del D.lgs n. 33/2013 recante norme sulla pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali, dopo aver ribadito che in materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni già previste dal già citato D.lgs 152/2006, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 ha disposto che i Comuni pubblichino sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». In data 22 aprile 2014 ho inviato una lettera per sollecitare il rispetto di dette norme ed ho potuto prendere atto che la cosa è stata in parte accolta, ma mancano ancora i dati relativi allo stato delle acque interne. Ora la lett. h) dell’art.7 della L. 124/2015 prevede “…sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni. Ciò posto, tenuto conto dello stato delle acque del lago di Paola e al fine di contribuire a formulare delle proposte, ai sensi delle norme sull'accesso ai dati presenterò al Comune una richiesta per  avere in formato elettronico copia dei risultati delle analisi effettuate dall’ARPA in quelle acque, atteso che non risultano tra i dati ambientali specifici pubblicati nella parte “Amministrazione trasparente” del sito web comunale; detta richiesta naturalmente sarà da me considerata come evasa se dette informazioni ambientali saranno pubblicate sul sito web.

venerdì 11 settembre 2015

LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI IN AREA CONDOMINIALE

Grazie a LexAmbiente, l'ottima rivista giuridica online di Luca Ramacci apprendiamo che il TAR Piemonte, Sez. I, con Sentenza n. 1169, del 10 luglio 2015 ha esaminato un problema relativo alla legittimità di un provvedimento comunale per la collocazione dei cassonetti della raccolta rifiuti all'interno del cortile condominiale, una questione purtroppo che riguarda molti Comuni, dove i cittadini sono costretti a collocare i contenitori negli spazi di proprietà del condominio e ad esporli sul suolo pubblico nei giorni e nelle ore di raccolta. Il TAR è giunto alla conclusione che le disposizioni in quel caso emanate dal Comune fossero giuste. Chi volesse leggere il testo della sentenza lo trova qui:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SRD74NXZSYKUCAPMCVWXO5F2YI&q=

I REFERENDUM COMUNALI

Il referendum nei Comuni è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi attuando una forma di democrazia diretta.
Si tratta di un Istituto giuridico in virtù del quale il popolo viene chiamato alle urne per esprimersi su questioni istituzionali e politiche essenziali.
Può essere di vari tipi:
- Abrogativo, indetto per abrogare una legge o alcune sue disposizioni
- Propositivo, indetto per avanzare proposte di legge

- Deliberativo, previsto da alcuni Statuti per consentire ai cittadini di approvare direttamente atti nel rispetto del principio della sovranità popolare
In ogni caso la materia deve essere prevista e disciplinata dallo Statuto comunale.
Il referendum può essere indetto a seguito di richiesta di un numero di cittadini variabile da Comune a Comune, quasi sempre è richiesta anche la costituzione di un comitato promotore.
Il referendum consultivo può essere indetto anche su determinazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.
I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali Consiglio comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:
a) Bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
b) Attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie;
c) Atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
d) Disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.
Il referendum su una medesima questione non può essere ripetuto nell’arco della durata in carica del medesimo Consiglio comunale e, comunque, nell’arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.
È opportuno che ogni Comune approvi un regolamento per la disciplina del referendum.

mercoledì 9 settembre 2015

LE LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato integralmente oggi sul proprio sito il testo del documento sottoscritto tra il Presidente dell'ANAC e il Sindaco di Roma Capitale. Si tratta di linee guida che prevedono una notevole serie di controlli preventivi in particolare su:
a)le proposte di determina a contrarre prodromiche all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
b) i seguenti atti del procedimento di affidamento.
1. bandi di gara o lettere di invito;
2. disciplinari di gara;
3. capitolati;
4. schemi di contratto;
5. provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione
giudicatrice;
6. atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse:
7. provvedimenti di aggiudicazione;
c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:
l. perizie di variante di cui al comma I dell'art. 132, D.Lgs. n. 163 del 2006, di imporlo superiore al 5 % di quello del contratto originario, composte da relazione del responsabile del procedimento, proposta di determinazione di approvazione e schema di atto di sottomissione/atto aggiuntivo;
2. proposte di determinazione relative al perfezionamento di accordi bonari o transattivi di cui agli articoli 239 e 240 D.Lgs. n. 163 del2006;
3. proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.
Si tratta di vincoli molto seri; la scelta della tipologia degli atti dovrebbe far riflettere anche altri amministratori in merito a quali sono i provvedimenti ritenuti più a rischio, inserendoli nel Piano triennale anticorruzione (ove non ci fossero già).
Il testo integrale delle Linee guida lo trovate qui:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2015/linee_guida_giubileo.pdf

martedì 8 settembre 2015

PUBBLICATA LA LEGGE PER L'AGRICOLTURA SOCIALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre è stata pubblicata la legge n. 141 del 18 agosto scorso con cui il Parlamento ha finalmente approvato le norme sull'agricoltura sociale. Si tratta di un grandissimo passo avanti fortemente sostenuto da alcune persone che da tempo hanno visto in questa attività una funzione sociale molto importante specialmente  quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Molte terre degli enti pubblici abbandonate potrebbero essere destinate, senza costi a questo scopo.  La legge prevede al 2° comma dell'art. 6 che i comuni definiscano modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

SABAUDIA E IL VERDE PUBBLICO


Da qualche tempo assistiamo, per dichiarati motivi di sicurezza, all'abbattimento di moltissimi alberi (in genere pini) all'interno dei parchi urbani di Sabaudia. Questo si aggiunge alla perdita gravissima delle molte palme  che ornavano le piazze (Piazza Roma) e molti viali della città. Il problema è che dopo essere abbattuti questi alberi non vengono sostituiti. Una città che all'epoca della fondazione fu definita la città giardino perché grazie ai progettisti era immersa nel verde non può pensare di gestire questo importante aspetto del paesaggio urbano senza avere degli indicatori che consentano di monitorare lo stato di evoluzione del sistema. Rammento che ora esiste la L. 10/2013 che stabilisce norme molto chiare e precise responsabilità. Tra tanti Comuni italiani il Comune di Reggio Emilia ha provato a fissare alcuni indicatori che ho provato a  riportare qui, con alcuni adattamenti, sperando che qualche amministratore possa decidersi a prendere in esame la questione prima che la città rimanga senza più verde pubblico.
- estensione verde urbano: previsione da Piano Regolatore Generale (PRG)
- mq verde urbano: previsione da PRG per abitante
- anno di ultima revisione del PRG
Estensione verde pubblico: stato di fatto
- n. nuovi parchi gioco o giardini attrezzati per bambini realizzati ogni anno
- realizzazione del censimento del verde urbano
- esistenza piano del verde urbano
- acquisizione annuale di ulteriore verde urbano
- mq di verde pubblico (in prevalenza parchi) con manutenzione attraverso contratti di autogestione
- n. contratti all’anno per la manutenzione del verde pubblico attraverso sponsorizzazioni di aree verdi di arredo e ambientazione stradale
- personale comunale addetto al verde urbano in organico a fine anno
- fabbisogno teorico di personale addetto alla gestione del verde pubblico
- gestione della pulizia del verde: diretta o in appalto
- gestione della manutenzione ordinaria del verde: diretta o in appalto
- gestione della manutenzione straordinaria del verde: diretta o in appalto
- % di popolazione che risiede entro 300 m dalle aree verdi ad uso ricreativo accessibili al pubblico gratuitamente
- approvazione del regolamento del verde privato - estensione aree private fruibili ad uso ricreativo (agricole, parchi) accessibili al pubblico gratuitamente
• estensione sistemi naturali e seminaturali
• estensione aree di valore naturalistico vincolate dal PRG
• qualità biologica delle acque superficiali
- n. utenti Parco nazionale
• grado di soddisfazione della cittadinanza sulla qualità dell’ambiente naturale

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI COMUNI

E' incredibile quanta poca attenzione alla manutenzione ordinaria venga fatta nei nostri comuni, però poi quando oramai i guasti sono evidenti e l'opera non è più in grado di svolgere appieno il fine per cui era stata costruita, si trovano i soldi per la manutenzione straordinaria, così viene fatto un progetto, viene nominato il responsabile della sicurezza, ecc. così i costi lievitano....Molto spesso non vengono previste somme a sufficienza in bilancio e su questo l'opposizione dovrebbe intervenire. Per la mia esperienza lavorativa ho motivo di ritenere che la situazione sia peggiorata negli ultimi decenni e questo secondo me è avvenuto a causa delle norme (L. 109/94 ed oggi D.lgs 163/2006, artt. 91 e segg.), in base ai quali viene riconosciuto ai dirigenti competenti una serie di corrispettivi e incentivi per la progettazione, sicurezza, ecc., non solo di nuove opere, ma anche per gli interventi di manutenzione straordinaria (mentre naturalmente per quella ordinaria non è previsto nulla, dato che il personale già percepisce lo stipendio); in questo modo la manutenzione ordinaria non viene fatta e si lascia passare il tempo così con il progressivo degrado diviene indispensabile un intervento di manutenzione straordinaria; questo strumento viene spesso esteso in maniera interessata anche a lavori che non rientrerebbero in questa fattispecie.
La giustizia contabile (Sez. Umbria, n. 87/2008) ha ritenuto che “la nozione di “manutenzione straordinaria”, ex lettere a) e b) dell'art. 3, comma 18, della l, n.350/2003, sostanzialmente …finisce per corrispondere ai “miglioramenti di rilievo che superano di gran lunga quelli richiesti per conservare in buono stato i beni”, un concetto che potrebbe essere definito meglio a livello normativo. Come si vede la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria è molto sottile, ma importante, così oggi ho scritto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti per sollecitare un intervento chiarificatore per garantire la manutenzione ordinaria e per contenere i costi....

lunedì 7 settembre 2015

IL SABAUDIA: LIVELLO QUALITATIVO DELLA PRESTAZIONE GLOBALE

Il sito Open Civitas è un sito gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla SOSE spa (società interamente in mano pubblica) che permette a cittadini e amministratori di: conoscere i dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard, confrontare le prestazioni degli enti e valutare le scelte gestionali. Interrogato sul Comune di Sabaudia fornisce valore non certo esaltante per la qualità della prestazione globale del Comune:  solo 2.40/100, anche se qualche Settore (come la Polizia Locale) ha valori migliori. Ci si augura che i dati migliorino.

IL SINDACO E' TENUTO A CONTROLLARE LE PARTECIPATE

La Sezione di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti con sentenza n. 3472015 ha ritenuto responsabile il Sindaco di un Comune in via sussidiaria rispetto agli amministratori di una società partecipata in quanto socio di maggioranza (al 95%) della società, per omesso perdurante controllo della gestione di un contributo comunitario erogato in favore della società partecipata. Stante la partecipazione maggioritaria del Comune, il Sindaco rappresentava, quindi, la totalità dell’Assemblea alla quale la legge riserva,  tra l’altro, l’approvazione dei bilanci. Egli, pertanto, essendo tenuto in detta veste all’approvazione dei bilanci stessi era direttamente a conoscenza di tutta l’attività sociale e segnatamente della situazione di inadempimento in cui versava la Società. Il Consiglio comunale, in assenza di un’apposita convocazione, non poteva effettuare alcuna valutazione sull’attività svolta dalla Società, sugli adempimenti cui la Società era tenuta in base alla Convenzione e segnatamente sull’adempimento dell’obbligo di trasferire i contributi alla società interessata.