martedì 6 marzo 2018

MOGLI, BUOI E CANDIDATI DEI PAESI TUOI

Ancora una volta una legge elettorale iniqua ha consentito la candidatura di molte persone in collegi diversi da quello della città di residenza.
Gli elettori le maggioranza dei casi non hanno avuto scelta e così in Parlamento siederanno soggetti che nulla hanno a che fare con il territorio che sono chiamati a rappresentare.
Il tutto pur di riuscire a fare eleggere candidati che altrimenti non sarebbero riusciti ad essere eletti.
I casi sono sotto gli occhi di tutti: dalle Alpi (Trentino Alto Adige) alla Sicilia.
E' difficile immaginare come potrà avvenire il rapporto tra questi personaggi e i loro elettori, forse in videoconferenza ?
Sarebbe auspicabile che la nuova legislatura ponga mano a questo fenomeno, che riguarda anche le regioni (vedasi il caso Parisi) e i Comuni dove vengono candidati a Sindaco soggetti che non hanno alcun rapporto con le persone e il territorio (gli esempi sono numerosi).
Ma sarebbe anche ora che gli elettori punissero nell'urna questi politici di ventura che senza rispetto alcuno per il popolo si candidano dove più gli aggrada.

lunedì 5 marzo 2018

UNA RECENTISSIMA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA NECESSITA' DEL PUBBLICO CONCORSO ANCHE PER IL TRASFERIMENTO DA UNA SOCIETA' IN HOUSE ALL'ENTE PUBBLICO

La Corte Costituzionale con  sentenza n. 4072018 ha esaminato il ricorso del Governo contro la legge della regione Sardegna con cui veniva stabilito il passaggio automatico di alcune unità di personale da una società in house dalla regione alla regione stessa.
Al riguardo la Corte ha ricordato che in relazione al principio del concorso (art. 97, quarto comma, Cost.) ha ripetutamente affermato che la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità. 
La necessità del concorso pubblico è stata ribadita con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico all’amministrazione pubblica di personale di società in house, ovvero di società o associazioni private; è stato altresì specificato che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione stessa o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006). 
Sulla base di tali principi, l’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007 – che stabilisce il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti pubblici, senza il previo esperimento di un concorso pubblico e senza indicare le ragioni giustificatrici della deroga – risulta lesivo dell’art. 97, quarto comma, Cost. La disposizione censurata consente infatti l’accesso dei dipendenti di due società private nei ruoli regionali, senza alcuna forma di selezione, neppure a concorsualità “attenuata”, e senza stabilire alcuna condizione in ordine alle modalità di assunzione di tali dipendenti. D’altra parte, la deroga al principio del concorso non risulta giustificata dalla necessità di far fronte a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. 
La Corte ha ribadito che «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). La disposizione censurata non fornisce indicazioni circa le condizioni di ammissibilità della deroga al principio del concorso pubblico. In base ad essa è irrilevante il modo in cui il personale delle due società private è stato reclutato, né vengono richieste specifiche modalità di inserimento nell’Agenzia regionale. Non è previsto alcun meccanismo di verifica dell’attività professionale svolta in precedenza, né sono stabiliti limiti percentuali all’assunzione in assenza di concorso (sentenze n. 167 del 2013, n. 51 del 2012, n. 108 del 2011 e n. 225 del 2010). 
Infine la Core ha ritenuto che non sia ravvisabile neppure il contesto di carattere eccezionale, o addirittura emergenziale, dedotto dalla difesa regionale, tenuto conto tra l’altro del distacco temporale tra l’epoca in cui sarebbero sorte le esigenze di dotazione di personale e quella dell’effettivo passaggio dei lavoratori nei ruoli regionali.  
La violazione della regola generale del concorso di cui all’art. 97 Cost. determina, altresì, il contrasto con gli altri parametri costituzionali evocati dal rimettente. In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., è il concorso a consentire, infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza (sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015).

domenica 4 marzo 2018

LA TUTELA DEL IL PAESAGGIO URBANO: TROPPO SPESSO DIMENTICATA DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI


SIRONI
Paesaggio urbano 1940
L’aumento della popolazione delle città a causa dell’inurbamento iniziato con l’era industriale ha modificato notevolmente l’aspetto delle nostre città. 
A fianco dei lati positivi ce ne sono molti negativi dovuti al sovraffollamento, all’inquinamento e, conseguentemente alle malattie. 
Molto importante è il D.lgs n.63/2008 che ha introdotto la novità, fortissima e sostanziale, del paesaggio inteso come l’insieme di tutto il territorio, non più solo dei paesaggi d’eccellenza, ma anche i paesaggi urbani del quotidiano e quelli degradati. 
Tutto il territorio è quindi riconosciuto quale risorsa essenziale e bene comune della collettività. 
A sua volta l’UNESCO ha affrontato il problema della difesa del paesaggio storico urbano inteso come risultato di una stratificazione storica di valori e caratteri culturali e naturali che vanno al di là della nozione di “centro storico” o “ensamble” sino a includere il più ampio contesto urbano e la sua posizione (setting) geografica. 
Gli amministratori locali da una parte sono pressati dalla necessità di offrire abitazioni alla massa di persone che scelgono di trasferirsi in città e dall'altra dal desiderio di proteggere il paesaggio urbano che rischia di essere stravolto da palazzoni anonimi in quartieri dormitorio se non da mostri come le vele di Scampia a Napoli o  il famoso edificio di Corviale a Roma.
Negli ultimi sessanta anni ha prevalso la spinta del cemento, lo skyline di molte città è stato stravolto. Ora è tempo di affrontare la materia in maniera pluridisciplinare rispettando il paesaggio e con esso anche le persone.


sabato 3 marzo 2018

LA SPESA PRO CAPITE SOSTENUTA DAL COMUNE DI SABAUDIA NEL 2015 PER ALCUNE FUNZIONI A CONFRONTO CON L'ANALOGA SPESA MEDIA ELABORATA DALL'ISTAT

Da alcuni anni l'ISTAT rileva tutti i dati del rendiconto dei Comuni e pubblicata i dati medi per ciascuna funzione permettendo così di fare un confronto tra quelli del proprio Comune e la media nazionale.
Si tratta di un aiuto importante per tanti amministratori perché gli consente di verificare l'andamento della spesa.
La questione poi oggi è divenuta più importante a seguito della definizione dei fabbisogni standard da parte del MEF.
I dati possono interessare anche i cittadini, sempre più attenti a queste cose.
Naturalmente, data la complessità l'ISTAT impiega un poco di tempo a raccogliere tutti i dati e a renderli disponibili dopo averli validati per cui solo di recente sono stati pubblicati i dati relativi ai consuntivi dell'esercizio 2015.
Ho provato così a confrontare il costo pro capite medio per alcune funzioni del Comune di Sabaudia con quelle elaborate dall'ISTAT per l'anno 2015.
Le diversità sono numerose.
Il alcuni casi (spese generali, rifiuti solidi urbani e ambiente) la spesa sostenuta dal Comune di Sabaudia è di molto superiore alla madia nazionale (e questo dovrebbe essere motivo di approfondimento), mentre in altri casi è molto inferiore.
Il fatto che la spesa appaia inferiore può derivare dal fatto che ci sia un'offerta inferiore rispetto alla media nazionale (servizi sociali, istruzione ecc.) o dal fatto che sulla media nazionale pesino le città metropolitane e altri capoluoghi di provincia che spendono molto per quel servizio (es.trasporto pubblico).
Si tratta comunque di una rilevazione  che mi auguro possa interessare a qualche cultore della materia. 

UN ESEMPIO DA IMITARE

Molti amministratori comunali farebbero bene a copiare da altri più bravi come si amministra.
Dal bilancio di un comune di poco più di ventimila abitanti del nord Italia, che ha avuto la fortuna di aver avuto nel passato come Sindaco un grande e famoso manager privato, ho estratto i dati pubblicati con molta evidenza sul loro sito in maniera semplificata e ho provato a fare un grafico a torta.
Nel copiare i dati la mia attenzione è stata attirata da alcune voci tutte regolarmente azzerate che sono quelle relative ai prestiti, e alle anticipazioni del tesoriere.
Ma molto importante è la quota delle entrate tributarie che è oltre il 50%.
Si vede la saggezza del buon padre di famiglia.
Dai dati disponibili online grazie al SoSe è possibile vedere che anche i servizi pubblici sono giudicati di qualità superiore alla media. 
Mi rattrista leggere di ex amministratori che hanno lasciato debiti da pagare per trenta anni. 

RIFINANZIARE IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE : E' UNO DEI COMPITI CHE ATTENDE IL NUOVO GOVERNO

Tra breve l'Italia avrà un un nuovo Governo che, tra i tanti problemi, dovrà affrontare quello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. 
Alla fine di dicembre dell'anno scorso il CREA sanità del Dipartimento di economia e finanza dell'Università di Tor Vergata ha presentato a roma il proprio XIII rapporto intitolato "Il cambiamento della sanità in Italia fra transizione e deriva del sistema".
Come si legge nel capitolo III "Il risanamento finanziario che si è realizzato negli ultimi anni, è costato il netto distacco della quota di finanziamento pubblico della Sanità dal livello dei Paesi dell’Europa occidentale (EU-OCC che convenzionalmente nel Rapporto individuiamo con il nucleo storico della comunità europea), e un progressivo avvicinamento alle quote tipiche dei Paesi “nuovi” entranti, dell’Europa orientale (EU-OR)".
La quota di finanziamento pubblico della Sanità in Italia, è ormai decisamente più vicina ai livelli EU-OR che a quelli EU-OCC: infatti, è pari al 75,0% della spesa sanitaria corrente in Italia, contro il 78,8% di EU-OCC e il 72,3% di EU-OR. 
Il prof. Spandonaro che ha curato il rapporto con alcuni suoi collaboratori  ricorda  che la prima ragione dell’intervento pubblico in Sanità rimane l’equità, che è condizione necessaria per garantire l’Universalismo, qualora lo si declini, correttamente, in termini di pari opportunità di accesso all'assistenza, ovvero di garanzia di poter accedere indipendentemente dalle proprie condizioni economiche individuali.
"Garantire alle fasce più deboli l’accesso ai servizi sanitari, deve rimanere l’essenza del principio di
tutela costituzionale della Salute, e quindi dell’Universalismo: la sua effettiva implementazione correla (a meno di Società ricchissime dove nessuno, o pochi, hanno limiti economici di accesso ai servizi) con il passaggio da un sistema basato sulla spesa privata individuale (cosiddetta Out of Pocket - OOP), ad uno basato sulla spesa pubblica".
Sempre nel Rapporto leggiamo che "Di fronte, e malgrado, alla crisi, la quota di copertura dei sistemi sanitari pubblici, in media, non è arretrata, né nell’EU-OCC, né in EU-OR, svolgendo la loro funzione di protezione sociale: fa eccezione l’Italia dove, ormai da alcuni anni si assiste ad una inversione di tendenza, ovvero ad un arretramento della quota pubblica ed ad una conseguente crescita della quota di spesa, che ha raggiunto il 25% del totale: un valore, ad oggi, decisamente superiore a quello medio EU".

SANITA' UNA GRANDE NOVITA' IGNORATA DA MOLTI....

Finita l'epoca dell'amministrazione autoreferente oramai grazie anche alla trasparenza i cittadini possono (e devono) vedere e controllare cosa succede negli enti che gestiscono i servizi pubblici.
Purtroppo, nonostante sia passato già quasi un anno molti ancora non sanno che grazie alle modifiche apportate lo scorso anno al famoso decreto Brunetta (D.lgs 150/2009)  con il D.lgs 74/2017 le cose sono molto cambiate.
Questo vale naturalmente anche per la sanità.
Quante volte abbiamo visto negati i Livelli essenziali di Assistenza o le Liste di attesa?
I cittadini sia singoli, che in forma associata, possono partecipare al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo Indipendente di Valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo. 
In questo modo il dirigente che non compie il proprio dovere viene sanzionato con una riduzione totale o parziale del premio di risultato.
La ASL deve adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti sul conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei cittadini. 
I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito web.

venerdì 2 marzo 2018

LA CASSAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

La rivista giuridica online www.rivistadga.it (N.1/2018) pubblica un articolo del giudice Gianfranco Amendola da anni attento cultore dei temi ambientali a commento della sentenza della Cassazione Sez. III Penale del 6 giugno 2017, n. 27958.
Molto interessante, tra le motivazioni della sentenza la considerazione che il principio espresso dall’art. 127 d.lgs. n. 152 del 2006 - secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs. n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti - va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione e che l’attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell’esclusiva competenza del legislatore statale [art. 117, lett. s) Cost.].
Pertanto secondo quanto argomentato dalla Cassazione secondo quanto disposto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi ammessi per l’uso agricolo possono essere suddivisi in tre tipologie: 
1) civili (sempre ammessi), 
2) urbani (ammessi solo se le caratteristiche sono sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi civili)  
3) da altri insediamenti (ammessi solo se assimilabili a quelli civili). 
Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi «non assimilabili», sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall’art. 2 del decreto n. 99 del 1992, sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all’agricoltura. 
Quest’ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 278 che il decreto legislativo de quo ha recepito.
L'autore rammenta che nel diritto ambientale occorre sempre far riferimento  al principio di precauzione, sancito sia a livello comunitario che nazionale il quale, impone di scegliere l’alternativa della cautela ai fini della tutela della salute umana.
Qui trovate l' ARTICOLO 

LA RICETTA DELLA FONDAZIONE GIMBE PER SALVARE IL SSN

La Fondazione GIMBE ha tenuto oggi 2 marzo la sua XIII conferenza nazionale.
Secondo la Fondazione la XVII legislatura per la sanità è stata caratterizzata da un insolito paradosso. Da un lato, un’intensa attività legislativa e programmatoria ha posto numerose pietre miliari per l’evoluzione del SSN: dal DPCM sui nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) al DM sulla responsabilità professionale, dal decreto sull’obbligo vaccinale all’albo nazionale per i direttori generali, dal patto per la sanità digitale ai fondi per i farmaci innovativi, dal piano nazionale della cronicità a quelli della prevenzione e della prevenzione vaccinale, dal DM 70 al decreto sui piani di rientro degli ospedali, dal biotestamento al DDL Lorenzin che regolamenta ordini professionali e sperimentazioni cliniche. 
D’altro canto, la legislatura è trascorsa sotto il segno di un imponente definanziamento che, oltre a determinare la progressiva retrocessione rispetto ad altri paesi Europei, sta minando seriamente l’erogazione dei LEA, mettendo in luce il drammatico scollamento tra esigenze di finanza pubblica e programmazione sanitaria. Infine, dopo la bocciatura del referendum costituzionale, nessun passo in avanti è stato fatto per migliorare la governance di 21 differenti sistemi sanitari, anzi si sono moltiplicate le richieste di maggiore autonomia da parte delle Regioni.
I problemi del SSN sono sotto gli occhi di tutti con l'aumento della durata della vita, l'incremento dell'età media della popolazione, la diffusione di stili di vita poco sani. un ambiente sempre più degradato ecc.
Nel corso della conferenza si è fatto il punto sul possibile 'piano di salvataggio' per il Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo quanto riferito dal sito www.regioni.it le stime della Fondazione GIMBE nel 2025 serviranno almeno 210 miliardi di euro per mantenere la qualità pubblica dei servizi offerti in sanità. E’ stata calcolata una spesa pro-capite di 3.500 euro, indicando questa come una stima prudente in quanto al di sotto della media OCSE del 2013.
Sono stati posti in evidenza i diversi problemi che affliggono ancora la sanità: dall definanziamento alle diseguaglianze territoriali, dalla mobilità territoriale alla spesa privata, dai ticket alle addizionali regionali.
Ecco i 12 punti del "piano di salvataggio" proposto dalla Fondazione GIMBE:
1. Salute al centro di tutte le decisioni politiche non solo sanitarie, ma anche industriali, ambientali, sociali, economiche e fiscali;
2. Certezze sulle risorse per la sanità: stop alle periodiche revisioni al ribasso e rilancio del finanziamento pubblico;
3. Maggiori capacita' di indirizzo e verifica dello Stato sulle Regioni nel pieno rispetto delle loro autonomie;
4. Costruire un servizio socio-sanitario nazionale, perchè i bisogni sociali sono strettamente correlati a quelli sanitari;
5. Ridisegnare il perimetro dei LEA secondo evidenze scientifiche e princi'pi di costo-efficacia e rivalutare la detraibilita' delle spese mediche secondo gli stessi criteri;
6. Eliminare il superticket e definire criteri nazionali di compartecipazione alla spesa sanitaria equi e omogenei;
7. Piano nazionale contro gli sprechi in sanita' per recuperare almeno 1 dei 2 euro sprecati ogni 10 spesi;
8. Riordino legislativo della sanita' integrativa per evitare derive consumistiche e di privatizzazione;
9. Sana integrazione pubblico-privato e libera professione regolamentata secondo i reali bisogni di salute delle persone
10. Rilanciare le politiche per il personale e programmare adeguatamente il fabbisogno di medici, specialisti e altri professionisti sanitari;
11. Finanziare ricerca clinica e organizzativa: almeno l'1% del fondo sanitario nazionale per rispondere a quesiti rilevanti per il SSN;
12. Programma nazionale d'informazione scientifica a cittadini e pazienti per debellare le fake-news, ridurre il consumismo sanitario e promuovere decisioni realmente informate.

giovedì 1 marzo 2018

UNA INTERESSANTE SENTENZA IN TEMA DI MANSIONI SUPERIORI

A seguito di una lunga vicenda iniziata nel 2004 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di due biologhe riconoscendo loro il diritto a percepire il trattamento economico spettante per le mansioni dirigenziali svolte.
La sentenza la trovate qui:

UN PROVVEDIMENTO IMPORTANTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL LAZIO

Alcuni anni fa avevo avanzato una proposta per la valorizzazione delle botteghe storiche come già fatto in molte regioni.
Finalmente anche la Regione Lazio ha approvato i requisiti per l’individuazione e il riconoscimento di locali, botteghe e attività storiche, ai fini dell’attivazione di una sezione speciale del fondo rotativo – del valore di due milioni di euro – per il piccolo credito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. I destinatari delle misure di sostegno sono locali e botteghe storiche, botteghe d’arte e attività storiche (attività commerciali, di somministrazione, artigianato o miste compresi i mercati, i cinema, i teatri le librerie e le cartolibrerie) che siano ubicati nel territorio regionale e la cui attività sia documentabile con continuità da almeno cinquant’anni.
In particolare per quanto riguarda i locali e le botteghe storiche, questi devono essere collocati in immobili di particolare valore storico-artistico e architettonico, attestato attraverso la produzione della dichiarazione di interesse culturale, in cui sia regolarmente svolta, in modo documentabile, continuativamente da almeno 50 anni, una medesima attività commerciale, artigianale, di pubblico esercizio.
Per quanto riguarda le botteghe d’arte al loro interno deve essersi regolarmente svolta, in modo documentabile, continuativamente da almeno 50 anni, un’attività di lavorazione manuale, non seriale, di creazione e produzione di opere di artigianato artistico, anche mediante l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, ad opera del medesimo soggetto, dei suoi discendenti, eredi o aventi causa.
Per le attività storiche, invece, queste devono essere svolte, in modo documentabile, continuativamente sempre da almeno 50 anni, negli stessi locali, dal medesimo soggetto, dai suoi discendenti, eredi o aventi causa senza alcuna variazione di tipologia merceologica o di somministrazione; in caso di società la continuità in capo al medesimo soggetto, discendenti, eredi o aventi causa è verificata con riferimento ai soci illimitatamente responsabili per le società di persone e ai soci di maggioranza per le società di capitali.

UNA SENTENZA DEL TAR TOSCANA RICORDA I REQUISITI DELL'ERP

L'art. 1 della L. n. 560/1993 ricomprende, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, tutti gli immobili acquisiti, realizzati o recuperati, "a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali …".
L'art. 2 della L.R.Toscana 96/96, vigente prima dell'entrata in vigore della L. reg. 5/2014, prevedeva che per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dovessero intendersi quelli "in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti Pubblici Territoriali, nonché dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia Residenziale Pubblica". Pertanto dal combinato disposto delle norme richiamate si ricava che i presupposti affinché un immobile possa essere ascritto nella categoria" ERP", sono individuabili, nell'effettiva spendita di fondi pubblici per l'acquisto o il recupero degli stessi immobili e, nel contempo, nell'esistenza di un'effettiva destinazione degli stessi al perseguimento di una finalità sociale propria dell'edilizia residenziale pubblica.