giovedì 1 marzo 2018

UNA SENTENZA DEL TAR TOSCANA RICORDA I REQUISITI DELL'ERP

L'art. 1 della L. n. 560/1993 ricomprende, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, tutti gli immobili acquisiti, realizzati o recuperati, "a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali …".
L'art. 2 della L.R.Toscana 96/96, vigente prima dell'entrata in vigore della L. reg. 5/2014, prevedeva che per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dovessero intendersi quelli "in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti Pubblici Territoriali, nonché dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia Residenziale Pubblica". Pertanto dal combinato disposto delle norme richiamate si ricava che i presupposti affinché un immobile possa essere ascritto nella categoria" ERP", sono individuabili, nell'effettiva spendita di fondi pubblici per l'acquisto o il recupero degli stessi immobili e, nel contempo, nell'esistenza di un'effettiva destinazione degli stessi al perseguimento di una finalità sociale propria dell'edilizia residenziale pubblica.

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