Con la deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2018, la Corte dei conti, Sezione Emilia Romagna fornisce ha affrontato in maniera completa il problema degli incarichi di patrocinio legale da parte degli enti locali.
Molte le criticità rilevate nella gestione dell'affidamento degli incarichi rilevate a carico di una PA:
1) Mancato inserimento degli incarichi di patrocinio e di consulenza legale in un atto di programmazione;
2) Ricorso all'affidamento diretto
3) Mancanza di uno specifico disciplinare che regola l’affidamento degli incarichi legali
4) Omessa formalizzazione dell’accertamento sull'impossibilità di svolgere il patrocinio all'interno dell’Ente
5) Mancata tutela dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza ex art.4 del d.lgs. n.50/2016
In sostanza il collegio ha ritenuto che a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti anche ogni singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi.
In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall’art.4 del citato decreto legislativo, l’affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.
L’applicazione anche al singolo patrocinio della disciplina dei principi summenzionati, conferma l’orientamento consolidato della Corte in merito all’impossibilità di considerare la scelta dell’avvocato esterno all’ente come connotata da carattere fiduciario.
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