All'Albo pretorio del Comune di Sabaudia è stata pubblicata solo oggi 26 marzo la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23 febbraio scorso avente per oggetto: "TARI : tassa sui rifiuti anno 2018. Approvazione piano economico e relative tariffe" con il quale viene stimato il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in € 3.769.968,32.
Conseguentemente è stato adottato il piano tariffario per le utenze domestiche e per le attività produttive.
Secondo il Collegio dei revisori la tariffa è stata determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti e nella determinazione dei costi si è tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.
Sempre secondo il Collegio la modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla bse del criterio medio ordinario ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Com'è noto, l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
Conseguentemente è stato adottato il piano tariffario per le utenze domestiche e per le attività produttive.
Sempre secondo il Collegio la modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla bse del criterio medio ordinario ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Com'è noto, l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
L’operatività della norma a partire dal corrente anno aveva fatto emergere l’urgenza di mettere a disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento per la valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) o nella delibera ad esso collegata.
Pertanto proprio nell'intento di approfondire la materia il Ministero dell'economia e delle finanze sin dall'8 febbraio scorso ha pubblicato le Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13: "Si deve premettere che la tassa sui rifiuti (TARI) a norma dell’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; per cui il comma 654 prevede che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Sulla base di tali principi il consiglio comunale ha deliberato, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario che, a norma del comma 683, deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti e deve essere approvato dal consiglio comunale stesso o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
A decorrere dall’anno in corso, il comma 653 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento.
Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.
Il comma 653, come osservano le Linee guida, “richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”.
Il MEF sottolinea come le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 siano quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017.
Al riguardo anche l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) in data 16 febbraio 2018 ha pubblicato un interessantissimo documento sui "Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013).
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