giovedì 8 marzo 2018

LE AUTORITA' DI BACINO

Con DM 25 ottobre 2016 il Ministro dell’ambiente del territorio e del mare, in attuazione dell’articolo 63, comma 3, del codice ambientale, decreto legislativo numero 152 del 2006, come modificato dalla legge numero 221 del 2015 ha istituito le Autorità di bacino.
L'art. 51, commi 2 e 4, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha infatti modificato il testo dell’articolo 63 del codice dell’ambiente che già nella previgente versione, in attuazione delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE, prevedeva l’istituzione delle autorità di distretto idrografico. L’art. 63 del codice dell’ambiente, nella versione vigente, in vigore dal 2 febbraio 2016, prevede, al comma 1, che in ciascun distretto idrografico è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico. 
Al successivo comma 2 dispone che, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del codice ambientale, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale che esercita i compiti e le funzioni previsti nello stesso articolo 63; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le relative competenze delle regioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali. La legge, quindi, distingue tra i distretti 
Contro il decreto hanno fatto ricorso alcune regioni.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con la sentenza 2167/2018, ha sancito la legittimità del percorso intrapreso dal Ministero dell’Ambiente per dare avvio alle nuove Autorità di bacino distrettuali.
In particolare da quanto si legge nel comunicato del Ministero dalla sentenza emerge in modo chiaro:
  1. la competenza statale nel definire l’ordinamento delle Autorità di bacino distrettuali;
  2. la legittimità delle funzioni transitoriamente attribuite ai segretari generali delle precedenti Autorità nazionali, sia la delega di firma nei confronti dei dirigenti delle strutture soppresse
  3. la non sussistenza di illegittime invasioni di competenze organizzative regionali.
Così la riforma può adesso proseguire il suo percorso di attuazione con la massima celerità per garantire in tempi rapidi la piena operatività dei nuovi enti.

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