L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO con la circolare n. 7/2018 affronta il problema di quello che secondo alcuni potrebbe essere definito "nuovo caporalato".
L'Ispettorato nazionale ha ricevuto segnalazioni in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che non lasciano dubbi in ordine alla violazione della disciplina di riferimento. ln particolare negli annunci in questione si promuove l’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, evidenziando i “forti vantaggi” di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, tra i quali : - mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa; - “l'utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale”; - la “assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati”; - il “lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni”; - la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione.
Purtroppo sembrerebbe che anche enti pubblici con la scusa del blocco delle assunzioni utilizino questo vero e proprio stratagemma.
Al fine di contrastare tali fenomeni l'INL ha riepilogato le disposizioni vigenti in
materia, chiarendo sin da subito che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un
pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra
imprese.
Il contratto di rete è disciplinato dall’ art. 3, comma 4 ter, del D.L. n. 5/2009, ai sensi del quale “con il
contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie
imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Sotto il profilo soggettivo, il contratto in esame può essere stipulato esclusivamente tra due o più
imprese e di conseguenza non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai
sensi dell’art. 2082 c.c. (ad es. professionisti e associazioni).
In relazione all’oggetto del contratto, invece, il Legislatore si limita a stabilire che lo stesso può
riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all’esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di “una o più
attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Il comma 4 ter inserito all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, chiarisce che “qualora il distacco di
personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai
sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme
in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è
ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Va quindi rilevato che, a differenza di quanto previsto al primo comma del medesimo art. 30 – in forza
del quale, per la legittimità dell’utilizzo di tale istituto, è necessario riscontrare l’interesse e la temporaneità del
distacco – in tale contesto l’interesse del distaccante consegue “automaticamente” alla costituzione di una rete
tra imprese.
Il contratto, inoltre, può prevedere specifiche clausole volte a disciplinare la “codatorialità” dei
dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa.
Tuttavia, affinché tali effetti – l’automaticità dell’interesse al distacco, da una parte, e la messa a “fattor
comune” dei dipendenti attraverso la codatorialità – si producano nei confronti dei terzi, ivi compresi i
lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contrattodi rete (v. art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009).
Pertanto l'INL ha invitato il personale ispettivo a verificare, innanzitutto, l’esistenza di un contratto di rete
tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto
nel registro delle imprese (cfr. ML circ. n. 35/2013).
Nel caso in cui il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei
lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto, così come deve
risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor comune” al fine di
collaborare agli obiettivi comuni.
Va peraltro precisato che detti lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante
l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di
lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) da una delle
imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.
Va poi evidenziato che la codatorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco,
ivi comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato di cui ai commi 2 e 3 del citato
art. 30. Per tale motivo, deve ritenersi che anche il richiamo alla disciplina del distacco contenuto nell’art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 opera nell’ambito dei contratti di rete, tanto per il lavoratore distaccato quanto
per il lavoratore in regime di codatorialità.
In altri termini, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al
distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo
applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione. Ciò evidentemente anche nell’eventualità in cui il
datore di lavoro sia una società cooperativa.
Al riguardo, va considerato che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo
espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.
Ciò in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato
dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui
all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; principio peraltro recentemente esteso dalla Corte Costituzionale,
sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, anche a fattispecie diverse da quelle dell’appalto al fine dichiarato di
“evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e
utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto
commerciale”.
A tal fine, si rammenta che assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino
dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività
comparativa di settore secondo quanto previsto dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989. Sotto tale aspetto si
richiamano le indicazioni operative già fornite in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione
del c.d. contratto leader.
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