venerdì 2 marzo 2018

LA CASSAZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

La rivista giuridica online www.rivistadga.it (N.1/2018) pubblica un articolo del giudice Gianfranco Amendola da anni attento cultore dei temi ambientali a commento della sentenza della Cassazione Sez. III Penale del 6 giugno 2017, n. 27958.
Molto interessante, tra le motivazioni della sentenza la considerazione che il principio espresso dall’art. 127 d.lgs. n. 152 del 2006 - secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs. n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti - va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione e che l’attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell’esclusiva competenza del legislatore statale [art. 117, lett. s) Cost.].
Pertanto secondo quanto argomentato dalla Cassazione secondo quanto disposto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi ammessi per l’uso agricolo possono essere suddivisi in tre tipologie: 
1) civili (sempre ammessi), 
2) urbani (ammessi solo se le caratteristiche sono sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi civili)  
3) da altri insediamenti (ammessi solo se assimilabili a quelli civili). 
Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi «non assimilabili», sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall’art. 2 del decreto n. 99 del 1992, sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all’agricoltura. 
Quest’ultima esclusione deriva dalla delimitazione contenuta nella direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 278 che il decreto legislativo de quo ha recepito.
L'autore rammenta che nel diritto ambientale occorre sempre far riferimento  al principio di precauzione, sancito sia a livello comunitario che nazionale il quale, impone di scegliere l’alternativa della cautela ai fini della tutela della salute umana.
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