martedì 26 febbraio 2019

POCA TRASPARENZA SU COSA FACCIA L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEI COMUNI


La Relazione annuale sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) d.lgs. 150/2009) è un documento approvato dall'organo di indirizzo politico‐amministrativo e validato dall'Organismo indipendente di valutazione che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato.
Tale documento è adottato dalle amministrazioni entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della performance avviato con il Piano della performance dell’anno precedente. 
In caso di ritardo nell'adozione della Relazione l'amministrazione deve comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.
Il documento dovrebbe anche essere pubblicato sul sito web di ciascun ente, ma cercando nella sezione "Amministrazione trasparente" di molti Comuni e ASL non si trova nulla.
A sua volta l'art. 14 del citato D.lgs 150/2009 al comma 4-bis stabilisce che "Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.
Pertanto sarebbe opportuno che l'OIV si attivasse subito per coinvolgere i cittadini.
Il comma  8 sempre dell'art. 14 de. D.lgs 150/2009 nel testo ora vigente stabilisce inoltre che i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata, come invece purtroppo avviene in alcuni casi.
A ciò si deve aggiungere anche quanto previsto dalla legge 190/2012 che all'art. 1, comma 8-bis 8-bis: "L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. 
Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. 
A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. 
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza".




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