Il 24 maggio la Giunta ha approvato il bilancio dell’esercizio 2011 e
con rara tempestività ha messo in rete alcuni allegati.
Preliminarmente riteniamo
di far presente quanto segue:
- Il Regolamento di contabilità
con il quale viene gestito il bilancio comunale è stato approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27 settembre 1996 ed è quindi è
precedente al decreto legislativo 267/2000,
benché questo problema sia stato
già segnalato in sede di consuntivo
degli anni 2008, 2009 e 2010, il
regolamento ancora non è stato adeguato alla normativa vigente; il mancato
aggiornamento di questo importante regolamento è fonte di ricorrenti
problematiche di ordine gestionale e procedurale acuendo continuamente i
rapporti tra maggioranza ed opposizione;
- Il D.lgs 267/2000 T.U.E.L., nonché il Regolamento di contabilità, comunque
vigente, prevedono che la
proposta di Bilancio di esercizio
sia redatta seguendo criteri di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; manca
una attestazione in tal senso; di fatto molte spese realizzate nell’anno solare
2011 sono state caricate sull’esercizio successivo. E’ mancata totalmente la
pubblicità del bilancio.
Dall’esame degli atti
allegati riteniamo di far presente inoltre quanto segue :
a) L’allegato “B”: la Relazione della Giunta comunale ex art. 151, comma 6 del T.U.E.L.
riporta solamente una relazione tecnico-contabile
con una raccolta di dati, senza far alcun riferimento all’attività svolta, agli obiettivi ed ai risultati raggiunti in termini di quantità e di qualità; un
documento assolutamente insufficiente a consentire al Consiglio e ai cittadini di esaminare e
valutare l’andamento dei vari fenomeni che influenzano lo sviluppo della
città e più in particolare l’efficacia
dell’azione condotta dalla Giunta, sulla base dei risultati ottenuti in
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Non c’è neanche alcun riferimento
relativo ai tempi di realizzazione del
programma di mandato con il quale
la Giunta si è presentata agli
elettori , al fine di consentire agli stessi di
verificare il rispetto degli impegni assunti.
b) L’allegato “H” contenente le spese di rappresentanza
sostenute nell’anno 2011 ai sensi dell’art. 16 comma 26 del DL 138/2011,
convertito in legge con legge 148/2011, appare carente, mancando l’indicazione di
molte spese.
c) L’Allegato “I” che reca i prospetti
riepilogativi è anch’esso in gran parte insufficiente e per la parte
urbanistica sono riferite notizie imprecise;
d) Nel Conto
del Patrimonio , approvato con deliberazione n. 56 del 24 maggio 2012 viene riportata a titolo di
immobilizzazioni materiali la somma di € 51.350.425,47; mancando l’inventario
dei beni mobili ed esistendo solo un elenco dei beni immobili, peraltro
incompleto, privo di valorizzazione;
tale cifra appare meramente indicativa;
tale problema si trasferisce naturalmente sul valore attribuito al Patrimonio
netto: € 14.357.422,34.
Non è stato allegato il Piano della performance 2011 ( artt. 10 ed 11 del D.lgs 150/2009, sulla cui base poi avrebbe dovuto essere definito il PEG ) che avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 gennaio, ma che è stato approvato solamente in data 29 dicembre 2011 con la deliberazione n.161, in merito alla quale
questo gruppo ha ritenuto di dover inviare un esposto alla CIVIT e
all’Ispettorato per la
Funzione Pubblica , sia perché è stato adottato a posteriori,
sia per le gravi carenze del documento che è estremamente carente.
L’art. 196 del D.lgs 267/2000 prevede che “Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi”. Nonostante le vive sollecitazioni di questo Gruppo del PD, non è stato ancora attivato questo servizio, che dovrebbe oggi essere svolto dall’Organismo Indipendente di Valutazione ( OIV , indipendente di nome ma non di fatto in quanto nominato dal Sindaco), il che impedisce qualsivoglia verifica sul raggiungimento degli obiettivi, sui costi, il benchmarking, i processi e gli atti adottati; si tratta di una carenza gravissima che di fatto non consente i controlli interni sull’attività, resi obbligatori per legge, nonché ogni possibilità di una corretta rendicontazione. Non è stato rispettato l’art. 48 del Regolamento di contabilità che prevede che il Controllo di Gestione riferisca per iscritto trimestralmente sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sull’attività gestionale e sulla permanenza di congruità dei programmi e dei piani comunali.
Non è stato allegato il Piano della performance 2011 ( artt. 10 ed 11 del D.lgs 150/2009, sulla cui base poi avrebbe dovuto essere definito il PEG ) che avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 gennaio, ma che è stato approvato solamente in data 29 dicembre 2011 con la deliberazione n.
L’art. 196 del D.lgs 267/2000 prevede che “Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi”. Nonostante le vive sollecitazioni di questo Gruppo del PD, non è stato ancora attivato questo servizio, che dovrebbe oggi essere svolto dall’Organismo Indipendente di Valutazione ( OIV , indipendente di nome ma non di fatto in quanto nominato dal Sindaco), il che impedisce qualsivoglia verifica sul raggiungimento degli obiettivi, sui costi, il benchmarking, i processi e gli atti adottati; si tratta di una carenza gravissima che di fatto non consente i controlli interni sull’attività, resi obbligatori per legge, nonché ogni possibilità di una corretta rendicontazione. Non è stato rispettato l’art. 48 del Regolamento di contabilità che prevede che il Controllo di Gestione riferisca per iscritto trimestralmente sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sull’attività gestionale e sulla permanenza di congruità dei programmi e dei piani comunali.
Manca il Referto
della gestione previsto dagli artt. 198 e 198bis del già
citato D.lgs 267/2000, che avrebbe
dovuto predisporre proprio il Controllo di gestione, che come già
accennato è oggi affidato all’Organismo Indipendente di Valutazione, non è
stato redatto né inviato alla Corte dei Conti, agli amministratori ai fini
della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai
responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari
per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;Manca infine un sistema informatico di Contabilità
analitica e integrata, per cui molti dati vengono inseriti a mano, con discordanze tra i dati
forniti dai Settori e quelli inseriti
nel documento contabile. Questo problema è stato segnalato sin
dall’anno passato anche dal Collegio dei revisori.
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