giovedì 17 maggio 2012

Le procedure indicate dall'AVCP per il conferimento di servizi e lavori alle cooperative sociali


Oggi insieme ad Amedeo Bianchi abbiamo inviato questa lettera al Sindaco:
Più volte questo gruppo è dovuto intervenire in merito alle modalità di applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prevede la possibilità che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in deroga alla normativa di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti), purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Premesso che non esiste una programmazione degli acquisti e una definizione degli appalti riservati ex art. 52 del D.lgs 163/2006, da notizie fornite dal Settore finanza e tributi,  risulta che a cooperative sociali nel corso dell’anno 2011, a fronte di affidamento diretto di lavori e servizi ( senza alcuna procedura aperta),  sono state corrisposte somme pari complessivamente ad €  414.495,8, cifra di gran lunga superiore alla soglia europea.
Al riguardo, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha di recente emanato delle linee guida per l’affidamento di lavori e servizi alle citate cooperative, nelle quali vengono affrontate tutte le problematiche.
In primo luogo viene ricordato come  le cooperative sociali di tipo B, ai fini dell’applicazione della citata L. 381/91, devono possedere almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall’art. 4 della stessa legge.
L’iscrizione all’albo regionale, effettuata sulla base della ricorrenza di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali, è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni, per le cooperative sociali residenti aventi sede in Italia ed i loro consorzi (cfr. parere AVCP n. 40 del 2 aprile 2009).
Per quanto riguarda le modalità di affidamento di dette convenzioni, l’AVCP ricorda quanto evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 9 dicembre 2008, n. 11093) secondo cui non può ammettersi che l’utilizzo dello strumento della convenzione possa consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale: infatti, in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l’individuazione di un soggetto privato a cui affidare lo svolgimento dei servizi per la pubblica amministrazione, occorre, comunque, il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.
I singoli affidamenti in convenzione diretta sono soggetti agli obblighi di comunicazione all’Autorità, così come chiarito con comunicato del Presidente del 27 luglio 2010.
Ovviamente i Settori competenti dovranno verificare il mantenimento dei requisiti di legge dei soggetti utilizzati nel corso di adempimento del contratto.
Ciò posto,  si prega di voler provvedere a far assicurare il rispetto della normativa in materia.

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