Oggi insieme ad Amedeo Bianchi abbiamo inviato questa lettera al Sindaco:
Più volte questo gruppo è dovuto intervenire in merito
alle modalità di applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381, che prevede la possibilità che gli enti pubblici possano
stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate
alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi) in deroga alla normativa di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti), purché detti affidamenti siano di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria.
Premesso
che non esiste una programmazione degli acquisti e una definizione degli
appalti riservati ex art. 52 del D.lgs 163/2006, da notizie fornite dal Settore
finanza e tributi, risulta che a
cooperative sociali nel corso dell’anno 2011, a fronte di affidamento diretto di lavori
e servizi ( senza alcuna procedura aperta), sono state corrisposte somme pari
complessivamente ad € 414.495,8,
cifra di gran lunga superiore alla soglia europea.
Al riguardo, l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ha di recente emanato delle linee guida
per l’affidamento di lavori e servizi alle citate cooperative, nelle quali
vengono affrontate tutte le problematiche.
In primo luogo viene ricordato come le cooperative sociali di tipo B, ai fini
dell’applicazione della citata L. 381/91, devono possedere almeno il 30 per
cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come
prescritto dall’art. 4 della stessa legge.
L’iscrizione all’albo regionale, effettuata sulla base
della ricorrenza di un insieme di elementi concernenti la capacità
professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali, è condizione
necessaria per la stipula delle convenzioni, per le cooperative sociali
residenti aventi sede in Italia ed i loro consorzi (cfr. parere AVCP n. 40 del
2 aprile 2009).
Per quanto riguarda le modalità di affidamento di
dette convenzioni, l’AVCP ricorda quanto evidenziato dalla giurisprudenza
(T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 9 dicembre 2008, n. 11093) secondo cui non
può ammettersi che l’utilizzo dello strumento della convenzione possa
consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale:
infatti, in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l’individuazione di un
soggetto privato a cui affidare lo svolgimento dei servizi per la pubblica
amministrazione, occorre, comunque, il ricorso ad un confronto nel rispetto dei
principi generali della trasparenza e della par condicio.
I singoli affidamenti in convenzione diretta sono
soggetti agli obblighi di comunicazione all’Autorità, così come chiarito con
comunicato del Presidente del 27 luglio 2010.
Ovviamente i Settori competenti dovranno verificare il
mantenimento dei requisiti di legge dei soggetti utilizzati nel corso di
adempimento del contratto.
Ciò posto, si
prega di voler provvedere a far assicurare il rispetto della normativa in
materia.
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