Con la nuova Ordinanza n Z00030 in data 17 aprile il Presiente della regione Lazio, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ha stabilito quanto segue:
1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le seguenti ulteriori misure:
I. Obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie:
a) Soggetti di età ≥ 65 anni. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera a), non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l’impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione che non consentono di garantire il distanziamento sociale.
La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera b), non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato.
II. Introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta.
III. Rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui al precedente punto I lettera a), e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione.
La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.
La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria adotterà inoltre i provvedimenti connessi all’attuazione del presente atto.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio, all’ISS, all’AIFA, all’Unità di crisi di cui al decreto legge 73/2017.
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