Oggi 7 marzo, unitamente al collega Amedeo Bianchi , abbiamo presentato la seguente interrogazione:
PREMESSO
-CHE la Regione Lazio con Legge 13 agosto 2011 n. 14 definito la disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta, modificando la precedente legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale, nonché la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche).
-CHE l’art. 3 della predetta legge attribuisce ai Comuni una serie di adempimenti dal punto di vista urbanistico.
- Che in particolare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune avrebbe dovuto procedere:
a) alla ricognizione delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 4, della l.r. 13/2007 e successive modifiche, per le quali sono già state rilasciate autorizzazioni all’esercizio;
b) all’inserimento negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti delle strutture ricognite di cui alla lettera a) e perimetrate ai sensi del comma 1, le quali mantengono la loro destinazione d’uso;
b) all’inserimento negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti delle strutture ricognite di cui alla lettera a) e perimetrate ai sensi del comma 1, le quali mantengono la loro destinazione d’uso;
c) all’inserimento negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti delle strutture ricognite di cui alla lettera a), non rientranti tra quelle previste dal comma 1, che siano conformi ai vincoli paesaggistici e ambientali, le quali mantengono la loro destinazione d’uso;
d) all’individuazione negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti di aree ove delocalizzare le strutture ricognite di cui alla lettera a), non rientranti tra quelle previste dal comma 1, che risultino non conformi ai vincoli paesaggistici e ambientali o in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici relative a interventi considerati strategici per lo sviluppo del territorio;
d) all’individuazione negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro varianti di aree ove delocalizzare le strutture ricognite di cui alla lettera a), non rientranti tra quelle previste dal comma 1, che risultino non conformi ai vincoli paesaggistici e ambientali o in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici relative a interventi considerati strategici per lo sviluppo del territorio;
e) alla variazione degli strumenti urbanistici vigenti per l’inserimento delle strutture ricognite di cui alla lettera a) che siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici stessi, ma conformi alle norme paesaggistiche, ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro.
CONSIDERATO
CONSIDERATO
- CHE ove il Comune non provveda la Regione può intervenire con la nomina di un Commissario ad acta;
…tutto ciò premesso e considerato
CHIEDONO
-Di conoscere quali proposte di atti la maggioranza ritenga di sottoporre Consiglio comunale per adempiere a quanto stabilito dalla L.R. 14/2011 onde evitare la nomina di un Commissario ad acta.
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