Oggi abbiamo inviato il seguente comunicato:
Il 9 febbraio scorso il Governo ha emanato il Decreto Legge n.5/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ( già approvato dalla Camera ed ora all’esame del Senato ), con il quale è stata, tra l’altro, profondamente modificata la L.241/90 per la parte relativa al procedimenti amministrativo, stabilendo all’art. 2 che:
“Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento… il privato può rivolgersi al (dirigente) responsabile …perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento…”
Inoltre: “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”
Queste disposizione, unitamente alle altre correlate, mira a dare trasparenza ai cittadini circa la certezza e la speditezza della conclusione dei procedimenti amministrativi.
Tuttavia è necessario che il nostro Comune preventivamente predisponga e renda pubblico ( anche mediante pubblicazione sul sito web ) l’elenco dei procedimenti amministrativi per ciascun Settore, individuando per ciascuno di essi:
a) il responsabile,
b) eventuali pareri necessari o atti endoprocedimentali;
c) il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ( se non fissato per legge, di norma trenta giorni, ma può essere anche individuato un termine maggiore, nei casi di provvedimenti complessi, purché ciò sia adeguatamente motivato)
d) il tipo di provvedimento conclusivo e chi lo deve adottare ( deliberazione di Consiglio o di Giunta, Decreto del Sindaco, determinazione dirigenziale, etc. )
E’ evidente che tutti i cittadini e gli imprenditori hanno interesse a che l’Amministrazione provveda al più presto a dare attuazione a queste norme per mettere la parola fine alle ricorrenti lamentele di molti cittadini i quali dopo aver presentato una istanza agli uffici, dopo molto tempo. ancora non hanno ricevuto risposta.
Ricordiamo che l’art. 2bis della predetta L. 241/90 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni …sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
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