lunedì 10 settembre 2012

Il 30 settembre è il termine per il riequilibrio del bilancio comunale, ma se non c'è ?


Oggi il collega Amdeo Bianchi ed io abbiamo inviato una nuova lettera al Comune per conoscere cosa voglia fare Giunta  per il bilancio di previsione 2012, atteso che per legge entro il 30 settembre si sarebbe dovuto fare il riequilibrio ( ma di un bilancio che non c'è ? )  
            Com’è noto, l’art. 193 del D.lgs 267/2000 che stabilisce quanto segue :
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
            Con Decreto del Ministro per l’interno, in data 2 agosto 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012.
            Nonostante le vive sollecitazioni di questo Gruppo, ancora non è stata sottoposta al Consiglio comunale alcuna proposta per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012.
Ciò posto, benché nulla sia stato disposto con il DM citato, in merito alla verifica degli equilibri di bilancio, anche dall’assenza di qualsivoglia atto giuntale in tal senso,  appare evidente che quest’anno il nostro Comune non potrà  assicurare  il rispetto della norma citata, ma non possiamo sottacere le implicazioni di tale  situazione che non mancheranno di produrre effetti sulla compilazione del Consuntivo di quest’anno.

Restiamo in attesa di conoscere le iniziative che vorrà assumere la Giunta.

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