venerdì 21 settembre 2012

Più attenzione al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle ditte appaltatrici. Una nuova interrogazione

Oggi Brugnola e Bianchi hanno presentato la seguente interrogazione:
PREMESSO
- CHE il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro,
- CHE la normativa attribuisce precise responsabilità al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, al preposto ed ai lavoratori;
- CHE l’amministrazione comunale ha esternalizzati moltissimi servizi pubblici; -CHE l’art. 26 del medesimo decreto stabilisce gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione:
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- CHE in particolare nel caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi il datore di lavoro è tenuto a:
a) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
b) fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi le informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione adottate; c) verificare che ai lavoratori siano forniti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente
CONSIDERATO
- CHE in considerazione della importanza della materia è importante garantire la trasparenza delle informazioni controllando che il personale delle ditte utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legge;
…tutto ciò premesso e considerato
CHIEDONO
- Di conoscere lo stato di aggiornamento e di attuazione del documento di valutazione dei rischi, con particolare riguardo ai lavori esternalizzati;
- Di confermare che detto documento viene allegato ai contratti di appalto o di opera stipulati, ai sensi dell’art. 26 del predetto D.lgs 81/2008;
- Di conoscere le modalità seguite per accertare il rispetto delle norme di sicurezza da parte delle imprese cui è stata affidata la gestione dei servizi in appalto
- Di assicurare che siano fatti con continuità detti controlli

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