I Consiglieri
comunali Franco Brugnola ed Amedeo Bianchi oggi hanno presentato questa
MOZIONE
PREMESSO CHE
- L’Art. 107 del
D.lgs 267/200 reca disposizioni in materia di funzioni e responsabilità
della dirigenza stabilendo in particolare che:
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo
degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e
108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del
principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I
titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via
esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati della gestione.
- Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nell’articolo
53, comma 23, della legge n. 388 del 2000 come modificato dall'articolo 29,
comma 4, legge n. 448 del 2001 e nel D.lgs
30 marzo 2001 , n.165,
CONSIDERATO CHE
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31.3.1999,
all’art. 9 ( Conferimento e revoca degli
incarichi per le posizioni organizzative ) stabilisce tra
l’altro che:
“Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative
sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni,
previa determinazione di criteri
generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto -
rispetto alle funzioni ed attività da
svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei
requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale
ed esperienza acquisiti dal personale
della categoria D.
Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza
con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi
o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi….”
- L’art. 11 del medesimo CCNL prevede inoltre che solamente gli enti privi di personale con
qualifica dirigenziale possano attribuire gli incarichi nell’area delle
posizioni organizzative “esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la
responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il
sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
del Comune, approvato con deliberazione n.11 del 29 gennaio 2008 all’art. 14 stabilisce quanto segue :
1. Il Settore è unità organizzativa interna all'AREA,
comprendente un’insieme di funzioni semplici o complesse operanti all'interno
degli uffici e la cui attività è finalizzata a garantire la gestione
dell’intervento dell’Ente nell’ambito della materia specifica. Gli uffici
interni ai servizi non sono strutture organizzative e gli addetti ad essi
svolgono solamente specifiche funzioni di responsabilità.
2. Al Settore è preposto un Funzionario di categoria D3, che
assolve alle attribuzioni riportate, per la categoria anzidetta, dall’allegato
A del CCNL 1998/2001, stipulato il 31.03.1999 e s.m., nel rispetto delle norme
dell’art.52 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e del presente regolamento.
3. Il Capo Settore, di norma, può compiere atti di
esternazione, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, soltanto se
delegato dal dirigente Capo Area competente oppure allorché trovasi in funzione
di vicario del Capo Area e con posizione organizzativa. Per tutte le altre
attività, ratione officii, egli è istruttore responsabile del procedimento
amministrativo o di fasi di esso, sino al completamento di tutti i
procedimenti, ma il provvedimento finale resta di competenza del Capo Area, che
lo firma, impegnando l'Amministrazione verso l'esterno. Tale regola vale anche
per tutti gli atti gestionali e non soltanto per quelli amministrativi o di
certazione.
3. Il Sindaco, il Direttore Generale o il Segretario
Generale, il Capo Area possono assegnare eccezionalmente e motivatamente
compiti di gestione ai responsabili dei Settori, limitatamente a specifici
ambiti di competenza, così anche ai responsabili di unità di staff, a seconda
degli eventi, che interessano l’organizzazione del lavoro dell’Ente.
4. In deroga al principio assoluto del rispetto della sfere
di competenza ratione materiae è data facoltà al Sindaco e alla sua Giunta di
adottare un sistema organizzativo reticolare volto a responsabilizzare i
Funzionari addetti ai Settori, con posizione organizzativa
perfetta, e a renderli attributari di piano esecutivo di gestione, secondo
quanto stabilito dall'art. 13, comma 7°, precedente.
- Nel nostro Comune sono previsti tre posti di dirigente,
preposti ad altrettante aree : amministrativa, finanziari a e tecnica e che al
momento sono in servizio due dirigenti, per cui non può trovare applicazione
- Nonostante ciò il Sindaco ha affidato con propri
provvedimenti non sempre controfirmati dal Segretario generale, la
responsabilità dei Settori a personale inquadrato nella posizione funzione D3 o
D1 assegnandogli anche il budget e
delegando loro l’adozione di tutti i provvedimenti che per legge dovrebbero
essere svolti dai dirigenti;
- in tal modo al personale interessato sono state attribuite
notevoli responsabilità sovresponendolo senza adeguato corrispettivo ed affidandogli
compiti non consentiti dalla normativa vigente
CONSIDERATO INFINE CHE
- Gli incarichi ai responsabili dei settori conferiti
dalla S.V. sono quasi tutti scaduti da molto tempo e
oramai in gran parte in regime di prorogatio da molto tempo e che le
sollecitazioni rivolte in tal senso non hanno avuto alcuna risposta;
RITENUTO CHE
I commi 3 e 4 del prefato art. 14 del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi
siano in contrasto con la legge e
con il CCNL ;
IMPEGNANO
Il Sindaco a ricondurre l’organizzazione del Comune entro i
binari fissati dalle norme sopra riportate, modificando il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi
e provvedendo ad indire un avviso
per il conferimento ex novo della
responsabilità dei Settori nei
casi in cui gli incarichi siano scaduti,
attribuendo – come previsto dalla legge - a ciascun dirigente
responsabile delle tre aree, il potere di delegare ai titolari dei Settori e
degli uffici l’adozione degli atti nei
limiti fissati dall’art.10 del D.lgs 267/2000.
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