In data odierna ho inviato una lettera alla segreteria
generale ed al Collegio dei revisori, per chiedere spiegazioni in merito alla
adozione di determinazioni dirigenziali da parte dei responsabili dei Settori
(che non sono dirigenti, ma titolari di posizioni organizzative) in assenza (
almeno apparente) di deleghe concesse dai rispettivi dirigenti.
Infatti a seguito dell’adozione da parte del Commissario
Straordinario della modifica dell’assetto organizzativo dell’ente, avvenuta con
la deliberazione n.42/2013, è stata realizzata la “costruzione”
di uno schema organizzativo semplificato, partendo dalla definizione di una
maggiore responsabilità di vertice e anche attraverso accorpamenti di funzioni
e competenze fin qui svolte in modo disomogeneo e frammentario.
Il Sindaco con propri decreti ha conferito la
responsabilità dei Settori e dell’Area tecnica.
Al riguardo, premesso che non è stato possibile conoscere
la procedura seguita per l’individuazione dei responsabili dei Settori, non
essendo stata resa pubblica la procedura seguita, occorre rammentare che in
base alla normativa vigente (comma 1bis
dell’art. 17 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni) il Dirigente può delegare ai responsabili
delle posizioni organizzative alcune funzioni dirigenziali a determinate
condizioni:
a) Nel caso che sussistano specifiche e
comprovate ragioni di servizio
b) Per un tempo determinato
c) Con atto scritto e motivato
Ricordo che con
la propria deliberazione 42/2013 il Commissario ha inteso stabilire che ogni disposizione in contrasto con detto
provvedimento è da ritenersi abrogata;
Pertanto, essendo
venuto meno ogni atto in deroga alla normativa statale, ho chiesto di conoscere
le modalità seguite per conferire le deleghe ai titolari di posizioni
organizzative, atteso che all’Albo pretorio non ho rinvenuto gli atti
contenenti le deleghe affidate agli stessi.
Si seguitano infatti a pubblicare determinazioni assunte
dai responsabili dei Settori (non dirigenti) che impegnano il bilancio comunale
(non ancora approvato), indicono gare, liquidano spettanze per forniture di
beni e servizi, etc.
La questione
posta naturalmente non è puramente formale ma, come si comprende, ha
implicazioni sostanziali rilevanti.
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