Il Sindaco con il Decreto 24/2013 ha affidato ad un
legale l’incarico di rappresentante e difensore del Comune per tutte le
controversie innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale civile in materia di
sanzioni del codice della strada e legge di depenalizzazione (legge 689/1981),
affinché svolga il patrocinio dell’ente nei relativi procedimenti giudiziari
per i quali è obbligatorio avvalersi di un avvocato.
Nel decreto vien citato anche un parere della Corte
dei Conti, Sezione regionale della Basilicata risalente al 2009. In effetti la
questione è stata oggetto successivamente a più riprese di sentenze e pareri
della Corte dei Conti (Sezione regionale per la Lombardia, Deliberazione
n.506/2010; Sez. Regionale per il Veneto, Deliberazione n.358/2011), ma anche
della Magistratura amministrativa, che si sono allineate all’evoluzione spesso
molto rapida che ha avuto la normativa in questi ultimi anni.
Infatti il problema degli incarichi della pubblica
amministrazione in questi ultimi anni è stato oggetto di numerosi interventi
legislativi miranti a dare la massima trasparenza alle procedure da seguire,
per cui, nel complesso si può affermare che oggi l’affidamento di detti
incarichi debba avvenire:
-
Previa verifica della impossibilità di far fronte
mediante risorse interne; peraltro sembrerebbe che il Sindaco con il Decreto n.
7/2013 abbia affidato l’Avvocatura comunale proprio ad un avvocato.
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Il
provvedimento è di competenza della dirigenza e non può essere adottato dal
Sindaco (T.A.R. Calabria RC Sez.I Sentenza 4 maggio 2007, n.330; T.A.R.
Calabria, Catanzaro, 2.5.2006, n. 453; T.A.R. Campania, Napoli, II, 23.3.2004
n. 3081; 18.12.2003 n. 15430)
-
Devono
essere preventivamente essere determinati la durata, e il compenso
dell’incarico
-
E’ necessario che il Consiglio comunale adotti un
programma annuale (ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L.
così come previsto e ribadito dal comma 55 dell’art. 3 della L. 244/2007), con la
fissazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze; alla data odierna non risulta che sia
stato portato in Consiglio questo programma;
-
Nel caso
in cui ci si trovi in presenza dell’affidamento della consulenza di una intera
branca di un servizio dovrebbe essere svolta procedura selettiva mediante
indizione di un
avviso pubblico (al quale deve essere data adeguata pubblicità) contenente i
criteri di valutazione; l’affidamento deve poi avvenire mediante un esame
comparativo dei curricula studiorum e professionali pervenuti; dalla decisione deve
emergere l’iter logico con la motivazione che ha comportato la scelta (a
questa conclusione è giunto il TAR Calabria - Reggio Calabria, sezione I, nella
sentenza 4 maggio 2007 n. 330).
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La scelta di un professionista intuitu personae sembra dover essere
limitata a singoli incarichi
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Deve essere verificato il rispetto della
riduzione del 20% rispetto all’anno 2009,
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E’ necessario il preventivo parere favorevole
del Collegio dei revisori (ai sensi dell’art. 6 comma 7 della L. 122/2010);
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Tutti gli incarichi devono essere inoltre
pubblicati sul sito web del comune (come previsto dai commi 18 e 54 dell’art. 3
della già citata L. 244/2007); l’omessa pubblicazione, la liquidazione del
corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
Nel caso in esame, oltre alla presenza di
funzionario in possesso dei requisiti di legge, esiste già una convenzione con
un altro legale per l’incarico di rappresentanza legale in giudizio ed
assistenza legale; pertanto la scelta intuitu
personae per l’affidamento dell’incarico in questione non appare in linea
con la normativa e la giurisprudenza amministrativa e contabile.
A tutto ciò si aggiunga che allo stato ci si trova
ancora senza un bilancio di previsione.
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