lunedì 15 luglio 2013

Ancora un incarico ad un legale

Il Sindaco con il Decreto 24/2013 ha affidato ad un legale l’incarico di rappresentante e difensore del Comune per tutte le controversie innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale civile in materia di sanzioni del codice della strada e legge di depenalizzazione (legge 689/1981), affinché svolga il patrocinio dell’ente nei relativi procedimenti giudiziari per i quali è obbligatorio avvalersi di un avvocato.
Nel decreto vien citato anche un parere della Corte dei Conti, Sezione regionale della Basilicata risalente al 2009. In effetti la questione è stata oggetto successivamente a più riprese di sentenze e pareri della Corte dei Conti (Sezione regionale per la Lombardia, Deliberazione n.506/2010; Sez. Regionale per il Veneto, Deliberazione n.358/2011), ma anche della Magistratura amministrativa, che si sono allineate all’evoluzione spesso molto rapida che ha avuto la normativa in questi ultimi anni.
Infatti il problema degli incarichi della pubblica amministrazione in questi ultimi anni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi miranti a dare la massima trasparenza alle procedure da seguire, per cui, nel complesso si può affermare che oggi l’affidamento di detti incarichi debba avvenire:
-          Previa verifica della impossibilità di far fronte mediante risorse interne; peraltro sembrerebbe che il Sindaco con il Decreto n. 7/2013 abbia affidato l’Avvocatura comunale proprio ad un avvocato.
-          Il provvedimento è di competenza della dirigenza e non può essere adottato dal Sindaco (T.A.R. Calabria RC Sez.I Sentenza 4 maggio 2007, n.330; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 2.5.2006, n. 453; T.A.R. Campania, Napoli, II, 23.3.2004 n. 3081; 18.12.2003 n. 15430)
-          Devono essere preventivamente essere determinati la durata, e il compenso dell’incarico
-          E’ necessario che il Consiglio comunale adotti un programma annuale (ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L. così come previsto e ribadito dal comma 55 dell’art. 3 della L. 244/2007), con la fissazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze; alla data odierna non risulta che sia stato portato in Consiglio questo programma;
-          Nel caso in cui ci si trovi in presenza dell’affidamento della consulenza di una intera branca di un servizio dovrebbe essere svolta procedura selettiva mediante indizione di un avviso pubblico (al quale deve essere data adeguata pubblicità) contenente i criteri di valutazione; l’affidamento deve poi avvenire mediante un esame comparativo dei curricula studiorum e professionali pervenuti; dalla decisione deve emergere l’iter logico con la motivazione che ha comportato la scelta (a questa conclusione è giunto il TAR Calabria - Reggio Calabria, sezione I, nella sentenza 4 maggio 2007 n. 330).
-        La scelta di un professionista intuitu personae sembra dover essere limitata a singoli incarichi
-          Deve essere verificato il rispetto della riduzione del 20% rispetto all’anno 2009,
-          E’ necessario il preventivo parere favorevole del Collegio dei revisori (ai sensi dell’art. 6 comma 7 della L. 122/2010);
-          Tutti gli incarichi devono essere inoltre pubblicati sul sito web del comune (come previsto dai commi 18 e 54 dell’art. 3 della già citata L. 244/2007); l’omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
Nel caso in esame, oltre alla presenza di funzionario in possesso dei requisiti di legge, esiste già una convenzione con un altro legale per l’incarico di rappresentanza legale in giudizio ed assistenza legale; pertanto la scelta intuitu personae per l’affidamento dell’incarico in questione non appare in linea con la normativa e la giurisprudenza amministrativa e contabile.

A tutto ciò si aggiunga che allo stato ci si trova ancora senza un bilancio di previsione.

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