In data 15 febbraio
2011, veniva rappresentato
all’Ispettorato Generale di Finanza del MEF, all’Ispettorato della Funzione
Pubblica ed alla Prefettura, il mancato rispetto della normativa vigente in
materia di conferimento di incarichi da parte della Giunta che amministra la
città di Sabaudia; purtroppo non essendo cambiato nulla il Gruppo del PD si
trova costretto a ritornare sull’argomento.
Il Comune ancora non ha
approvato il Piano
triennale della trasparenza e dell’integrità ( art. 11 comma 8, lett. a del Dlgs 150/2009) uno strumento di cui si
sente sempre più la necessità per orientare gli uffici verso la open
transparency, garantire la partecipazione dei cittadini e prevenire le
infiltrazioni da parte di organizzazioni malavitose, in una zona ritenuta a
rischio.
Il comma
55 dell’art. 3 della L. 244/2007, prevede che il Consiglio
comunale approvi un Programma per
l’affidamento di incarichi di studio e ricerca e per l’affidamento di
consulenze, dall’entrata in vigore di tale norma non è mai stato sottoposto al
Consiglio comunale tale programma.
Si prosegue a conferire incarichi ed a dare
disposizione agli uffici di affidarne altri senza seguire procedure trasparenti
( medico competente, responsabile della sicurezza, agronomo, legale, esperto
per il controllo del rispetto del contratto dei rifiuti solidi urbani,
direttore del museo, etc. ), con costi rilevanti.
La Magistratura ed in particolare il TAR Calabria -
Reggio Calabria, sezione I, nella sentenza 4 maggio 2007 n. 330 ha stabilito che tali affidamenti debbano
avvenire a seguito di un bando pubblico,
in quanto la scelta deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula
presentati dai candidati e deve essere necessariamente proceduta da una
adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione, dai quali
deve emergere l’iter logico con la motivazione che ha comportato la
scelta.
Il Consiglio
comunale, con atto n. 13 del 31 marzo 2008,
ha approvato il Regolamento per
il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, che
prevede appunto una procedura
di selezione degli esperti
mediante procedure comparative.
A sua volta l’art. 7, commi 6 e ss. , art. 53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 comma 18 e comma 44 della L.
244/2007 stabilisce la pubblicazione sul sito web del Comune degli
incarichi di consulenza .
Infine l’art. 6, comma
7 della citata L. 122/2010 prevede che la spesa per
incarichi di consulenza non superi il 20%
di quella a tal titolo sostenuta nel 2009.
Non
risulta che sia stata fatta una verifica preventiva in merito al rispetto
del limite previsto dall’art. 6, comma 7
della L. 122/2010 pari al 20% della spesa sostenute per lo
stesso titolo nel 2009 .
Non risulta dagli atti che sia stato chiesto al Collegio dei
Revisori di asseverare dette spese.
Alla data odierna non risulta che sia stato
pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’elenco degli incarichi conferiti
per l’anno 2012
La
legge stabilisce che in caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli
incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma, costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente
preposto.
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