lunedì 18 giugno 2012

Il mancato rispetto delle procedure per l'affidamento degli incarichi di consulenza


In data 15 febbraio 2011,  veniva rappresentato all’Ispettorato Generale di Finanza del MEF, all’Ispettorato della Funzione Pubblica ed alla Prefettura, il mancato rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi da parte della Giunta che amministra la città di Sabaudia; purtroppo non essendo cambiato nulla il Gruppo del PD  si  trova costretto a ritornare sull’argomento.
Il Comune ancora non ha approvato il   Piano triennale della trasparenza e dell’integrità (  art. 11 comma 8, lett. a  del Dlgs 150/2009) uno strumento di cui si sente sempre più la necessità per orientare gli uffici verso la open transparency, garantire la partecipazione dei cittadini e prevenire le infiltrazioni da parte di organizzazioni malavitose, in una zona ritenuta a rischio.
Il  comma 55 dell’art. 3  della  L. 244/2007, prevede che  il Consiglio comunale approvi un Programma  per l’affidamento di incarichi di studio e ricerca e per l’affidamento di consulenze, dall’entrata in vigore di tale norma non è mai stato sottoposto al Consiglio comunale tale programma.
Si prosegue a conferire incarichi ed a dare disposizione agli uffici di affidarne altri senza seguire procedure trasparenti ( medico competente, responsabile della sicurezza, agronomo, legale, esperto per il controllo del rispetto del contratto dei rifiuti solidi urbani, direttore del museo, etc. ), con costi rilevanti.
La Magistratura ed in particolare il TAR Calabria - Reggio Calabria, sezione I, nella sentenza 4 maggio 2007 n. 330 ha  stabilito che tali affidamenti debbano avvenire a seguito  di un bando pubblico, in quanto la scelta deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati e deve essere necessariamente proceduta da una adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione, dai quali deve emergere l’iter logico con la motivazione che ha comportato la scelta.
Il  Consiglio comunale, con atto n. 13 del 31 marzo 2008,  ha  approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, che prevede  appunto una  procedura  di selezione degli esperti  mediante procedure comparative.
A  sua volta l’art. 7, commi 6 e ss. , art. 53 comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 e  art. 3 comma 18 e comma 44 della L. 244/2007  stabilisce la  pubblicazione sul sito web del Comune degli incarichi di consulenza .
Infine l’art. 6, comma  7  della  citata L. 122/2010 prevede che la spesa per incarichi di consulenza non superi il 20%  di quella a tal titolo sostenuta nel 2009.
Non risulta che sia stata  fatta  una verifica preventiva in merito al  rispetto  del limite previsto dall’art. 6, comma 7  della  L. 122/2010  pari al 20% della spesa sostenute per lo stesso titolo nel 2009 .
Non risulta dagli atti   che sia stato chiesto al Collegio dei Revisori di asseverare dette  spese.
Alla  data odierna non risulta che sia stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’elenco degli incarichi conferiti per l’anno 2012
La legge   stabilisce che  in caso di omessa pubblicazione  la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

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