venerdì 2 settembre 2011

La legge regionale sul Nuovo Piano casa della Polverini: rischi di nuove cementificazioni

Oggi  insieme al collega Amedeo Bianchi abbiamo inviato ai Ministri Prestigiacomo e Galan, oltre che alla Prefettura ed alla Procura, la seguente lettera  sulle  modalità di applicazione del c.d. piano casa della regione:
Il Consiglio regionale del Lazio ha di recente  approvato a maggioranza la L.R. 10/2011, proposta dalla Giunta regionale con  DGR  428/2010 e poi emendata in Consiglio.
Detta  proposta concerne modifiche alla L.R: 11 agosto 2009, n. 21 recante misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale, alla L.R. 26 giugno 1997, n. 22 recante norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione;  alla L.R: 16 aprile 2009, n. 13 , recante disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e alla L.R. 2 luglio 1987, n. 36, recante norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure.
Partendo dal presupposto dell’Intesa Stato-Regioni ed Enti  Locali per il rilancio dell’economia attraverso l’edilizia, sottoscritta in seno alla Conferenza Unificata del 1° aprile 2009 e nell’intento di snellire le procedure della citata legge  regionale  21/2009 emanata dalla precedente Giunta , proprio allo scopo di pervenire al rilancio del settore dell’edilizia, di fatto viene  prevista la possibilità di estendere la cementificazione del territorio laziale sottraendo aree anche pregiate al territorio e  distruggendo il paesaggio anche in aree  protette.
Uno dei capisaldi della  legge in questione è rappresentato dal  prevedere la possibilità di ampliamento, demolizione e ricostruzione, degli edifici, anche senza rispettare i vincoli di destinazione delle aree,  in deroga  agli strumenti urbanistici vigenti,  ignorando quindi anche i limiti massimi di cubatura in essi previsti.
Al riguardo, per quanto ci riguarda,  dobbiamo sottolineare che il territorio del Comune di Sabaudia ricade per lo più  all’interno dell’area del Parco Nazionale del Circeo, istituito con  legge 25 gennaio 1934, n. 285, pertanto  la materia è disciplinata dalla   Legge 6 dicembre 1991, n. 394 , Legge quadro sulle aree protette.Nell’ambito della pianura pontina sono stati identificati diversi nodi della Rete Natura 2000, rappresentati dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), rispettivamente istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE.
Tutto il territorio del Parco Nazionale del Circeo – con l’eccezione di Zannone - rientra nella più vasta ZPS “IT6040015” Parco Nazionale del Circeo (22.165 ha).A ciò si aggiungono i seguenti S.I.C.:



- SIC IT6040018 “Dune del Circeo” (441 ha) include tutta la fascia dunale di Sabaudia e Latina.
- SIC IT IT6000012 “Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace”, ( incluso parzialmente nella ZPS “Parco Nazionale del Circeo” )
- SIC IT6000011 “Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere”, a fronte di Torre Astura;A tutto ciò deve essere aggiunta la presenza di una importantissima  area  archeologica, rappresentata dalla  Villa di Domiziano, dal canale romano, dalla  villa marittima  c.d. “La Casarina”, dall’impianto termale repubblicano in località Torre Paola, dalla peschiera c.d. “Piscina di Lucullo,  dalla necropoli della via Severiana.Questo territorio è già abbondantemente compromesso da una antropizzazione che procede costantemente  senza  alcun rispetto  per le norme vigenti.Allo stato risulta che gli abusi edilizi formalmente registrati  presso il Comune di Sabaudia sono circa  2600 di cui  gran parte all’interno del Parco.Questo Gruppo ha da tempo sollecitato l’abbattimento di tutti gli abusi edilizi e l’esecuzione delle ordinanze di demolizione emesse dall’Amministrazione comunale,  con esiti purtroppo molto limitatiOve si ritenesse applicabile anche al Comune di Sabaudia la legge in questione il cosiddetto snellimento delle procedure per le pratiche di condono edilizio rischierebbe  di consentire la sanatoria di numerosi abusi totalmente insanabili; tra  cui  spiccano anche alcune pratiche per abuso edilizio che sono state  legate, a nostro avviso immotivatamente,  all’emersione del lavoro irregolare, ai sensi della L. 266/2002.Il Presidente del Parco del Circeo ha di recente espresso il parere che detta norma non sia applicabile alle aree  vincolate di un Parco Nazionale, quale è il Parco del Circeo, ma possa disporre solamente in merito ad aree naturali sottoposte a  vincoli  stabiliti  con leggi regionaliNel condividere tale impostazione,  desideriamo sottolineare l’esigenza che, prescindendo da altre valutazioni di competenza di  codesti Dicasteri ai sensi dell’art. 127  della Costituzione,  sia  necessario rafforzare tale interpretazione onde evitare che si scateni una  nuova corsa alla cementificazione e agli abusi in questa, come nelle altre  aree comprese in Parchi Nazionali della nostra regione.

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