Unitamente al collega Amedeo Bianchi abbiamo presentato oggi la seguente interrogazione:
PREMESSO
PREMESSO
- CHE con determinazione n. 81 in data 15 luglio 2011 ( Reg. Gen. N. 1192 del 27 settembre ) il responsabile del Settore Economato ha provveduto ad indire una procedura ristretta per l’affidamento del noleggio di una autovettura, individuando preventivamente il modello Alfa Romeo 159 II 2.0 JTDM 170 CV Distinctive;
- CHE dalle premesse dell’atto si rileva che tale decisione sarebbe stata presa sulla base della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.6/2010;
CONSIDERATO
CONSIDERATO
- CHE in relazione alle persistenti difficoltà economiche il Governo ha più volte emanato norme atte a razionalizzare le spese generali ed a contenere i costi riducendo anche le spese di rappresentanza, ponendo particolare attenzione alle c.d auto blu.
- CHE nella fattispecie con la determinazione 1192/2011 sono state violate le seguenti disposizioni
a) Anziché utilizzare, come previsto dalla legge, la convenzione CONSIP ( ove sono disponibili autovetture idonee a costi contenuti ) si è stabilito di indire una gara.
b) La gara è stata indetta indicando la marca ed il modello, in violazione del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) La cilindrata prevista è superiore ai 1600 cc. in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 comma 1 della L. 111/2011.
d) L. 122/2010 che prevede, tra l’altro il contenimento della spesa per autovetture entro l’80% di quella sostenuta nel 2009 (art. 6 comma 13 ), senza che sia fatta menzione nell’atto in questione, mentre in continuazione vengono acquistate nuove autovetture per la polizia locale;
a) Anziché utilizzare, come previsto dalla legge, la convenzione CONSIP ( ove sono disponibili autovetture idonee a costi contenuti ) si è stabilito di indire una gara.
b) La gara è stata indetta indicando la marca ed il modello, in violazione del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) La cilindrata prevista è superiore ai 1600 cc. in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 comma 1 della L. 111/2011.
d) L. 122/2010 che prevede, tra l’altro il contenimento della spesa per autovetture entro l’80% di quella sostenuta nel 2009 (art. 6 comma 13 ), senza che sia fatta menzione nell’atto in questione, mentre in continuazione vengono acquistate nuove autovetture per la polizia locale;
- CHE l’atto è privo di indicazione del costo presunto e dell’impegno di spesa per cui è da considerare nullo;
- CHE l’atto è stato adottato il 15 luglio, ma è stato stranamente pubblicato solo in data 27 settembre e ciò benché il Settore Bilancio avesse apposto il visto di regolarità contabile lo stesso 15 luglio, con raro esempio di efficienza;
CONSIDERATO ALTRESI’
CONSIDERATO ALTRESI’
- CHE secondo quanto appreso per le vie brevi, a seguito dell’entrata in vigore della citata L. 11/2011 sarebbe stata adottata una nuova determinazione, ancora non pubblicata per modificare il modello dell’auto in una Lancia Delta, sia perché quella scelta inizialmente non è più in produzione, sia per ridurre la cilindrata a quella consentita;
- CHE quest’ultima determinazione non è stata ancora pubblicata;
- CHE detta autovettura è disponibile tra quelle in convenzione CONSIP;
- CHE ove il costo di aggiudicazione della gara risultasse superiore a quello previsto dalla convenzione CONSIP si verrebbe a configurare una responsabilità contabile;
- CHE non viene detto cosa si dovrà fare dell’auto ora utilizzata;
- CHE tutto ciò avviene in spregio non solo alle leggi ma anche alle più elementari norme di buonsenso.
…tutto ciò premesso e considerato
CHIEDONO
- Che l’esito della procedura di gara ristretta per il noleggio di una autovettura di rappresentanza venga confrontato con il costo previsto dalla convenzione CONSIP provvedendo alla stipula del contratto con la società individuata in tal modo ove fosse inferiore.
- Ridabiscono la necessità di far riferimento sempre alla CONSIP per tutti gli acquisti, in considerazione della vasta gamma di prodotti oggi disponibile
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