PREMESSO
- CHE il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 recante la “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11
della legge 29 settembre 2000,n. 300”
- CHE l’art.
5 stabilisce che l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazioni o di direzione dell’ente o di una unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché da persone sottoposte
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti meglio sopra specificati;
- CHE il
Comune partecipa ad alcuni enti e società ( GAL, AcquaLatina s.p.a.,
Consorzio di sviluppo industriale Roma-Latina );
- CHE l’art.
6, comma 1 di detto decreto prevede tra l’altro che se il reato è commesso da
uno dei soggetti indicati nel prefato art. 5,
l’ente non risponde se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della
commissione del fatto, modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi;
VISTA
la Sentenza
della Cassazione Penale Sez. VI del 9 luglio 2009, n. 36083
CONSIDERATO
- CHE non risulta che sia stato adeguato
il modello organizzativo comunale al
fine di assicurare il rispetto di quanto presto dal citato art. 6 del D.lgs
231/2001;
…tutto ciò premesso e
considerato
CHIEDONO
Se non ritenga
di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale ex D.lgs 231/2001.
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