La Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, VI sezione penale, n. 34535 del 29 luglio 2019 segnalata dall'attento "Quotidiano sanità" e relativa ad un medico della Guardia medica che aveva omesso di recarsi in un albergo, dove c'erano sei ragazzi di circa dieci anni di nazionalità inglese che accusavano malesseri fisici, per una visita domiciliare, che ha condannato il medico responsabile ravvisando nella condotta dell'imputato gli estremi integrativi del reato di cui all'art. 328 del codice penale che punisce, tra l'altro il rifiuto di un atto dovuto per ragioni di sanità allorché questo debba essere compiuto senza ritardo.
A parte gli aspetti penali, dalla vicenda emerge l'importanza dei controlli interni da parte del titolare del Distretto il quale dovrebbe verificare periodicamente il registro delle visite domiciliari e delle altre attività dei medici della continuità assistenziale.
Si tratta di un controllo semplice che si potrebbe incrociare con le registrazioni della centrale d'ascolto.
Tale comportamento configura infatti una responsabilità disciplinare sanzionabile a termini di legge che può comportare anche la destituzione dal servizio.
Sarebbe auspicabile che tutte le regioni organizzassero un servizio ispettivo sulle aziende sanitarie, ma anche ogni azienda dovrebbe tutelare i propri assistiti e sé stessa con un servizio del genere rendendo il più trasparente possibile l'attività del proprio personale a contatto con i pazienti.
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