Si approssima la fine dell'anno e i Comuni del Lazio ancora non hanno approvato il nuovo PUA nel rispetto del Regolamento regionale n. 19/2016.
La questione assume particolare importanza nelle aree protette nelle quali occorre conciliare la tutela dell'ambiente con una fruibilità sostenibile a fini turistico ricreativi.
La Giunta regionale del Lazio con Deliberazione 24 ottobre 2017, n. 668 ha provveduto all'adozione preliminare della proposta di documento relativo al "Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative" (art. 46 della L.R. 06 Agosto 2007, n. 13). Procedure di approvazione dei Piani di Utilizzazione degli arenili comunali – Modifica della D.G.R. del 18 novembre 2011, n. 543.
Considerato quanto previsto dai commi 3 e 5 dell’art. 11 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ai fini dell’approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale, i Comuni devono procedere secondo quanto di seguito riportato:
I. Fase Preliminare:
-adozione preliminare, da parte degli organi competenti del Comune, della proposta di documento relativo al PUA;
II. Fase di Valutazione Ambientale Strategica:
- avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. 12 e 13 del D. DLgs. 152/2006 da parte dell’Amministrazione comunale (Autorità Procedente);
a) Se la Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del Decreto, ha come esito l’esclusione dalla VAS del P.U.A.: 1. l’Amministrazione comunale nei trenta giorni successivi al ricevimento formale del provvedimento di Verifica, obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 5 co. 1 let. n) del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.., adotta il PUA tenuto conto delle eventuali prescrizioni previste nel suddetto provvedimento di verifica;
2. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto 1, il piano viene pubblicato. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo Pretorio del Comune. Il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
3. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto 2, chiunque può prendere visione della proposta del piano e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto 3, l’Amministrazione comunale, sentite le Associazioni locali appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei concessionari demaniali marittimi nel settore turistico, delibera l’adozione definitiva del P.U.A.
5. Terminata questa fase, l’iter di approvazione del P.U.A. continua con la successiva terza tre.
b) Se la Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del Decreto, ha come esito il rinvio a VAS ovvero, se il Piano è sottoposto direttamente a VAS il Comune deve avviare il procedimento di cui all’articolo 13 e seguenti:
1. apertura della fase di consultazione preliminare dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che si conclude con il Documento di Scoping;
2. adozione e pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale da parte dell’autorità procedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs.152/06.
3. valutazione, durante la quale l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttori, acquisisce e valuta tutta la documentazione presenta, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 del d. lgs. 152/2006 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini previsti, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs.152/06.
4. Nei trenta giorni successivi al ricevimento formale del Parere Motivato obbligatorio, l’Amministrazione comunale, provvede all’opportuna revisioni del Piano e del Rapporto Ambientale ai sensi del comma 2, art. 15 del D. Lgs. 152/06;
5. Nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto 4, l’Amministrazione comunale, sentite le Associazioni locali appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei concessionari demaniali marittimi nel settore turistico, delibera la proposta di adozione definitiva del P.U.A.;
6. Terminata questa fase l’iter di approvazione del P.U.A. continua con la successiva terza fase.
III. Fase di Approvazione:
1. convocano direttamente, ai sensi della vigente normativa, apposita Conferenza dei Servizi finalizzata all’approvazione del Piano. Alla conferenza dei servizi partecipa il Rappresentante unico regionale (Rur) designato con atto di delega del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della vigente normativa regionale D.G.R. del 5 luglio 2016 n. 386;
2. L’Amministrazione comunale, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi, approva il provvedimento finale del P.U.A. Il Piano approvato è depositato presso l’Amministrazione Comunale a disposizione del pubblico.
Le varianti al P.U.A. sono adottate con la stessa procedura.
IV. Fase integrativa dell’ufficio: -
Il Comune entro dieci giorni dal provvedimento di approvazione del P.U.A.:
1. trasmette lo stesso, completo di tutti gli elaborati tecnici e grafici anche su supporto informatico, alla Direzione regionale competente in materia, per la pubblicazione sul B.U.R.
2. Il P.U.A. pubblicato sul B.U.R. sostituisce il precedente Piano, ovvero parte di esso in caso di Varianti. In quest’ultima ipotesi dovranno essere formalmente evidenziati i punti del P.U.A. modificati e/o integrati dalla Variante al P.U.A. ed alla Regione dovrà essere trasmesso, per la pubblicazione, il nuovo testo del P.U.A. modificato e/o integrato.
3. Il P.U.A. comunale e/o le Varianti, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.
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