Ieri 1° agosto 2019 è stato approvato dal Consiglio regionale del Lazio il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Con la legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 sono stati approvati in via definitiva i 29 piani territoriali paesistici redatti e adottati dalla Giunta regionale dal1985 al1993, ai sensi della Legge 431/85.
La legge regionale di particolare rilevanza ha concluso in tal modo, cioè mediante l’approvazione con provvedimento legislativo, un decennale periodo di incertezza amministrativa in relazione all’effettiva efficacia dei piani adottati; imponendo al contempo l’approvazione di un unico Piano Territoriale Paesistico Regionale, con l’introduzione degli articoli 21, 22 e 23.
Il Ptpr costituisce un unico Piano paesaggistico per l’intero ambito regionale ed è stato predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di pianificazione paesistica e ha come obiettivo l’omogeneità delle norme e dei riferimenti cartografici.
Dopo la sua definitiva approvazione il PTPR sostituirà tutti i Piani Territoriali Paesistici attualmente vigenti.
Il Piano è realizzato interamente su supporto informatico. La base cartografica è costituita dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 georeferenziata secondo le coordinate Utm. 33 ed il sistema geografico europeo ED50.
La redazione del PTPR ha comportato la complessiva revisione dei piani paesistici vigenti che avevano come riferimento la legge “Galasso” per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale del 1985 e la legge del 1939 sulle bellezze naturali, misurandosi oggi con un quadro legislativo delle materie ambientali, culturali e del paesaggio profondamente modificato.
Si deve considerare il PTPR un piano paesaggistico di terza generazione.
Infatti la prima generazione di piani discende direttamente dall’applicazione della legge 1497 del 29 giugno1939 e dal suo regolamento di attuazione, il Regio Decreto del 3 giugno 1940 n. 1357 ancora vigente, che ha visto come unica amministrazione competente il Ministero per i beni e le attività culturali, la relativa produzione di piani, molto sporadica e senza logica sistemica, è sostanzialmente durata fino al 1972 anno in cui con il DPR n. 8 è stata trasferita alle Regioni la funzione amministrativa per la redazione e l’approvazione dei piani paesaggistici. Nella Regione Lazio risultano redatti e/o adottati solo tre piani di ambiti molto circoscritti: “Appia Antica”; “Comprensorio del Terminillo” e “Sperlonga”.
Mentre la seconda generazione di piani è quella discendente dagli obblighi della legge “Galasso” dell’8 agosto 1985 n. 431 che ha confermato come amministrazione competente la Regione imponendo “la redazione di piani paesistici o piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali” la relativa produzione di piani , ben più ampia e articolata della precedente, è di fatto durata fino all’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. Nella Regione Lazio sono trenta i piani di seconda generazione adottati e approvati.
Il Codice ha infatti imposto alle Regioni una verifica e adeguamento dei piani paesaggistici vigenti entro il 1 maggio del 2008., pena l’applicazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.
La specializzazione e l’evoluzione tecnica e normativa, nel frattempo intervenuta, sia degli approcci nelle materie ambientali sia del loro sviluppo nell’azione amministrativa hanno ridefinito la collocazione della pianificazione paesaggistica in un preciso e più ampio ambito, infatti successivamente alla legge Galasso sono state introdotte nel nostro ordinamento innumerevoli disposizioni regionali, nazionali e comunitarie che hanno modificato il campo d’azione del piano paesaggistico e ne hanno specializzato e ampliato le finalità.
Le disposizioni sulla difesa del suolo, sulla protezione civile, sulla salute, sulle valutazioni ambientali, sulla difesa degli inquinamenti di acqua, aria e suolo hanno fatto si che gli aspetti relativi alle corrispondenti discipline scientifiche ed ai relativi compiti istituzionali inerenti i rischi sulla salute delle specie e la vulnerabilità fisica del territorio si distaccassero progressivamente dalle discipline che si occupano della salvaguardia del patrimonio dei beni culturali e dei beni naturali, portando di fatto ad una specializzazione settoriale di ogni singolo aspetto.
Mentre i piani paesistici vigenti redatti in ottemperanza della legge Galasso, in assenza di tali più recenti disposizioni, nel considerare le categorie dei beni ivi elencati hanno spesso spinto le proprie attività conoscitive di base e le relative strutture normative ad interessarsi dei fattori di rischio ambientali, in qualche caso introducendo elementi di ambiguità e conflittualità fra discipline differenti, assumendo spesso tali componenti di rischio come elementi di innalzamento dei livelli di tutela paesaggistica generando una “invasione” di competenze spesso non sostanziata da una coerente apparato cognitivo e scientifico.
Le categorie dei beni naturali diffusi introdotti dalla legge Galasso sono state quindi considerate “zone di particolare interesse ambientale” nel senso strettamente ecologico del termine dalla pianificazione paesistica di seconda generazione.
Così il Piano paesistico, che la legge Galasso aveva già proiettato verso il superamento dello stretto ambito della tutela delle valenze territoriali estetico-formali dichiarate di notevole interesse pubblico, si è sbilanciato troppo nell’ambito ambientale-ecologico.
È quindi necessario oggi ridefinire la sfera di competenza della pianificazione paesaggistica, attraverso un più ampio approccio settoriale che comprenda e disciplini l’insieme dei beni del patrimonio naturale e culturale del territorio dalla stessa interessato, assumendo così le funzioni di un piano quadro settoriale con valenza territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori culturali, del paesaggio e del patrimonio naturale quale sistema identitario della Regione Lazio intesa sia come comunità che come territorio.
La consapevolezza che detto sistema identitario dei beni culturali e naturali non è tutto ricompresso negli ambiti sottoposti già a vincolo paesistico, rende necessario estendere, se pur con differenti livelli di efficacia giuridica, il nuovo Piano paesistico all’intero territorio della Regione Lazio.
Ad avvalorare tale impostazione sono state numerose iniziative e disposizioni intervenute dalla legge Galasso ad oggi, ed in particolare:
- 1° Conferenza Nazionale per il Paesaggio, promossa dal Ministero per i Beni e le attività Culturali nell’ottobre 1999;
- lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo del maggio 1999;
- il Testo Unico in materia di Beni Culturali e Ambientali (D.Lg. n. 490 del 29 ottobre dicembre 1999);
- l’Accordo Stato Regioni sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio nell’aprile 2001;
- la “Convenzione Europea del paesaggio” sottoscritta nell’ottobre 2000, (ratificata con L. n. 14 del 9.1.2006);
- Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del febbraio 2004, modificato a marzo del 2006, (D.Lg. n. 42 del 22.2. 2004 modificato con i DD.Lg. nn. 156 e 157 del 24.3.2006).
Tali iniziative hanno creato i presupposti per un rinnovato interesse dell’azione regionale e nazionale sulle politiche per il paesaggio che possono prefigurare una nuova stagione di rivisitazione della pianificazione paesistica esistente e oggi in vigore.
Il Piano territoriale paesistico regionale quindi interessa l’intero ambito della Regione Lazio ed è un piano urbanistico-territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali ai sensi dell’art. 135 del D.Lg. 42 del 22.2. 2004, in attuazione comma 1 dell’art. 22 della Lr 24 del 6 luglio 1998 nel testo in vigore.
Il Ptpr si configura pertanto anche quale strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 della Lr 38/99 “Norme sul Governo del territorio”; in tal senso costituisce integrazione, completamento e aggiornamento del Piano territoriale generale regionale (Ptgr), adottato con Dgr n. 2581 del 19 dicembre 2000.
Il Ptpr ottempera agli obblighi previsti dall’art. 156 del Dlgvo n 42/2004, in ordine alla verifica e adeguamento dei Piani Paesistici vigenti; applica i principi, i criteri e le modalità contenuti nell’art. 143 e in più in generale della parte III del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
Il Ptpr accoglie e trasferisce in ambito regionale gli obiettivi e le opzioni politiche per il territorio europeo relative ai beni del patrimonio naturale e culturale contenuto nello “Schema di sviluppo dello spazio Europeo” (Ssse), approvato dal Consiglio informale dei Ministri responsabili dell’assetto del territorio degli Stati membri dell’Unione europea, a postdam il 10 e l’11 maggio del 1999 nel testo in vigore.
Il Ptpr applica altresì i principi contenuti nella “Convenzione europea del paesaggio” adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, sottoscritta dallo Stato e ratificata con L. n. 14 del 9.1.2006.
Altro aspetto innovativo che sviluppato nel Ptpr riguarda l’individuazione di obiettivi di qualità paesaggistica che si concretizzano in descrizioni, prescrizioni ed indirizzi tesi a consentire attraverso interventi concreti, l’attuazione della tutela per la conservazione e per la creazione dei paesaggi.
Gli obiettivi di qualità paesaggistica riguardano:
- mantenimento delle caratteristiche dei paesaggi;
- valori costitutivi;
- morfologie;
- tipologie architettoniche;
- tecniche e materiali costruttivi tradizionali;
- linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti senza diminuire il pregio paesistico;
- salvaguardia delle aree agricole;
- riqualificazioni parti compromesse o degradate;
- recupero dei valori preesistenti;
- creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.
Il perseguimento dei suddetti obiettivi avviene, in coerenza con le azioni e gli investimenti di sviluppo economico e produttivo delle aree interessate attraverso:
- progetti mirati;
- misure incentivanti di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi;
- indicazione di idonei strumenti di attuazione.
Sono trascorsi 11 anni da quando furono redatte le osservazioni del comune di Sabaudia cui ebbi il piacere di collaborare.
Non si dispone ancora del testo e degli elaborati approvati dal Consiglio na solamente degli allegati proposti dalla Giunta:
TAVOLE A
TAVOLE B
TAVOLE C
TAVOLE D