sabato 14 maggio 2011

Abusi edilizi, acquisizione e demolizioni

Unitamente al collega Consigliere Amedeo Bianchi abbiamo presentato la seguente interrogazione: 
INTERROGAZIONE
PREMESSO 
- CHE oramai da molti mesi il Settore Urbanistica è privo di responsabile e che tutti i tentativi fino ad ora esperiti per il reclutamento di un nuovo funzionario sono rimasti senza risultato;
PREMESSO ALTRESI’
- CHE assistiamo sempre più di frequente al sequestro di immobili per abusi edilizi effettuati da parte del NIPAF del Corpo Forestale dello Stato per conto della Procura della Repubblica di Latina;
- CHE a seguito di notizie apprese dalla stampa gli abusi edilizi avrebbero ampiamente superato il numero di alcune migliaia come da tempo segnalato dai responsabili di Legambiente comunali, provinciali e regionali per una cubatura complessiva di centinaia di migliaia di metri cubi di cemento.
- CHE anche l’Associazione “Libera” ha più volte denunciato la gravissima situazione in cui versa il nostro territorio;
- CHE allo scopo di verificare tali fatti è stato effettuato un accesso agli uffici comunali da cui è emerso che il numero degli abusi complessivi, alla data del 31 dicembre 2010, ammontava a 2550 c.a., mentre il solo numero di quelli commessi all’interno dell’area del Parco e per i quali è stata inviata informativa ai sensi dell’art. 10 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, a decorrere dall’anno 2009 ad oggi ammonta ad oltre 200 ; 
- CHE pertanto le affermazioni delle associazioni sopra indicate risultano ampiamente confermate;
CONSIDERATO
- CHE nonostante le ordinanze di demolizione emesse, solo pochissime di esse sono state eseguite;
- CHE alla Commissione urbanistica, in data 10 dicembre 2009 è stato sottoposto un primo elenco di immobili che avevano completato l’iter previsto dalle legge, per una valutazione relativa alla loro acquisizione o abbattimento, senza che si sia pervenuti ad alcuna decisione;
- CHE nella stessa commissione è stato evidenziato dal responsabile del Settore dell’epoca, come il proprietario di un immobile abusivo, avesse ottenuto la sospensiva per l’iscrizione dell’immobile stesso nel patrimonio Comunale, sostenendo che presso lo stesso Comune giaceva una pratica per l’emersione del lavoro sommerso (C.L.E.S.) che avrebbe potuto sanare l’abuso stesso;
- CHE nella stessa commissione venivano chieste dai commissari spiegazioni sullo stato delle pratiche C.L.E.S. e l’assessore all’Urbanistica provvedeva all’invio di apposita nota al Settore Attività Produttive; 
- CHE quest’ultimo in merito alle pratiche C.L.E.S. replicava con lettera del 30.10.2009: “in merito alla richiesta pervenuta si precisa che dagli atti di questo ufficio i procedimenti risultano conclusi per la mancata presentazione delle integrazioni documentali richieste entro i termini fissati (12.09.2005) nella nota S.U.A.P. 14514 del 15.06.2005. Questo ufficio ha rimesso pertanto i fascicoli al Segretario Generale, per le funzioni di competenza”;
- CHE già nella seduta della Commissione congiunta Urbanistica e AA. PP. del 13.05.2009 il Settore Attività Produttive, in merito alle pratiche C.L.E.S. sosteneva : “che nel 2004 la Regione Lazio ha inviato agli uffici del S.U.A.P. una nota in cui conferma che le pratiche in oggetto mancavano di elementi essenziali tecnici per l’attivazione della procedura SUAP e richiedeva alcune ottemperanze alle quali non era possibile adempiere”;
- CHE nonostante questi pareri negativi sulle pratiche CLES, il Segretario Generale, ha ritenuto opportuno richiedere un nuovo parere legale e a seguito dello stesso ad una nuova istruttoria delle pratiche stesse;
- CHE in data 7.1.2010 il Settore Urbanistica ribadiva non esservi, a parte una pratica già condonata, i presupposti per un condono edilizio delle strutture oggetto di pratica CLES e che “questo Settore, prendendo parte alla seduta della Conferenza dei servizi del 6 agosto 2004, ha espresso per i procedimenti in itinere il parere di competenza, concordemente a quello rilasciato dalla Regione Lazio, con le condizioni riportate nella nota prot. 84470/04 del 4/8/ 2004, in cui appare evidente, quale presupposto essenziale per il buon esito del procedimento, la dimostrazione di legittimità edilizia delle strutture esistenti ove si svolge l’attività, anche a seguito di sanatorie edilizie, e di liberalità da eventuali sequestri e/o procedimenti sanzionatori amministrativi edilizi”
- CHE nonostante sia stato chiesto più volte al Segretario Generale lo stato attuale delle pratiche CLES, l’unica risposta avuta dallo stesso è nella nota prot. 8738/201o in cui si sostiene che la richiesta del consigliere Amedeo Bianchi di attivarsi per le pratiche CLES non rientrerebbe nelle competenze del consigliere comunale e che pertanto “non vengano più a verificarsi simili richieste”;
- CHE, a parte una successiva convocazione della Commissione Urbanistica nel gennaio 2010 in cui i commissari avevano espresso delle linee guida per l’esame delle pratiche di abuso edilizio, la Commissione stessa non è stata più convocata con all’ordine del giorno l’esame delle pratiche di abuso edilizio;
- CHE purtroppo nel corso degli anni si sono accumulati numerosi abusi edilizi, che, salvo quelli dovuti a situazioni di necessità ( persone indigenti prive di abitazione ) o quelli interni alle abitazioni (spostamento di tramezzi, rifacimento di bagni etc. ), per i quali - specialmente per tutti quelli realizzati all’interno dell’area del Parco ( ricadenti sotto gli artt. 32 e 33 della L. 47/1985 ) - l’amministrazione deve procedere ( previa adeguata valutazione ) alla loro acquisizione ovvero al loro abbattimento;
- CHE gli immobili acquisiti potrebbero essere destinati alle molte famiglie bisognose che sono prive di un’abitazione, mentre altre strutture potrebbero essere utilizzate come casa famiglia per minori, etc. 
PRESO ATTO 
- CHE la Corte di Cassazione con Sentenza della Sezione VI penale n..9400 del 22 luglio 1999 ha stabilito in un anno il termine oggettivo e giuridico per i tempi di ottemperanza agli ordini di demolizione emessi da parte del Sindaco ovvero impartiti dai giudici ( amministrativo o penale ). Infatti spesso si assiste ad una sostanziale inerzia della pubblica amministrazione comunale in materia di demolizione delle opere abusive, giacché i relativi procedimenti non vengono di fatto attuati e rinviati sine die con argomentazioni infinite, pur senza negare ufficialmente l’attuazione del provvedimento. A questo proposito la Corte ha stabilito che il comune deve attuare tutto l’iter formale e pratico per gli abbattimenti entro un anno, termine dopo il quale scatta l’omissione di atti d’ufficio. 
- CHE sempre la Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza della Sezione III n. 8082 , del 2 marzo 2011, ha deciso che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall’autorità comunale, comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza. 
CHIEDONO
Di conoscere se non ritenga ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il 
Regolamento per le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, di indire un concorso pubblico per la copertura del posto in questione; 
Di conoscere l’elenco degli abusi rientranti nella fattispecie di cui alle sentenze citate e le date di ciascuno dei provvedimenti di demolizione adottati;
Di conoscere i motivi per cui fino ad ora siano state sospese le procedure relative all’acquisizione e alla demolizione degli immobili ritenuti abusivi e se non ritenga di attivarsi al fine di assicurare il rispetto della normativa citata; 
Di conoscere per quale motivo, pur in presenza di formali dinieghi alla regolarizzazione degli abusi presenti nelle pratiche CLES già nel 2004/05 , queste pratiche non siano state chiuse, ma si sia ritenuto di procedere ad una nuova istruttoria delle pratiche stesse chiedendo nuovamente pareri endoprocedimentali;
Di conoscere lo stato attuale delle pratiche CLES;
Di conoscere, se le pratiche CLES non sono state ancora chiuse, per quale motivo non si sia fatto, ovvero se le pratiche CLES sono state chiuse, se l’ufficio legale del Comune abbia avvisato il TAR nei termini e modi previsti e si sia potuto concludere l’iter di acquisizione degli immobili abusivi al patrimonio comunale;
Di conoscere se non ritenga che la situazione creatasi possa già configurare la fattispecie prevista dall’art.31, comma 1, lettera d) in base al quale la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia o inadempimento degli stessi nell’adozione dei provvedimenti di acquisizione delle aree e di demolizione delle opere abusive di cui agli articoli 15, commi 2 e 4, 18, comma 2 e 23, comma 4;
Di conoscere infine se non ritenga anche che a causa dei ritardi accumulati si possa configurare anche la fattispecie di cui alle sentenze della Corte di Cassazione meglio in premessa citate, soprattutto per le pratiche relative agli immobili oggetto di richiesta CLES;

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