Unitamente al collega Amedeoi Bianchi, ci siamo visti costretti a fare un sollecito in data 12 maggio:
Sin dall’anno 2009 questo Gruppo presentava una interrogazione per chiedere notizie in merito al rispetto dell’ art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 che ha istituito la Certificazione di regolarità contributiva dichiarazione; tale documento attesta la complessiva regolarità contributiva del soggetto richiedente, così come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL, Casse Edili e Banca Dati Nazionale (B.N.I.).
Le finalità del DURC consistono in :
a) la semplificazione degli adempimenti amministrativi,
b) la lotta al sommerso;
c) la definizione della mappa dei rischi a fini prevenzionali, e ciò sull'assunto che il rischio di infortuni sul lavoro è più elevato nelle situazioni di irregolarità;
d) l'esigenza di dare certezza circa la regolarità delle imprese affidatane di appalti pubblici per una maggiore garanzia del loro corretto svolgimento;
e) la limitazione dei casi di concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
Nell'ambito della legge n. 2/2009, di conversione del decreto-legge 185/2008 (cosiddetto decreto «anti-crisi») è stata introdotta una importante norma di semplificazione burocratica, che libera le imprese dall'obbligo di porre in essere una procedura particolarmente onerosa e dai tempi lunghi, in quanto al comma 10 dell'art. 16-bis del provvedimento prevede che le stazioni appaltanti pubbliche amministrazioni, acquisiscano d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dagli istituti o enti abilitati al rilascio.
Da ciò deriva che le amministrazioni appaltanti non possono più richiedere agli appaltatori la produzione del DURC, ma in tutti i casi in cui risulti necessaria la sua esibizione dovranno acquisirlo d'ufficio, richiedendolo direttamente alle Casse Edili, INPS o INAIL di competenza.
In ogni caso l’obbligo non è stato cancellato, ma solamente trasferito alla stazione appaltante, cioè il Comune.
Ciò premesso, atteso che pervengono notizie secondo cui tale obbligo non verrebbe assolto in maniera omogenea da parte di tutti i Settori, desideriamo ribadire la necessità :
- Che vengano definite procedure scritte al fine di garantire omogeneità di comportamento da parte di tutti i Settori comunali;
- Che siano messi in atto dei controlli interni messi al fine di verificare l’avvenuto adempimento inerente il DURC prima della sottoscrizione dei contratti e prima del pagamento di ciascuna fattura
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