venerdì 13 maggio 2011

Fin dal 2009 abbiamo sollecitato il Comune a verificare che le imprese che forniscono beni e servizi utilizzino personale in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Unitamente al collega Amedeoi Bianchi, ci siamo visti costretti a fare un sollecito in data 12  maggio:
Sin dall’anno 2009 questo Gruppo presentava una interrogazione per chiedere notizie in merito al rispetto dell’ art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003  che ha  istituito  la Certificazione di regolarità contributiva dichiarazione; tale  documento  attesta la complessiva regolarità contributiva del soggetto richiedente, così come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL, Casse Edili e Banca Dati Nazionale (B.N.I.).
Le finalità del DURC    consistono in :
a) la semplificazione degli adempimenti amministrativi,
b) la lotta al sommerso;
c) la definizione della mappa dei rischi a fini prevenzionali, e ciò sull'assunto che il rischio di infortuni sul lavoro è più elevato nelle situazioni di irregolarità;
d) l'esigenza di dare certezza circa la regolarità delle imprese affidatane di appalti pubblici per una maggiore garanzia del loro corretto svolgimento;
e) la limitazione dei casi di concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
Nell'ambito della legge n. 2/2009, di conversione del decreto-legge 185/2008 (cosiddetto decreto «anti-crisi») è stata introdotta una importante norma di semplificazione burocratica, che libera le imprese dall'obbligo di porre in essere una procedura particolarmente onerosa e dai tempi lunghi, in quanto  al comma 10 dell'art. 16-bis del provvedimento prevede  che le stazioni appaltanti pubbliche amministrazioni, acquisiscano d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dagli istituti o enti abilitati al rilascio.
Da ciò deriva che le amministrazioni appaltanti non possono  più richiedere agli appaltatori la produzione del DURC, ma in tutti i casi in cui risulti necessaria la sua esibizione dovranno acquisirlo d'ufficio, richiedendolo direttamente alle Casse Edili, INPS o INAIL di competenza.
In ogni caso  l’obbligo non è stato cancellato, ma  solamente  trasferito alla stazione appaltante, cioè il Comune.
Ciò premesso, atteso che pervengono notizie secondo cui tale obbligo non verrebbe assolto in maniera omogenea da parte di tutti i Settori,  desideriamo ribadire la necessità  :
- Che vengano definite procedure  scritte  al fine  di garantire  omogeneità di  comportamento da  parte  di tutti  i  Settori  comunali;
- Che siano messi in atto dei controlli interni messi  al fine di  verificare  l’avvenuto adempimento inerente  il   DURC   prima  della  sottoscrizione dei contratti e prima del pagamento di ciascuna  fattura

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