La crisi economica ha comportato notevoli tagli ai
contributi all’editoria creando sofferenze specialmente alla stampa locale;
questo fatto, unitamente al notevole calo delle vendite dei quotidiani, ha
aumentato la fragilità del sistema, per cui molti giornali di provincia
dipendono in parte dalla pubblicità che ricevono dai Comuni, esponendoli
pertanto a possibili ingerenze sulla pubblicazione o meno di notizie
riguardanti la loro gestione. Al
fine di dare trasparenza a questo tipo di spese l’art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, avente per oggetto il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze all’editoria, prevede
che gli enti locali siano tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie
effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo
analitico. Il 5° comma della predetta legge stranamente prevede però
che «Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000
abitanti». Allo scopo di modificare tale situazione basterebbe abrogare il 5° comma
dell’art. 5 della citata L. 67/87.
In tal senso mi sono già attivato con una proposta di legge presentata ad alcuni amici deputati e senatori,
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