Si deve al Prefetto Frattasi, Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’Interno, la sperimentazione a l’Aquila del modello delle White List ormai applicato su tutto il territorio nazionale e consistente nell'istituzione presso ogni prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo,dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Il vantaggio è evidente non solo per le pubbliche amministrazioni che usufruiscono di una semplificazione nell’attività di affidamento e appalto ma anche per l’impresa stessa che offre garanzie ai suoi potenziali clienti di legalità ed etica. Il Prefetto Frattasi sostiene la necessità di accompagnare la politica di contrasto alla corruzione soprattutto sotto l’aspetto etico per sostenere l’azione di contrasto. Oramai la White List è parte integrante e sostanziale della L. 190/2012. La White List è importantissima per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53. Su questo tema è intervenuto di recente il Presidente dell'ANAC Cantone con un nuovo documento in data 29 gennaio 2015 con cui viene ribadito la necessità dell' utilizzo delle White List e l' obbligo d’iscrizione nelle medesime, In particolare il Presidente ha ritenuto di segnalare al Governo che tenuto conto della novella normativa intervenuta in materia e quindi dell’intenzione del legislatore e della necessità di rendere il quadro di sistema coerente con l’obiettivo di introdurre l’obbligo di iscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, per le imprese che svolgono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, sarebbe opportuno valutare di modificare il d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi di che trattasi, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, ’art. 29, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, l.190/2012 nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese che svolgono le attività di cui al richiamato comma 53.
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