mercoledì 4 febbraio 2015

CONTROLLI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PRIVACY

Dalla stampa abbiamo appreso dei sopralluoghi svolti dalla Polizia Locale per accertare il rispetto da parte della popolazione delle disposizioni in merito al conferimento del residuo e delle multe irrogate.
Alcuni cittadini si sono lamentati in un social network delle condizioni in cui sarebbero stati lasciati i sacchi dopo l’effettuazione delle ispezioni. Al riguardo, pur prendendo atto positivamente dell’attività svolta per controllare il rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata da parte dei cittadini, sarebbe opportuno che venissero fatti tutti i controlli anche sul rispetto del contratto da parte della ditta incaricata, coinvolgendo, come da tempo proposto, anche le associazioni dei consumatori in base al comma 461 dell’art.2 della L. 244/2007.
In primo luogo la ditta concessionaria per contratto (art. 19), senza ulteriore corrispettivo, dovrebbe effettuare campagne di comunicazione annuali per rafforzare l’informazione e la comunicazione, comprensive di incontri periodici per migliorare la conoscenza dei cittadini su tutte le problematiche della raccolta differenziata, per raccogliere le segnalazioni e per rendicontare dei risultati raggiunti; in tal modo dovrebbe essere prevenuta la possibilità di errori.
In secondo luogo il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento del 14 luglio 2005 ha esaminato alcuni problemi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti ritenendo che non possano essere utilizzati sacchetti trasparenti nel “porta a porta” (nei rifiuti finiscono, infatti, molti effetti personali (corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati, estratti conto bancari), a volte relativi anche alla sfera della salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc. o a convinzioni politiche, religiose, sindacali).
Il Garante ha anche ribadito che non possano essere svolti controlli indiscriminati.
Il Garante ha ritenuto lecita l’ispezione dei sacchetti solo nei casi in cui il cittadino che non ha rispettato la normativa sulla raccolta differenziata non sia identificabile in nessun altro modo. Queste informazioni, se trattate in modo non proporzionato o in caso di abusi, possono comportare seri inconvenienti.
È stato ritenuto corretto invece l’utilizzo di codici a barre, microchip o Rfid che consentono di delimitare l’identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata.
Naturalmente i sacchi dopo essere stati aperti per le ispezioni dovranno essere ricomposti in maniera appropriata proprio per evitare che si possano verificare i problemi sopra esposti o che i rifiuti possano finire per la strada.
Come si vede la materia è molto delicata, per cui è importante ampliare al massimo la conoscenza e l’attenzione a questo tema ed affidare la responsabilità di vigilare sull’applicazione del Codice sulla protezione dei dati personali ad un funzionario particolarmente attento ed esperto per mettere al riparo l’ente da incidenti di percorso dovuti a inosservanze della legge, dimenticanze, ecc. che possono procurare problemi anche gravi.
È auspicabile infine che l’amministrazione comunale richiami la ditta incaricata affinché rispetti puntualmente il contratto e perché svolga le campagne di comunicazione annuale applicando le sanzioni in caso di omissione e perché faccia maggiore attenzione ai problemi della privacy anche nel settore della raccolta dei rifiuti soldi urbani.

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