Dalla stampa abbiamo appreso dei sopralluoghi svolti
dalla Polizia Locale per accertare il rispetto da parte della popolazione delle
disposizioni in merito al conferimento del residuo e delle multe irrogate.
Alcuni
cittadini si sono lamentati in un social network delle condizioni in cui
sarebbero stati lasciati i sacchi dopo l’effettuazione delle ispezioni. Al
riguardo, pur prendendo atto positivamente dell’attività svolta per controllare
il rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata da parte dei
cittadini, sarebbe opportuno che venissero fatti tutti i controlli anche sul
rispetto del contratto da parte della ditta incaricata, coinvolgendo, come da
tempo proposto, anche le associazioni dei consumatori in base al comma 461 dell’art.2
della L. 244/2007.
In primo luogo la ditta concessionaria per contratto
(art. 19), senza ulteriore corrispettivo, dovrebbe effettuare campagne di
comunicazione annuali per rafforzare l’informazione e la comunicazione,
comprensive di incontri periodici per migliorare la conoscenza dei cittadini su
tutte le problematiche della raccolta differenziata, per raccogliere le
segnalazioni e per rendicontare dei risultati raggiunti; in tal modo dovrebbe
essere prevenuta la possibilità di errori.
In secondo luogo il Garante per la protezione dei
dati personali con un provvedimento del 14 luglio 2005 ha esaminato alcuni
problemi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti ritenendo che non
possano essere utilizzati sacchetti trasparenti nel “porta a porta” (nei rifiuti finiscono, infatti, molti effetti
personali (corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati, estratti
conto bancari), a volte relativi anche alla sfera della salute (farmaci,
prescrizioni mediche, ecc. o a convinzioni politiche, religiose, sindacali).
Il
Garante ha anche ribadito che non
possano essere svolti controlli indiscriminati.
Il Garante ha ritenuto lecita l’ispezione dei sacchetti solo nei casi in cui
il cittadino che non ha rispettato la normativa sulla raccolta differenziata
non sia identificabile in nessun altro modo. Queste informazioni, se trattate
in modo non proporzionato o in caso di abusi, possono comportare seri
inconvenienti.
È stato
ritenuto corretto invece l’utilizzo di codici a barre, microchip o Rfid che consentono
di delimitare l’identificabilità della persona solo nel caso in cui sia
accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata.
Naturalmente
i sacchi dopo essere stati aperti per le ispezioni dovranno essere ricomposti
in maniera appropriata proprio per evitare che si possano verificare i problemi
sopra esposti o che i rifiuti possano finire per la strada.
Come si
vede la materia è molto delicata, per cui è importante ampliare al massimo la
conoscenza e l’attenzione a questo tema ed affidare la responsabilità di
vigilare sull’applicazione del Codice sulla protezione dei dati personali ad un
funzionario particolarmente attento ed esperto per mettere al riparo l’ente da
incidenti di percorso dovuti a inosservanze della legge, dimenticanze, ecc. che
possono procurare problemi anche gravi.
È
auspicabile infine che l’amministrazione comunale richiami la ditta incaricata
affinché rispetti puntualmente il contratto e perché svolga le campagne di
comunicazione annuale applicando le sanzioni in caso di omissione e perché faccia
maggiore attenzione ai problemi della privacy anche nel settore della raccolta
dei rifiuti soldi urbani.
Nessun commento:
Posta un commento