venerdì 6 febbraio 2015

LE PRO LOCO

Le Pro Loco In linea di massima, tranne rare eccezioni, sotto il profilo giuridico sono associazioni private-collettive non riconosciute, tutelate e regolate dagli articoli 36-42 del Codice Civile.
Le forme associative possibili per le Pro Loco sono due:
a) l’associazione cosiddetta non riconosciuta;
b) l’associazione riconosciuta.
È possibile che una Pro-Loco sia costituita in Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000
La Regione Lazio con l’art. 15 della L. R.6 agosto 2007, n. 13 ha inteso disciplinare la materia come segue:
1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.
2. Le associazioni pro-loco, in particolare:
a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;
b) svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
c) svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;
d) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT;
e) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.
3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell’Unione nazionale delle pro-loco d’Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e provinciale.
4. Presso ogni provincia competente per territorio è istituito l’albo provinciale delle associazioni pro-loco. Per l’iscrizione all’albo devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all’albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico; in tal caso l’iscrizione all’albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentita l’UNPLI regionale;
b) che l’associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
c) che nello statuto dell’associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.
5. Nell’ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede contributi alle associazioni pro-loco sulla base di programmi annuali di attività, predisposti dalle stesse associazioni pro-loco, nei quali è contenuta la relativa spesa. L’iscrizione all’albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai contributi regionali e provinciali.
6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all’albo alla provincia competente, corredata dalla copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall’acquisizione del parere del comune.
7. La denominazione “pro-loco” è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all’albo.
8. La cancellazione dall’albo è disposta qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un’inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.
Nel protocollo sottoscritto tra regione Lazio e Unione Nazionale delle Pro-Loco d’Italia per l'informazione turistica e la promozione delle tradizioni locali.
Per alcuni anni la giurisprudenza ha ritenuto che le contribuzioni in favore delle Pro-Loco non rientrassero nella fattispecie delle sponsorizzazioni (oggi vietate dal D.L. 78/2010) in quanto ritenute un sostegno di iniziative di un soggetto terzo e pertanto rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione (vedi per tutti Corte dei Conti Parere 21 marzo 2013, n. 89 della Sezione di Controllo della Lombardia).
In molti casi le Pro-Loco hanno proseguito a svolgere anche attività di cessione di titoli di viaggio delle Ferrovie dello Stato o dei servizi di trasporto locali.
A gettare un sasso nello stagno è ora intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. CP 26 del 26 settembre 2014, con la quale ritiene che l’affidamento ad una Pro-Loco per la gestione del servizio di I.A.T. (Informazioni ed Accoglienza Turistica), nonché per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze locali e del territorio non è conforme alla normativa che regola l’affidamento di tali servizi, in quanto l’individuazione di un soggetto privato (tale è infatti la Pro-Loco cui affidare lo svolgimento dei servizi in discussione debba essere effettuata mediante il ricorso ad un confronto concorrenziale, anche con riferimento al diritto comunitario (art.1, comma 8 Direttiva 2004/18/CE); in ogni caso l’ANAC ha ravvisato i presupposti per sottoporre alla tracciabilità dei flussi finanziari il protocollo stipulato, mediante l’acquisizione del CIG presso SIMOG ed ha ritenuto che gli atti debbano essere inseriti nella sezione Amministrazione trasparente” del Comune.




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